Tax Appeal Settled by Agreement on Business Income Calculation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA real estate professional, taxed in their canton of domicile on business income, appealed tax decisions concerning the 1989-90 and 1991-92 fiscal periods, challenging the refusal by the local tax office to consider losses incurred in other cantons for calculating business income, arguing this violated the prohibition against double taxation and discriminatory treatment. The court ultimately disposed of the appeal because the parties reached an agreement during the proceedings to define the average annual business income for the 1989/90 period, leading the court to annul the prior decision and remand the case for new calculations based on the agreed figures without ruling on the substantive legal issues raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Tax Appeal Settled by Agreement on Business Income Calculation: The court ultimately disposed of the appeal because the parties reached an agreement during the proceedings to define the average annual business income for the 1989/90 period, leading the court to annul the prior decision and remand the case for new calculations based on the agreed figures without ruling on the substantive legal issues raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article justifies the decision being issued by a single judge because the appeal no longer raises fundamental questions.
Cited in relation to the view taken for the costs.
Cited to state that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.98.00221 · Lugano 15 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1998
in materia di: IC 89/90, 91/92
presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________, nato nel 1937, domiciliato a __________ -__________ (Canton __________), è commerciante professionale di immobili dal 1970 ed à tassato nel suo cantone di domicilio sul reddito aziendale proveniente da tale attività.
Nei periodi di tassazione IC/IFD 1989-90 su un reddito di fr. 11'203.- e nel successivo periodo 1991-92 su un reddito di fr. 5'662.- (cfr. decisioni di riparto intercantonale del Canton __________ del 27 ottobre 1993, risp. del 29 novembre 1995).
Nella notifica di tassazione IC 1989-89 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio professionale d’immobili) di fr. 277'331.- e un reddito della sostanza di fr. 268'884.-, dai quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione e fr. 228'268.- per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998).
Nella tassazione IC 1991-92 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio professionale d’immobili) di fr. 1'937.- e un reddito della sostanza di fr. 276'805.-, dai quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione e fr. 258'806.- per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998).
Nella motivazione allegata ad entrambe le decisioni su reclamo si evince che l’UT ha negato la deduzione delle perdite subite nel Cantone di domicilio e, più in generale, in altri Cantoni, poiché nel caso dei commercianti professionali d’immobili avrebbe vigore il principio della ripartizione degli attivi e dei passivi come pure degli utili e delle perdite secondo il metodo oggettivo.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le decisioni su reclamo del 10 agosto 1998 dell’UT relative ai periodi fiscali IC 1989-90 e 1991-92, chiedendo la considerazione delle perdite subite nel Cantone di domicilio sulla scorta del riparto intercantonale allestito dall’Autorità fiscale del Canton __________.
Nel merito il ricorrente lamenta l’asfissiante onere fiscale che gli deriverebbe dal cumulo dell’imposta sul maggior valore immobiliare, già pagata in ragione di fr. 660'015.-, con l’imposta ordinaria su un reddito virtuale da commercio professionale d’immobili, calcolato senza tenere conto delle perdite avute in altri cantoni. Lamentano la sostanziale violazione del divieto di doppia imposizione e del suo corollario che vieta un trattamento discriminatorio (*Schlechterstellungsverbot*), rilevando in particolare che se i criteri di assorbimento delle perdite complessive trovano applicazione nel campo del reddito della sostanza immobiliare, a maggior ragione devono trovarla nel campo del reddito del commerciante professionale d’immobili.
3. All’udienza del 10 febbraio 1999 le parti hanno chiesto alla Camera di tenere in sospeso l'esame del ricorso in vista di trovare una soluzione.
In data 12 marzo 1999 le parti hanno dato comunicazione a questa Camera di aver convenuto di definire per il periodo fiscale 1989/90 il reddito aziendale (commercio professionale d'immobili) in fr. 1'82'289.-di media annua, con conseguente definizione del reddito complessivo imponibile in Ticino in fr. 220'000.- di media annua.
Visto l'accordo raggiunto tra le parti, questa Camera può quindi procedere all'evasione del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi sul merito delle questioni di principio sollevate nel ricorso, facendo altresì astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia.
4. Per quanto precede, il presente ricorso, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, può essere evaso dalla Camera di diritto tributario nella composizione del giudice unico, non ponendo più questioni di principio.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente al consid. 3.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: