Taxpayer Appeal Challenging Correct Assessment Based on Subsequent Financial Hardship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed their 1997-98 income and property tax assessment, which largely reflected their original declaration, citing current financial difficulties as the basis for their grievance after a prior administrative rejection. The court rejected the appeal on the merits because the tax notification was factually correct and fully consistent with the taxpayer's submitted declaration, noting that the proper venue for seeking tax deferral or abatement due to changed economic circumstances is the Cantonal Collection Office, not the appellate tax court challenging the assessment itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Challenging Correct Assessment Based on Subsequent Financial Hardship: The court rejected the appeal on the merits because the tax notification was factually correct and fully consistent with the taxpayer's submitted declaration, noting that the proper venue for seeking tax deferral or abatement due to changed economic circumstances is the Cantonal Collection Office, not the appellate tax court challenging the assessment itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble before the operative part concerning the costs incurred.
Cited in the preamble before the operative part concerning the costs incurred and finality of the decision.
Cited in order 4 to establish the finality of the judgment regarding IC.
Cited in order 4 regarding the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal concerning IFD.
Testo completo
Incarto n. 80.98.00196 · Lugano 8 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 20 aprile 1998 l'UT di Mendrisio notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'365.- e la sostanza in fr. 46'000.-;
- che con decisione del 13 luglio 1998 l'autorità fiscale respingeva il reclamo del contribuente, spiegando che la stessa si fonda sugli anni di computo 1995-96 e che i redditi e gli oneri sopportati negli anni 1997 e 1998 sarebbero stati presi in considerazione nella tassazione 1999-2000;
- che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente fa presente le sue attuali difficoltà economiche, che gli impedirebbero di far fronte all'onere fiscale;
- che la tassazione IC/IFD 1997-98 dell'UT di Mendrisio quanto al reddito imponibile corrisponde perfettamente alla dichiarazione d'imposta del contribuente medesimo senza alcuna variazione;
- che la differenza nella determinazione della sostanza (fr. 46'000.- accertati a fronte di fr. 20'400.- indicati nella dichiarazione) non è influente, poiché inferiore al minimo imponibile;
- che in simili circostanze il giudice con lettera del 24 agosto 1998 ha invitato il contribuente, allo scopo di evitargli inutili spese, a ritirare il ricorso e a far partecipe l'Ufficio cantonale di esazione delle sue difficoltà finanziarie
- che con lettera del 2 settembre 1998 il ricorrente si è confermato nelle proprie generiche lagnanze verso il fisco;
- che, in simili condizioni, questo Tribunale non può fare a meno di pronunciarsi sul ricorso e di respingerlo nel merito, poiché - come si è visto - la notifica di tassazione appare ineccepibile e in tutto e per tutto conforme alla dichiarazione d'imposta;
- - che il ricorrente potrà sempre rivolgersi all'Ufficio di esazione per ottenere il condono delle imposte o una dilazione di pagamento o comunque postulare un diverso dimensionamento degli anticipi alla luce delle sue mutate condizioni economiche;
- che, visto l'esito del ricorso, questo Tribunale non può fare a meno di accollare spese e tassa di giustizia al ricorrente soccombente, contenendole tuttavia nei termini minimi previsti dalla legge;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: