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80.1998.231 • CATI TI 80.1998.231 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Regarding Untimely Administrative Tax Appeal

Numero d'incarto 80.1998.231
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The taxpayer appealed a tax authority's decision declaring their administrative appeal regarding the 1996 corporate income/wealth tax inadmissible due to being untimely, as the taxpayer claimed they received the tax assessment notice later than the authority asserted, which would have made their subsequent appeal timely. The court rejected the appeal, reasoning that the official notification date is determined by the physical delivery or entry into the recipient's sphere of control, and evidence confirmed the notice was properly served on the administrator on June 10, 1998, making the subsequent appeal filed on July 11, 1998, late under the 30-day statutory deadline, thus affirming the inadmissibility decision.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 74 DIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayer Appeal Regarding Untimely Administrative Tax Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the official notification date is determined by the physical delivery or entry into the recipient's sphere of control, and evidence confirmed the notice was properly served on the administrator on June 10, 1998, making the subsequent appeal filed on July 11, 1998, late under the 30-day statutory deadline, thus affirming the inadmissibility decision.

Parole chiave

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autorità fiscale decisione di tassazione dichiarazione fiscale tardiva termine legale imposta sull'utile delle aziende multa fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in connection with the ruling on costs and fees.

art. 144 LIFD

Cited in connection with the ruling on costs and fees.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to establish that the decision is final for IC matters.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00231 · Lugano 29 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 21 settembre 1998

in materia di: IC/IFD 1996

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione del 9 giugno 1998, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla __________ __________ la tassazione IC/IFD 1996, allestita d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione da parte della contribuente;

- che, in data 11 luglio 1998 la contribuente impugnava la decisione citata con reclamo;

- che, con decisione del 20 agosto 1998, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame in quanto tardivo;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la decisione su reclamo, adducendo di avere ricevuto la notifica della tassazione solo il 12 giugno e non il 10 giugno 1998, come sostenuto dall’autorità fiscale;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

- che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione

entri nella sfera di potere (“*Herrschaftsbereich*”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea

1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

- che, nella fattispecie, come risulta dalla ricerca postale fatta eseguire dall’autorità fiscale, la decisione del 9 giugno 1998 – inviata per lettera raccomandata – è stata regolarmente notificata all’amministratore della ricorrente il 10 giugno 1998;

- che pertanto deve essere confermata la decisione impugnata, che ha constatato la sopravvenuta *res* *iudicata* della decisione contenente la tassazione, e deve essere respinto il ricorso della contribuente, il quale si fonda su di un’affermazione manifestamente non corrispondente al vero;

- che l’esito del ricorso – che, per le ragioni indicate, rasenta la temerarietà – comporta la conseguenza che tassa di giustizia e spese processuali siano poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il Segretario: