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80.1998.19 • CATI TI 80.1998.19 Generato dall'IA

Estate Tax Assessment Appeal Time-Barred

Numero d'incarto 80.1998.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a tax assessment for an inherited estate, which sought separate taxation, was declared inadmissible because the appeal was filed significantly past the thirty-day statutory deadline, and the appellant failed to provide any legally recognized grounds for restitution of the time limit, such as military service or illness; the court further noted that prior tax filings consistently indicated the appellant was the usufructuary of the estate assets, supporting the tax authority's original assessment method.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 133 cpv. 3 LIFD, Art. 133 cpv. 3 ultima; Estate Tax Assessment Appeal Time-Barred: L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.

Parole chiave

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tassazioni fiscali momento del deposito autorità fiscale successione del defunto termine legale sostanza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to state that the decision is final for the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal for Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00019 · Lugano 26 marzo1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 1998

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il

27 settembre 1997 l’UT di __________ notificava ad __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui tra l’altro le esponeva un reddito della sostanza di fr. 6'770.-- di media annua.

Con tempestivo reclamo del 27 ottobre 1997 __________ __________, assistita dal figlio __________, protestava per l’esposizione dei redditi della massa ereditaria __________, per la quale era stata chiesta la tassazione separata. Con decisione del 15 dicembre 1997 l’UT respingeva il reclamo argomentando che __________ __________ è usufruttuaria della sostanza della comunione ereditaria __________ di __________ e che ciò impedisce la tassazione separata della massa.

2. Con il presente ricorso del 28 gennaio/2 febbraio 1998 __________ __________ quale rappresentante della madre __________ chiede l’annullamento della suddetta decisione rilevando che nessun usufrutto a suo favore è stato inscritto sulla proprietà fondiaria.

3. 3.1.

L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.

133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).

3.2.

Nel presente caso il ricorso è stato spedito, come risulta dal timbro postale apposto sulla raccomandata spedita a questo Tribunale, soltanto il 30 gennaio 1998, quindi ben oltre il termine utile previsto dalla legge di trenta giorni. Il rappresentante della ricorrente ne è d’altronde cosciente e non fa valere nessuno dei motivi di restituzione del termine previsto dalla legge. Tali non sono le vacanze di fine anno che comunque non avrebbero impedito, facendo uso della normale diligenza esigibile , di presentare ricorso entro il termine stabilito dalla legge.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

4. 4.1.

Questa Camera vuole comunque attirare l’attenzione dell’UT, ma anche della ricorrente e del suo rappresentante, sulle dichiarazioni fiscali della comunione ereditaria, in cui la ricorrente, cui viene attribuita una quota di partecipazione del 25%, è indicata come usufruttuaria. La mancata compilazione dello specchietto riassuntivo relativo all'attribuzione delle quote ai singoli eredi è stato sempre interpretato, in maniera plausibile, come attribuzione dell'intera sostanza e dell'intero reddito alla madre indicata come usufruttuaria (cfr. dichiarazioni del 24 marzo 1993 e del 13 marzo 1995).

Pure l’ultima dichiarazione della comunione ereditaria (v. fotocopia non datata prodotta dal rappresentante della ricorrente) conferma una quota di partecipazione della ricorrente del 25%, tuttavia senza più indicare che essa è usufruttuaria. La mancata compilazione dello specchietto riassuntivo, come nei precedenti periodi, è quindi stata interpretata dall'UT, in modo non certo insostenibile, come conferma della precedente situazione.

Il libretto di risparmio poi è stato dichiarato come di proprietà della comunione ereditaria nell’elenco titoli 1997-98 e come di proprietà della madre nell’elenco titoli 1993-94.

Una maggiore chiarezza da parte della contribuente e soprattutto da parte di chi rappresenta la comunione ereditaria dovrebbero consentire, almeno nel prossimo periodo, di portare a quel chiarimento definitivo, cui non può portare il presente giudizio a causa dell’irrimediabile tardività del ricorso.

4.2.

Vuole infine essere ricordato, a titolo ancor più abbondanziale, che la legge impone al beneficiario i proventi derivanti dall'usufrutto, ma anche quelli da ogni altro godimento (art. 20 cpv. 1 lett. b LT; art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: