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80.1998.229 • CATI TI 80.1998.229 Generato dall'IA

Taxpayer Failed to Appeal Initial Appraisal Despite Agreement and Subsequent Inaction

Numero d'incarto 80.1998.229
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an assessment based on real estate value, arguing the official appraisal used an erroneous, larger building surface area than actually permitted. The court dismissed the appeal because the initial assessment followed the statutory requirement to use the official appraisal value, and the taxpayer failed to appeal that initial appraisal when the assessment was finalized after an agreement regarding the factual basis; moreover, the tax office had offered to revise the assessment if the official appraisal office changed its finding, and the taxpayer’s subsequent failure to follow up on withdrawing the appeal—despite extensions and attempts to contact—indicated acceptance of the agreed-upon path or abandonment of the challenge, which also conflicted with the principle against reopening prior agreements.

Regesto Legislator

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Art. 50 LT, Art. 51 LT, Art. 52 cpv. 1 LT, Art. 232 cpv. 1 lett. a LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Failed to Appeal Initial Appraisal Despite Agreement and Subsequent Inaction: The court dismissed the appeal because the initial assessment followed the statutory requirement to use the official appraisal value, and the taxpayer failed to appeal that initial appraisal when the assessment was finalized after an agreement regarding the factual basis; moreover, the tax office had offered to revise the assessment if the official appraisal office changed its finding, and the taxpayer’s subsequent failure to follow up on withdrawing the appeal—despite extensions and attempts to contact—indicated acceptance of the agreed-upon path or abandonment of the challenge, which also conflicted with the principle against reopening prior agreements.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassazioni fiscali imposta reale beni immobili omissione del contribuente base legale offerente escluso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Provision cited regarding the costs assessment related to the dismissed appeal.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00229 · Lugano 7 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 settembre 1998

in materia di: IC 93/94

presentato da: · __________ __________, Ing. __________ __________ __________. __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che nella tassazione IC 1993-94, che veniva definita dopo l’audizione della rappresentante del contribuente, signora __________, avvenuta davanti all’UT di Mendrisio il 22 luglio 1997, l’Autorità fiscale esponeva al contribuente una sostanza a titolo di “immobili negli altri comuni” di fr. 1'186'530.- (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998);

- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la sostanza espostagli a titolo di “immobili in altri comuni”, argomentando che il valore di stima sarebbe stato calcolato in modo erroneo, poiché basato su una superficie edificabile maggiore di circa un terzo di quella reale;

- che questa Camera ha dapprima invitato il ricorrente a precisare se aveva interposto reclamo o ricorso contro la decisione dell’autorità cantonale di stima in relazione alla sostanza immobiliare il cui valore è oggetto di contestazione in questa sede;

- che il 6 novembre 1998 il ricorrente ha precisato di non aver potuto reclamare contro la stima ufficiale poiché sarebbe venuto a conoscenza solo due mesi prima dell’opposizione formulata dal Cantone al progetto di edificazione, affermando che la parte urbanizzabile sarebbe stata di soli mq 2000 e non di mq 3126;

- che in occasione dell’udienza del 15 dicembre 1998 il giudice ha invitato il ricorrente a ritirare il ricorso, preso atto che l' Ufficio di tassazione si è dichiarato disposto a rivedere la tassazione, qualora l'Ufficio cantonale di stima avesse riveduto la stima ufficiale rilevante per la tassazione in contestazione, accogliendo la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe incorso in errore, ritenendo completamente edificabile il fondo, quando invece lo sarebbe stato soltanto parzialmente;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che al ricorrente sono state concesse ripetute proroghe per comunicare il ritiro del ricorso;

- che nemmeno i ripetuti contatti telefonici da parte della Cancelleria di questa Camera hanno consentito di ottenere risposta;

- che la sostanza imponibile comprende la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente (art.

50 LT 1976);

- che essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art. 52 e ss. della LT 1976 (cfr. art. 51 LT 1976);

- che l'art. 52 cpv. 1 LT 1976 stabilisce che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale:

- che la decisione dell' Ufficio di tassazione di esporre al contribuente il valore di stima ufficiale appare del tutto corretta e conforme alla suddetta chiara normativa;

- che qualora l'Ufficio cantonale di stima dovesse rivedere la stima, dando atto ad __________ __________ dell'asserito errore di valutazione della superficie edificabile, il contribuente potrà chiedere all' Ufficio di tassazione di Mendrisio la revisione della propria tassazione, conformemente all'impegno assunto dall'autorità fiscale in occasione dell'udienza del 15 dicembre 1998, come d'altronde previsto dall'art. 232 cpv. 1 lett. a LT 1994;

- che per altro il presente ricorso risulta difficilmente compatibile con il principio che vieta di rimettere in discussione un accordo tra autorità fiscale e contribuente (cfr. verbale del 22 luglio 1998 tra Ufficio di tassazione e ricorrente, in cui si fissano concordemente i termini della tassazione IC/IFD 1993-94), poiché non soltanto ciò lederebbe la buona fede ("Treu und Glauben"), ma anche e soprattutto perché all'accordo la dottrina più recente riconosce addirittura valenza di vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108.; inoltre , per le molte, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re G. T.; CDT n. 79-81 del

3 maggio 1993 in re R. K.).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 330.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il Segretario: