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80.1998.218 • CATI TI 80.1998.218 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Administration (Asset Tax Valuation)

Numero d'incarto 80.1998.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed the tax assessment for the 1995-96 fiscal year concerning asset tax, challenging the valuation of their share in an estate, specifically disputing the inclusion of a capital investment amount (fr. 14,825) which they claimed was already covered within their inheritance share, and further requesting a reduction in the value assigned to the estate's participation. The court rejected the appeal, reasoning that taxable assets are determined by their market value (or official assessment value for real estate) at the beginning of the fiscal period, and affirmed the tax office's calculation which correctly incorporated the estate's real estate value based on a lower official assessment set by the Expropriation Tribunal, and separately included the movable assets (capital investments) from the estate as required by tax law, thereby finding no improper double-counting.

Regesto Legislator

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Art. 41 cpv. 1 LT, Art. 41 cpv. 2 LT, Art. 42 cpv. 1 LT, Art. 54 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayers v. Tax Administration (Asset Tax Valuation): 14,825) which they claimed was already covered within their inheritance share, and further requesting a reduction in the value assigned to the estate's participation. The court rejected the appeal, reasoning that taxable assets are determined by their market value (or official assessment value for real estate) at the beginning of the fiscal period, and affirmed the tax office's calculation which correctly incorporated the estate's real estate value based on a lower official assessment set by the Expropriation Tribunal, and separately included the movable assets (capital investments) from the estate as required by tax law, thereby finding no improper double-counting.

Parole chiave

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tassazioni fiscali valutazione degli attivi sostanza mobiliare imposta sul capitale amministrazione d'ufficio dell'eredità espropriazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the ruling clause ('visto per le spese') for the imposition of costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order 4, which declares the judgment final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00218 · Lugano 29 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 settembre 1998

in materia di: IC 95/96

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che nella notifica di tassazione IC 1995-96 l' Ufficio di tassazione di Locarno esponeva a __________ e __________ __________ ai fini dell'imposta sulla sostanza un importo di fr. 56'012.- comprensivo di un importo fr. 26'766.- "per titoli e altri collocamenti di capitali" e un importo di fr. 698'800.- per "partecipazioni a comunioni ereditarie e altre indivisioni", entrambi derivanti dalla partecipazione di __________ __________ alla comunione ereditaria __________ (cfr. notifica di tassazione IC 1995-96, del 30 marzo 1998 e relativo protocollo in calce alla dichiarazione d'imposta);

- che con tempestivo reclamo del 28 aprile 1998 i contribuenti contestavano tra l'altro la voce "titoli-crediti-numerario", rilevando di avere un capitale di soli fr. 29'246.- e non di fr. 56'012.- come indicato dall'UT. Contestavano inoltre la voce "partecipazione a comunioni ereditarie e indivisioni", asserendo che la sostanza attiva della comunione ereditaria __________ è di soli fr. 370'124.-;

- che con decisione su reclamo del 10 agosto 1998 l'UT riduceva l'importo di fr. 26'766.- "per titoli e altri collocamenti di capitali" a fr. 14'825.- e quello di fr. 698'800.- per "partecipazioni a comunioni ereditarie e altre indivisioni" a fr. 389'987.-;

- che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio dell'importo di fr. 14'825.- in quanto già compreso in quello di fr. 370'124.- e che quindi quest'ultimo importo venga ridotto a fr. 355'530.-;

- che, secondo l'art. 41 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari;

- che la sostanza è, di regola, valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT);

- che gli immobili sono invece imposti per il loro valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT);

- che la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale (art.

54 LT);

- che l'autorità fiscale deve tener conto dell'esito di eventuali reclami o ricorsi contro in materia di stime (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in re C.R., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);

- che con sentenza del 21 ottobre 1997 il Tribunale delle espropriazioni del Sopraceneri ha attribuito all'immobile di proprietà della comunione ereditaria __________ un valore di stima ufficiale di fr. 1'559'944.- con effetto dal 1° gennaio 1995 invece del valore di fr. 2'096'400.- attribuitogli dall'Ufficio cantonale di stima;

- che quindi l'UT ha correttamente determinato gli attivi immobiliari della comunione ereditaria __________ in fr. 389'987.-

- che agli attivi immobiliari della comunione ereditaria vanno aggiunti gli attivi mobiliari della stessa e, meglio, un quarto dell'importo dichiarato del libretto di risparmio della Banca __________ __________ pari a fr. 59'298.- e, meglio, fr. 14'825.- arrotondati;

- che il calcolo dei ricorrenti poggia sulle vecchie stime immobiliari, anteriori a quelle entrate in vigore nel Comune di __________ dal 1° gennaio 1995 per effetto della revisione generale;

- che comunque l' Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo non si è attenuto alla stima ufficiale stabilita dall' Ufficio cantonale di stima, ma a quella inferiore stabilita su ricorso dal Tribunale cantonale delle espropriazioni, sempre con effetto dal 1° gennaio 1995.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: