Taxpayers' Late Appeal on Income Tax Assessment Rejected, Remanded for Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers filed a late appeal against their income tax assessment, which had become final, arguing they only learned of an error in their salary certificates after the appeal deadline, citing a subsequent official circular as their basis for seeking a recalculation. The court rejected the appeal because it was untimely and the statutory grounds for reinstating the appeal deadline were not met, nor did the facts presented meet the stringent requirements for a revision of a final decision, as the alleged error could have been discovered with due diligence during the original appeal period; however, the court remanded the matter to the tax office to examine the taxpayers' submission as a request for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 232 cpv. 1 LT, Art. 147 cpv. 1 LIFD, Art. 232 cpv. 2 LT, Art. 147 cpv. 2 LIFD; Taxpayers' Late Appeal on Income Tax Assessment Rejected, Remanded for Review: The court rejected the appeal because it was untimely and the statutory grounds for reinstating the appeal deadline were not met, nor did the facts presented meet the stringent requirements for a revision of a final decision, as the alleged error could have been discovered with due diligence during the original appeal period; however, the court remanded the matter to the tax office to examine the taxpayers' submission as a request for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order to establish that the decision for the IC (Imposta Cantonale) is final.
Cited in the final order regarding the admissibility of an appeal for the IFD (Imposta Federale Diretta).
Testo completo
Incarto n. 80.98.00228 · Lugano 29 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava con decisione del 16 marzo 1998 la tassazione IC/IFD 1997/98 ai coniugi __________ e __________ __________;
- che, non impugnata nel termine di trenta giorni, la suddetta decisione passava in giudicato;
- che, con scritto del 13 maggio 1998, __________ __________ dichiarava di interporre reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo di riesaminare la tassazione alla luce di una circolare della __________ dell’11 maggio 1998 in merito ad un errore contenuto nei certificati di salario;
- che, con lettera del 20 maggio 1998, l'Ufficio di tassazione invitava il contribuente a giustificare il ritardo nell’inoltro del reclamo, attribuendogli un termine fino al 15 giugno;
- che il reclamante si limitava a riferirsi nuovamente alla già citata lettera della __________;
- che, con decisione del 13 luglio 1998, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo;
- che, con scritto del 16 luglio 1998, indirizzato all'Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per essere trattato come ricorso, i coniugi __________ contestano la tardività del reclamo, argomentando di essere venuti a conoscenza dell’errore contenuto nel certificato di salario solo il 12 maggio 1998;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- che è pertanto ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, di rifiutarsi di entrare nel merito del reclamo, in considerazione della sopravvenuta *res* *judicata* della notifica del16 marzo 1998, tanto più che i contribuenti non hanno invocato alcun motivo di restituzione del termine;
- che l’argomento dei ricorrenti, secondo cui essi avrebbero avuto notizia dell’esistenza di un errore contenuto nel certificato di salario rilasciato dalla __________ solo con la suddetta circolare dell’11 maggio 1998, sembra peraltro indicare la loro intenzione di invocare, più che una restituzione del termine, una revisione della decisione passata in giudicato;
- che, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
*a)* la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
*b)* la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
*c)* il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT, art.
147 cpv. 1 LIFD);
- che entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso (cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
- che di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in *ASA* 61 pp. 450-451);
- che l'art. 234 LT attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda (cpv. 1), mentre la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (cpv. 3);
- che, pur confermando, per le ragioni che si sono dette, la decisione impugnata, questa Camera ritiene quindi che gli atti debbano essere rinviati all’autorità di tassazione, perché esamini la lettera dei contribuenti e la circolare allegata quale istanza di revisione;
- che, in considerazione delle particolarità della fattispecie, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la soccombenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché esamini la lettera dei contribuenti e la circolare allegata quale istanza di revisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: