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80.1998.146 • CATI TI 80.1998.146 Generato dall'IA

Taxpayer Fine Upheld for Post-Warning Non-Submission

Numero d'incarto 80.1998.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a disciplinary fine imposed for failing to submit the tax declaration after multiple extensions, despite the tax office granting a final 10-day deadline following a formal warning. The court upheld the fine, reasoning that non-compliance with a procedural obligation after a formal warning is a punishable offense that requires both objective (the warning) and subjective (fault/negligence) elements, and the taxpayer's stated hardship, which could have supported an earlier extension request, did not negate the fault for the final non-compliance, especially as the declaration still had not been submitted.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 257 LT 1994, art. 174 LIFD, art. 231 LT 1994; Taxpayer Fine Upheld for Post-Warning Non-Submission: The court upheld the fine, reasoning that non-compliance with a procedural obligation after a formal warning is a punishable offense that requires both objective (the warning) and subjective (fault/negligence) elements, and the taxpayer's stated hardship, which could have supported an earlier extension request, did not negate the fault for the final non-compliance, especially as the declaration still had not been submitted.

Parole chiave

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multa al contribuente rispetto del termine disposizioni fiscali causa dell'obbligazione accordo fiscale preliminare carcerazione cautelativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 144 LIFD
This article was cited in the section immediately preceding the dispositive orders regarding the assessment of costs.
Art. 230 cpv. 3 LT
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Art. 146 LIFD
This provision is cited in the final order (no. 4) regarding the admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court for the Federal Direct Tax (IFD).
art. 257 LT 1994
This provision, cited alongside Art. 174 LIFD, forms the legal basis for imposing the disciplinary fine which the appeal sought to overturn, and the court rejected the appeal.
art. 174 LIFD
This provision, cited alongside Art. 257 LT 1994, establishes the crime justifying the disciplinary fine which the court confirmed by rejecting the appeal.
art. 231 LT 1994
This article was cited in the section immediately preceding the dispositive orders regarding the assessment of costs.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
This provision is cited in the final order (no. 4) to state that the judgment is final for the Cantonal Tax Law (IC).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 257 LT 1994

This provision, cited alongside Art. 174 LIFD, forms the legal basis for imposing the disciplinary fine which the appeal sought to overturn, and the court rejected the appeal.

art. 174 LIFD

This provision, cited alongside Art. 257 LT 1994, establishes the crime justifying the disciplinary fine which the court confirmed by rejecting the appeal.

art. 144 LIFD

This article was cited in the section immediately preceding the dispositive orders regarding the assessment of costs.

art. 231 LT 1994

This article was cited in the section immediately preceding the dispositive orders regarding the assessment of costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

This provision is cited in the final order (no. 4) to state that the judgment is final for the Cantonal Tax Law (IC).

art. 146 LIFD

This provision is cited in the final order (no. 4) regarding the admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court for the Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00146 · Lugano 28 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 giugno 1998

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, avv. __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1997 sono stati distribuiti i moduli per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1997-98 con il termine di consegna fissato per il

31 marzo 1997.

A seguito di tre richieste di proroga presentate da __________ __________, il termine utile per la consegna della dichiarazione d'imposta veniva posticipato dall’Ufficio di tassazione fino al 31 gennaio 1998. Scaduto infruttuoso questo termine, l'ufficio di tassazione il 12 febbraio 1998 procedeva a un primo richiamo del contribuente. Il 12 marzo successivo __________ __________ veniva diffidato a presentare la dichiarazione d'imposta entro 10 giorni, con l'avvertenza che trascorso infruttuoso anche questo termine, gli sarebbe stata inflitta una multa disciplinare. Prima di infliggere una sanzione al contribuente, l’UT attendeva inutilmente ulteriori 18 giorni oltre il termine assegnato con la diffida.

Il 9 aprile 1998 l’UT infliggeva pertanto a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 150.-.

Il reclamo presentato dall’interessato il 7 maggio 1998 veniva respinto con decisione del 29 maggio 1998, in cui si fa presente che gli argomenti esposti nel reclamo, se presentati per tempo, avrebbero permesso al contribuente di beneficiare di una nuova proroga.

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente l’annullamento della multa disciplinare inflittagli dall’UT, facendo in particolare presente la situazione venutasi a creare a seguito della demolizione della casa, in cui aveva abitato per diversi anni e ai conseguenti disagi.

3. 3.1.

Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);

3.2.

Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di

diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

3.3.

Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

4. 4.1.

Nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di collaborare, neppure dopo la diffida del 12 febbraio 1998.

Ancor oggi, per altro, non risulta che sia stata presentata la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98.

.

4.2.

L’argomento addotto dal ricorrente, che - come rilevato dall’UT stesso - avrebbe potuto portare a un’ulteriore proroga, oltre alle molte già concesse, non attenua la colpa del ricorrente.

Se si esamina la precedente dichiarazione, si rileva che la compilazione della dichiarazione fiscale 1997-98 non dovrebbe presentare problemi insormontabili. Anzi, essa risulterebbe assai semplice e il ritardo nella consegna della dichiarazione, pur con la comprensione che si può manifestare al ricorrente, non trova attualmente più alcuna giustificazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: