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80.1998.186 • CATI TI 80.1998.186 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Against Inter-Cantonal Wealth Tax Assessment Adjustment

Numero d'incarto 80.1998.186
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers residing in one canton appealed the wealth tax assessment by another canton, challenging the determination of their wealth substance which differed from that calculated by their canton of domicile, primarily due to the other canton's attempt to harmonize property values by applying its own federal coefficient and then dividing by the domicile canton's coefficient, even though the taxpayers only owned property in the taxing canton. The court dismissed the appeal, reasoning that while adjusting property values across cantons is generally permissible when assets are held in multiple cantons, applying such a conversion factor when the taxpayer has no real estate in the non-domicile canton improperly creates an inadmissible disparity by artificially lowering the value of the sole asset for tax purposes, thus upholding the taxing canton's original assessment.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Against Inter-Cantonal Wealth Tax Assessment Adjustment: The court dismissed the appeal, reasoning that while adjusting property values across cantons is generally permissible when assets are held in multiple cantons, applying such a conversion factor when the taxpayer has no real estate in the non-domicile canton improperly creates an inadmissible disparity by artificially lowering the value of the sole asset for tax purposes, thus upholding the taxing canton's original assessment.

Parole chiave

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tassazione della sostanza imponibile determinazione del domicilio fiscale imposta immobiliare imposta reale rettifica del valore sostanza immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited in the preamble to the ruling regarding the determination of costs.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in the final order (no. 4) establishing that the judgment is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the ruling regarding the determination of costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order (no. 4) establishing that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00186 · Lugano 8 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 2 agosto 1998

in materia di: IC 97/98

presentato da: · __________ -__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L’ 11 maggio 1998 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ -__________ e __________ __________ -__________, domiciliati a __________, la tassazione IC 10097-98, in cui stabiliva il reddito imponibile in Ticino in fr. 3'893.- e la sostanza in fr. 106'642.-.

I contribuenti presentavano reclamo, producendo le decisioni di riparto 1997-98 relative al reddito e alla sostanza, notificate loro il 22 maggio 1998 dall’autorità fiscale del Canton __________.

Il 13 luglio 1998 l’UT evadeva il reclamo, azzerando il reddito imponibile in Ticino e stabilendo la sostanza in fr. 97'038.-.

2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ -__________ contestano la determinazione della sostanza effettuata dall’autorità fiscale ticinese, in quanto difforme da quella effettuata dall’autorità fiscale bernese.

3. È vero che il riparto allestito dall’autorità fiscale bernese diverge da quello allestito dall’autorità fiscale ticinese quanto meno nella determinazione della sostanza.

Ciò non significa, per quanto si vedrà, che il riparto ticinese sia errato e vada corretto.

3.1.

Innanzi tutto una prima, leggera differenza è data dal valore ufficiale di stima dell’immobile ticinese, che l’autorità fiscale bernese ha arrotondato da fr. 273'322.- a fr. 275'000.- (rivalutandolo poi per il coefficiente IFD del 120%), con una lieve, anche se non determinante ripercussione sul riparto delle passività deducibili.

Un’ulteriore leggera differenza è data dalla diversità delle deduzioni sociali cantonali.

3.2.

In realtà la vera differenza consiste nel fatto che l’autorità fiscale del Canton __________ ha proceduto nel determinare la sostanza dapprima a rivalutare il valore ufficiale di stima ticinese per il coefficiente federale del 120% e in seguito a ridurlo dividendolo per il coefficiente federale del 160% applicabile ai valori di stima ufficiali bernesi , per poterlo rendere comparabile e quindi omogeneo con i valori di stima ufficiali bernesi, che sono inferiori a quelli ticinesi.

Se tale modo di procedere deve essere condiviso in linea di principio, laddove vi sono immobili in più cantoni, per cui occorre adeguare i diversi valori delle stime immobiliari cantonali a quello del cantone di domicilio, esso non può essere condiviso nel caso concreto, poiché i ricorrenti non possiedono sostanza immobiliare nel Canton __________.

Anzi, se si procedesse in tale modo, si finirebbe, nel caso di specie (e in altri analoghi al presente, in cui non vi è sostanza immobiliare fuori cantone), a creare una inammissibile disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri contribuenti. In effetti, alla sostanza immobiliare, foss'anche per il mero calcolo dell'aliquota, verrebbe attribuito un valore diverso (in concreto inferiore) rispetto a quello considerato per tutti gli altri contribuenti imponibili in Ticino.

In altri casi simili al presente, quando il coefficiente federale d’adattamento dell’altro cantone fosse inferiore a quello ticinese, il risultato sarebbe inverso e, meglio, quello di penalizzare questi contribuenti rispetto a quelli ticinesi.

Questa Camera non ha quindi alcun motivo di discostarsi, nel caso concreto, dal calcolo effettuato dall’autorità fiscale ticinese in materia di imposta sulla sostanza ticinese.

3.3.

La Circolare n. __________ del 16 maggio 1997 concernente il riparto d'imposta intercantonale delle persone fisiche prevede, su richiesta del contribuente, l'allestimento di un riparto dettagliato (esatto) in cui si tenga conto del valore di stima dei singoli immobili situati in cantoni diversi.

Questa Camera ha verificato anche tale calcolo, che non ha dato risultato diverso, proprio perché vi è un unico immobile, quello situato in Ticino, a riprova di quanto esposto al p.to 3.2.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.-

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-

per un totale di fr. 330.-

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: