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80.1998.137 • CATI TI 80.1998.137 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Disciplinary Fine Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 80.1998.137
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate tax court dismissed a challenge to a disciplinary fine imposed after a taxpayer failed to submit a tax declaration despite extensions and subsequent notices, because the administrative appeal against the fine was filed beyond the mandatory statutory deadline and the appellant failed to prove any grounds for the reinstatement of the deadline as required by tax law. The court further noted, by way of abundant justification, that the appellant's claims regarding unaddressed requests for extension were not credible, evidenced by the failure to respond to a subsequent notice or the fine itself within the legal timeframe, indicating the appeal was largely dilatory and the result of the representative's inattentiveness to correspondence.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 133 cpv. 3 LIFD, Art. 133 cpv. 3 ultima; Taxpayer Appeal of Disciplinary Fine Dismissed for Untimely Filing: The court further noted, by way of abundant justification, that the appellant's claims regarding unaddressed requests for extension were not credible, evidenced by the failure to respond to a subsequent notice or the fine itself within the legal timeframe, indicating the appeal was largely dilatory and the result of the representative's inattentiveness to correspondence.

Parole chiave

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multa al contribuente deposito tardivo proroga tardiva del termine diritto disciplinare termine legale disdetta tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the orders concerning the costs imposed on the appellant.

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the orders concerning the costs imposed on the appellant.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order no. 4 to establish the finality of the decision for Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in order no. 4 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal for Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00137 · Lugano 24 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 giugno 1998

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il 17 giugno 1997 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna annullava la tassa di diffida di fr. 30.- e la multa di fr. 50.- a carico di __________ __________, concedendo al suo rappresentante, __________ __________, un termine fino al 30 settembre 1997 per produrre la dichiarazione d’imposta;

- che il 9 ottobre 1997 l’UT inviava al rappresentante della contribuente una nuova diffida;

- che il 13 novembre successivo l’UT infliggeva alla contribuente una multa di fr. 50.-;

- che il 20 marzo 1998 __________ __________ presentava reclamo contro la multa disciplinare, lamentando che la sua richiesta di proroga non avrebbe mai ricevuto evasione e che il 2 ottobre 1997 avrebbe presentato la dichiarazione d'imposta richiestale;

- che con decisione del 3 giugno 1998 l’UT respingeva il reclamo in quanto tardivo;

- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ in rappresentanza della figlia __________ contesta nuovamente la decisione di multa, lamentando nuovamente gli asseriti errori in cui sarebbe incorso l’UT nel non aver dato seguito alle richieste di proroga;

- che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );

- che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);

- che la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).

- che il reclamo presentato il 20 marzo 1998 risulta pertanto manifestamente tardivo;

- che ciò preclude a questa Camera di entrare nel merito della contestazione;

- che il rappresentante della ricorrente non fa d’altronde valere alcun motivo di restituzione del termine che possa essere preso in considerazione secondo gli art. 192 cpv.

5 LT e 133 cpv. 3 LIFD;

- che a titolo meramente abbondanziale gli argomenti ricorsuali appaiono non solo scarsamente attendibili, ma addirittura pretestuosi se si considera, da un lato, che il rappresentante della ricorrente non ha minimamente comprovato l’invio della dichiarazione d’imposta il 2 ottobre 1997 e, d’altro lato, che non ha nemmeno reagito alla nuova diffida del 9 ottobre 1997, che sarebbe dovuta apparirgli del tutto ingiustificata e avrebbe dovuto indurlo a reagire o quanto meno a verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’UT della dichiarazione d’imposta, se veramente fosse stata inviata;

- che comunque il rappresentante della contribuente non ha neppure reagito alla decisione di multa nel termine di legge, ma soltanto alcuni mesi dopo;

- che è quindi malvenuto a lamentarsi di asserite inadempienze dell’UT e che il presente gravame appare manifestamente defatigatorio e frutto di reiterate disattenzioni da parte del rappresentante della ricorrente nel ritirare la corrispondenza che gli è indirizzata;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

Per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: