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80.1998.212 • CATI TI 80.1998.212 Generato dall'IA

Tax Assessment Appeal: Imputed Income from Family Assistance

Numero d'incarto 80.1998.212
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, who was not working and declared no income for tax purposes, appealed a tax assessment that imputed income based on material assistance received from family members, arguing the imputed income should be lower. The court reasoned that income includes benefits in kind, but assistance provided under a family law obligation may be exempt; however, here the appellant was not demonstrably incapable of working and his own claims suggested he was voluntarily avoiding gainful employment to live off relatives, justifying the imputation of income corresponding to the minimum existence standard to meet his maintenance needs, leading to the rejection of the appeal while waiving court fees due to the exceptional circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 15 cpvv, Art. 16 cpvv, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Tax Assessment Appeal: Imputed Income from Family Assistance: The court reasoned that income includes benefits in kind, but assistance provided under a family law obligation may be exempt; however, here the appellant was not demonstrably incapable of working and his own claims suggested he was voluntarily avoiding gainful employment to live off relatives, justifying the imputation of income corresponding to the minimum existence standard to meet his maintenance needs, leading to the rejection of the appeal while waiving court fees due to the exceptional circumstances.

Parole chiave

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computo del reddito tassazioni fiscali prestazione familiare imposta minima imposta sui salari obbligo di mantenimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 15 cpvv
Art. 16 cpvv
Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited in the introductory part before the operative section for costs assessment, corresponding to the decision not to impose court fees and expenses.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in the operative part to declare the judgment final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the introductory part before the operative section for costs assessment, corresponding to the decision not to impose court fees and expenses.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the operative part to declare the judgment final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00212 · Lugano 29 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 31 agosto 1998

in materia di: IC 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________ (__________),

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, nato nel 1938, non esercita alcuna attività lucrativa e non ha dichiarato alcun reddito ai fini delle imposte federale e cantonale 1997/98;

- che, con decisione dell’11 maggio 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 12’000.– in media annua e l’imposta cantonale in fr. 152.– all’anno;

- che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 5 giugno 1998, contestando l’imposizione di un reddito d’altra fonte;

- che l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il gravame con decisione del 10 agosto 1998, nella quale riduceva l’imponibile a fr. 11’000.– e l’imposta a fr. 92.– e spiegava che l’assistenza materiale prestata dai familiari si traduce in reddito imponibile in virtù degli articoli 15 cpv. 1 e 2 LT;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la commisurazione del reddito d’altra fonte intrapresa dall'Ufficio di tassazione e chiede che lo stesso sia ridotto a fr. 5’695.–;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici e sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale, i quali sono valutati al valore di mercato (art. 15 cpvv. 1 e 2 LT; art. 16 cpvv. 1 e 2 LIFD);

- che sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto (art. 23 lett. *e* LT; art. 24 lett. *e* LIFD);

- che, nel caso in esame, si può escludere che il ricorrente possa beneficiare dell’esenzione appena menzionata, per il fatto che non risulta incapace di svolgere un’attività lucrativa e non riceve una rendita di invalidità, ma, al contrario, nel reclamo all’autorità di tassazione, asseriva esplicitamente quanto segue:

Del resto non ho nessuno scrupolo a comportarmi così. Alla morte di mia madre infatti io non ho ricevuto niente (nemmeno la legittima). Non ho fatto ricorso e gli eredi che sono stati avvantaggiati lo sanno benissimo.

- che, infatti, si considera in stato di bisogno la persona che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, nonostante la buona volontà: secondo il Tribunale federale, si può negare l'esistenza di un vero stato di necessità solo quando, facendo prova di buona volontà, l'avente diritto potrebbe provvedere da sé ai propri bisogni, «dies jedoch böswillig unterläßt, um auf Kosten der Verwandten zu leben» (DTF 106 II 292);

- che questa Camera, per costante giurisprudenza, ha sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.);

- che, nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha preso in considerazione il minimo di esistenza previsto dal diritto esecutivo, in base alle tabelle della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, per un ammontare di fr. 925.– al mese;

- che tale soluzione pare già la più generosa, per il fatto che in tale importo non sono incluse, secondo le tabelle applicate, né la pigione né le spese per l’assicurazione malattia;

- che, del resto, le argomentazioni contenute nel ricorso – laddove, p. es., il contribuente sostiene di mangiare per 3 franchi al giorno e di non spendere neppure un franco per vestirsi – non possono evidentemente essere prese in seria considerazione;

- che la decisione deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto;

- che, eccezionalmente, si rinuncia tuttavia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la soccombenza.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il Segretario: