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80.1998.225 • CATI TI 80.1998.225 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Authority Regarding Imputed Rental Value and Divorce Decree Liability

Numero d'incarto 80.1998.225
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer contested the inclusion of the imputed rental value of their residence for the 1995-96 tax period, arguing that a prior divorce decree stipulated the ex-spouse was responsible for all associated taxes, including those related to the property of which the taxpayer was the usufructuary. The court dismissed the appeal, reasoning that tax law dictates that the imputed rental value is taxable for the person who effectively has the right to use the property, regardless of private agreements between individuals concerning the payment of such liabilities; therefore, while the taxpayer maintains a civil claim against the ex-spouse based on the divorce agreement, the tax authority must assess the tax based on the legal right of use, even if previous assessments mistakenly omitted this value due to an oversight.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, Art. 20 cpv. 1 LT, Art. 21 cpv. 1 LIFD, art. 231 LT 1994; Taxpayer v. Tax Authority Regarding Imputed Rental Value and Divorce Decree Liability: The court dismissed the appeal, reasoning that tax law dictates that the imputed rental value is taxable for the person who effectively has the right to use the property, regardless of private agreements between individuals concerning the payment of such liabilities; therefore, while the taxpayer maintains a civil claim against the ex-spouse based on the divorce agreement, the tax authority must assess the tax based on the legal right of use, even if previous assessments mistakenly omitted this value due to an oversight.

Parole chiave

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valore locativo valore fiscale base imponibile sentenza di divorzio proprietà privata autorità fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 20 cpv. 1 LT

Cited in the reasoning to establish the general principle of taxing income from real estate, which underpins the imposition of the imputed rental value.

Art. 21 cpv. 1 LIFD

Cited in the reasoning as the legal basis for taxing the imputed rental value of property used by the taxpayer.

art. 144 LIFD

Cited as the legal basis for determining the costs related to the Federal Direct Tax portion of the decision.

art. 231 LT 1994

Cited as the legal basis for determining the costs related to the Cantonal Tax portion of the decision.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to confirm the finality of the judgment regarding the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive to define the conditions and timeframe for appealing the judgment concerning the Federal Direct Tax (IFD) to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00225 · Lugano 3 dicembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 settembre 1998

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: lic. iur. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 l’ UT di Locarno esponeva a __________ __________ __________ un importo di fr. 28'000.- di media annua a titolo di valore locativo della propria abitazione, dal quale concedeva la deduzione forfetaria del 25% per spese di gestione e manutenzione (cfr. notifica di tassazione del

16 febbraio 1998).

2. __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, facendo sostanzialmente valere che al momento del divorzio nel 1969, l’ex marito si era assunto convenzionalmente l’onere fiscale dell’abitazione di cui era usufruttuaria.

Con decisione del 10 agosto 1998 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in virtù del diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito, è imponibile a chi effettivamente ne dispone. Precisava inoltre che il valore locativo era stato determinato applicando il parametro del 6.5%, previsto dalle istruzioni della Divisione delle contribuzioni, al valore di stima di fr. 430'000.-.

3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio dalla propria partita fiscale del valore locativo della propria abitazione.

Ribadisce che, per effetto della sentenza di divorzio, tutte le imposte relative all’immobile di cui è usufruttuaria dovevano essere pagate dal dottor __________. Vi sarebbe quindi un chiaro impegno del marito divorziato a pagare le imposte sull’immobile e sul relativo reddito.

4. 4.1.

Per gli artt. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

c) i proventi da contratti di superficie;

d) i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

4.2.

È pacifico che la ricorrente è usufruttuaria, in virtù della convenzione di divorzio omologata dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza dell’ 8 ottobre 1969, dell’abitazione di via __________ __________ ad __________ e che la occupi anche effettivamente.

In virtù dei chiari disposti di legge il corrispondente valore locativo le deve essere imposto.

4.3.

La ricorrente fa valere che l’ex marito si sarebbe accollato l’onere delle imposte con la citata convenzione di divorzio.

È certo vero che al § 4.4 di detta convenzione “die Unterhaltskosten für das Haus sowie die Hypothekarzinsen, Versicherungsprämien und Steuern werden von __________ Dr. __________ übernommen”.

L’esistenza di un simile accordo, che regola tra le parti il pagamento degli oneri relativi alla manutenzione, agli interessi ipotecari e alle imposte, è irrilevante per l’autorità fiscale. Il diritto fiscale disciplina infatti i rapporti tra contribuente e ente pubblico e non quelli tra privati (cfr. per analogia cfr. CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA; CDT n. 782 del 29 dicembre 1971 in re P. llcc.; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F. B.; Blumenstein/Locher, System, ed. 1995, p. 76).

La natura della convenzione sugli effetti dello scioglimento del matrimonio è chiaramente civilistica. Essa non vincola pertanto l'autorità fiscale, ma conferisce per contro alla ricorrente unicamente una pretesa di diritto civile nei confronti dell’ ex marito, affinché paghi il maggior onere d’imposta derivante dal valore locativo dell’abitazione, di cui la ricorrente è usufruttuaria. In caso di controversia tra le parti circa la natura della convenzione - che per altro sembra chiara dal momento che il termine usato è quello di “__________ ”, ovvero di imposte e non quello di “__________ ” o altro, ovvero di tasse causali - la competenza sarà del giudice civile.

5. Certo, la ricorrente rileva di non aver dovuto pagare le imposte sul valore locativo.

Questa Camera ha potuto accertare che inizialmente, nelle tassazioni 1975-76 e 1977-78, il valore locativo era stato imposto a __________ __________. Tuttavia, accogliendo il reclamo presentato dall'interessata, l'UT aveva stralciato il valore locativo, poiché era risultata l'esistenza di un usufrutto a favore di __________ __________, madre di __________ __________. In seguito e, meglio, a partire dal periodo fiscale 1979-80, il valore locativo non è più stato imposto a nessuno dei due coniugi.

L'autorità fiscale ha quindi del tutto dimenticato per molti anni il valore locativo dell'abitazione occupata dalla ricorrente. Gli ex coniugi __________ hanno così beneficiato di una chiara svista, che l'autorità fiscale non può nemmeno più emendare retroattivamente mediante una procedura di recupero d'imposta, poiché tutti gli elementi delle tassazioni pregresse le erano noti, come rilevato dall'Ufficio procedure speciali in uno scritto del 10 dicembre 1997 all'UT.

L'esistenza di una simile svista non legittima tuttavia la pretesa della ricorrente di continuare a beneficiarne.

Per le ragioni esposte nel considerando precedente il valore locativo le deve finalmente essere imposto, rimanendole evidentemente riservata la facoltà di rivalersi civilmente sull'ex marito, invocando la convenzione, omologata dal Pretore, sugli effetti dello scioglimento del matrimonio.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: