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80.1998.207 • CATI TI 80.1998.207 Generato dall'IA

Taxpayer Challenge to Interim Assessment Based on Average Income

Numero d'incarto 80.1998.207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer who began training as a police officer in January 1996 and entered service in January 1997 was subjected to an interim assessment for the 1996 fiscal year based on the average income of 1996 and 1997, which the taxpayer challenged, primarily claiming deductions for double household expenses and shift work in 1997. The court upheld the appeal, reasoning that the interim taxation method used by the assessment office did not comply with the stricter criteria of the new tax legislation, which requires income for the current fiscal period to be calculated based only on earnings from the start of the assessment until the end of the fiscal period, calculated over twelve months, leading to the annulment of the prior decision and the remand of the case for a new assessment based on the correct criteria.

Regesto Legislator

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Art. 25 cpv. 1 lett. b LT, Art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD, Art. 53 cpv. 1 lett. a LT, Art. 55 lett. e LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Challenge to Interim Assessment Based on Average Income: The court upheld the appeal, reasoning that the interim taxation method used by the assessment office did not comply with the stricter criteria of the new tax legislation, which requires income for the current fiscal period to be calculated based only on earnings from the start of the assessment until the end of the fiscal period, calculated over twelve months, leading to the annulment of the prior decision and the remand of the case for a new assessment based on the correct criteria.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito agente di polizia reddito disponibile delle famiglie criteri di valutazione trasferimento dell'imposta doppia imposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the costs provisions applicable to the decision.

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the costs provisions applicable to the decision.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order point 4 to state that the judgment is final for the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in order point 4 to specify the recourse deadline to the Federal Tribunal for the Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00207 · Lugano 27 ottobre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 agosto 1998

in materia di: IC/IFD 1996 intermedia

presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________ ha iniziato nel gennaio 1996 la scuola di aspirante gendarme a __________, che ha terminato nel dicembre del medesimo anno. È poi entrato in servizio dal 1° gennaio successivo.

L'

8 giugno 1998 l'UT di Locarno notificava pertanto al contribuente la tassazione intermedia per inizio dell'attività con effetto dal 1° gennaio 1996 e a valere fino alla fine del periodo fiscale, vale a dire fino al 31 dicembre 1996.

Il contribuente presentava tempestivamente reclamo, chiedendo la deduzione per doppia economia domestica.

Con decisione del 17 agosto 1998 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che il costo di cinque franchi al giorno per il pasto fuori casa non causa maggiori spese derivanti dal consumo del pasto fuori casa, come invece esigono gli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD.

2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente lamenta che il reddito della tassazione intermedia sarebbe stato calcolato dall'UT sulla media dei redditi conseguiti negli anni 1996 e 1997. Chiede se tale modalità di calcolo sia corretta e, in caso affermativo, che si tenga conto che nel 1997 ha svolto lavoro a turni e gli si conceda quindi la relativa deduzione.

3. 3.1.

Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).

All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

a) per il periodo fiscale in corso:

• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art.

44 cpv. 1 lett. a LIFD);

• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.

53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv.

3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).

3.2.

La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 278).

Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:

a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

c) devoluzione per causa di morte

(artt.

45 LIFD, 55 LT 1994).

Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).

4. Il ricorso risulta fondato. Le modalità di calcolo del reddito imponibile con la tassazione intermedia non rispondono ai criteri posti dalla nuova legislazione tributaria in materia di IC e di IFD (cfr. consid. 3.1), che sono assai più restrittivi rispetto a quelli della precedente normativa (LT 1976 e DIFD), per la quale il periodo di computo veniva normalmente esteso oltre l'anno e poi ricondotto a dodici mesi.

Si giustifica pertanto l'annullamento della decisone impugnata e la retrocessione degli atti all'UT per nuova decisione in materia di tassazione intermedia, senza che metta conto pronunciarsi, in materia di IC, anche sulla deduzione per il lavoro a turni svolto nel 1997, vale a dire dopo la fine del periodo fiscale, ritenuto che l'attività svolta dal ricorrente dall'inizio dell'attività alla fine del periodo fiscale abbraccia un intero anno.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 agosto 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione a'sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.

146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: