Taxpayer Appeal of Retroactive Support Inclusion Rendered Moot by Civil Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed an interlocutory tax assessment, which had retroactively included spousal and child support payments dating from the failed conciliation attempt, arguing that actual support payments only began later, and the appeal was temporarily suspended while the parties resolved the underlying tax issues in civil court. Following confirmation from the appellant's civil counsel that the matter was settled, the court struck the appeal from the record without imposing costs, as the issue did not present a principal question and was rendered moot by the parties' resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal of Retroactive Support Inclusion Rendered Moot by Civil Settlement: Following confirmation from the appellant's civil counsel that the matter was settled, the court struck the appeal from the record without imposing costs, as the issue did not present a principal question and was rendered moot by the parties' resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited to justify the decision being issued by a single judge (President of the Tax Chamber).
Cited regarding the handling of costs (although no costs were actually imposed in order 2).
Cited regarding the handling of costs (although no costs were actually imposed in order 2).
Cited in order 4 to state that the decision is final for the IC (Imposta di concordanza).
Cited in order 4 to specify the appeal deadline and competent court (Federal Tribunal) for the IFD (Imposta federale diretta).
Testo completo
Incarto n. 80.98.00200 · Lugano 12 febbraio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che con scritto 9 aprile 1998 l'avv. __________, patrocinatore della contribuente nella causa di divorzio che la oppone al marito __________ -__________ __________, chiedeva di procedere ad una tassazione intermedia a far tempo dal 9 settembre 1997, data del tentativo di conciliazione fallito;
- che, dando seguito alla richiesta del patrocinatore della ricorrente, l'UT l'8 giugno 1998 notificava alla contribuente la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 9 settembre 1997, esponendole, in aggiunta al reddito del lavoro, un importo annuo di fr. 21'324.- a titolo di alimenti per la moglie e di fr. 22'320.- a titolo di alimenti per i figli;
- che la contribuente personalmente con lettera 22 giugno 1998 presentava reclamo, facendo presente che gli alimenti le sono stati versati dal marito soltanto dal 1° febbraio 1998 conformemente a quanto stabilito dal Pretore e chiedendo inoltre la rettifica della deduzione per premi della cassa malati;
- che con decisione su reclamo del 27 luglio 1998 l'UT ha confermato la propria decisione, argomentando che comunque la contribuente e i figli sono stati mantenuti dal marito a partire dalla data dell'autorizzazione a vivere separati, per il che si giustifica di quantificare tale aiuto nella stessa misura degli alimenti;
- che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente ripropone il differimento della tassazione intermedia al 1° febbraio 1998, rilevando per altro che la separazione è divenuta effettiva dal mese di aprile, malgrado che il Pretore avesse dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione sin dal 9 settembre 1997;
- che in occasione dell'udienza del 14 ottobre 1998, dopo aver preso visione della partita fiscale del marito della ricorrente e aver accertato che a seguito della tassazione intermedia il suo onere fiscale si è ridotto, si conveniva di tenere in sospeso l'esame del ricorso nell'attesa che le parti regolassero la questione delle imposte pagate dalla moglie in sede civile;
- che con scritto del 5 febbraio 1999 l'avv. __________, patrocinatore della ricorrente in sede civile, comunicava a questa Camera che il ricorso poteva essere stralciato dai ruoli;
- che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza, viene evasa dalla Camera di
diritto tributario nella composizione di un Giudice unico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: