Taxpayer Liability for Late Filing Despite Representative Negligence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a disciplinary fine and warning for failing to submit the 1996 tax return by the extended deadline, despite multiple previous extensions, arguing that the delay was due to negligence by their revision office. The court dismissed the appeal, reasoning that the imposition of a procedural fine requires both a formal warning from the tax authority and fault (intent or negligence) on the part of the taxpayer, and the taxpayer cannot evade responsibility for non-compliance by blaming external representatives, as current tax laws place the obligation directly on the taxpayer, regardless of representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cpv. 3 DIFD, Art. 208 cpv. 2 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD; Taxpayer Liability for Late Filing Despite Representative Negligence: The court dismissed the appeal, reasoning that the imposition of a procedural fine requires both a formal warning from the tax authority and fault (intent or negligence) on the part of the taxpayer, and the taxpayer cannot evade responsibility for non-compliance by blaming external representatives, as current tax laws place the obligation directly on the taxpayer, regardless of representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the Tax Law Chamber to decide the case with a single judge.
Cited to establish the conditions and penalty for violating tax obligations, forming the substantive background for upholding the disciplinary fine.
Cited in relation to the costs applicable to the decision (judicial fee and expenses).
Cited in the dispositive to define the finality of the judgment regarding Cantonal Tax Law (IC).
Cited in the dispositive to define the possibility and deadline for appeal to the Federal Tribunal regarding Federal Direct Tax Law (LIFD).
Testo completo
Incarto n. 80.98.00175 · Lugano 8 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 20 luglio 1998
in materia di: diffida e multa disciplinare
presentato da: · __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, non avendo la __________ __________ __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1996 nel termine prorogato dall’autorità fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) la richiamava in data 8 gennaio 1998 e, dopo un’ulteriore proroga del termine fino al 30 aprile, la diffidava con decisione del 14 maggio 1998, avvertendola che, in caso di inosservanza degli obblighi di collaborazione entro 10 giorni, le avrebbe inflitto una multa;
- che, in seguito al mancato inoltro della dichiarazione fiscale, con decisione del 4 giugno 1998 l’autorità di tassazione infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 100.–, rinnovando la diffida a presentare la documentazione richiesta entro 10 giorni;
- che la società contribuente impugnava la decisione citata nonché quella relativa alla tassa di diffida di fr. 30.– con reclamo del 10 giugno 1998, attribuendo la responsabilità dell’inadempienza al proprio ufficio di revisione;
- che l’UTPG respingeva i gravami con decisione del 22 giugno 1998, nella quale rilevava che la contribuente aveva lasciato scadere il termine prorogato ben 5 volte e che essa non poteva certo sottrarsi alla responsabilità invocando una negligenza dell’ufficio di revisione;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, postula nuovamente l’annullamento della tassa di diffida e della multa disciplinare, ribadendo che la responsabilità è da ascrivere esclusivamente al precedente ufficio di revisione, che avrebbe ostacolato l’adempimento degli obblighi di collaborazione già nel periodo fiscale precedente, ed al nuovo ufficio incaricato della revisione dei conti dell’esercizio 1996;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una *soggettiva*, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra *oggettiva*, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in *RDAT* II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 472);
- che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
- che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di collaborare, neppure dopo la diffida del 14 maggio 1998;
- che neppure l’affermazione secondo cui la ricorrente aveva chiesto all’autorità fiscale una proroga fino al 30 maggio mentre l’UTPG gliene ha concessa una limitata al 30 aprile 1998, porta ad una diversa conclusione, tanto più che ella aveva già ricevuto ben quattro proroghe del termine ed i contribuenti non hanno alcuna pretesa ad ottenere tante proroghe quante ne desiderano (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 70);
- che, infatti, un’istanza di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti;
- che, del resto, la dichiarazione fiscale è infine stata inoltrata solo il 16 luglio 1998, quindi ben oltre la scadenza del termine di proroga proposto dalla ricorrente stessa;
- che ancor meno pertinenti sono gli argomenti relativi alla responsabilità dei revisori, che avrebbero ostacolato la ricorrente nell’adempimento tempestivo dei propri obblighi di collaborazione, per il semplice fatto che si tratta di una questione che interessa solo i rapporti fra contribuente e suoi mandatari;
- che, del resto, anche in caso di rappresentanza contrattuale, né la LIFD né la nuova LT, entrate in vigore il 1° gennaio 1995, consentono più al contribuente, a differenza delle precedenti normative federale e cantonale (cfr. art. 130 cpv. 3 DIFD, applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 131 cpv. 3; art. 208 cpv. 2 LT 1976), di evitare la sanzione, provando che egli non poteva impedire l'infrazione d'ordine o impedirne gli effetti (cfr. Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 184; Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni n. 12/1995, del 1° dicembre 1994, n. 4.3);
- che il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
- che la presente decisione non entra nel merito del ricorso per quanto concerne invece la tassa di diffida, per il fatto che la decisione su reclamo impugnata si riferisce esclusivamente alla multa disciplinare, ragione per cui si deve ritenere che l’autorità fiscale debba ancora pronunciarsi sul reclamo concernente la tassa di diffida;
- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: