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80.1998.135 • CATI TI 80.1998.135 Generato dall'IA

Heir's Untimely Appeal of Succession and Income Tax Assessment

Numero d'incarto 80.1998.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, limitedly taxable in the canton due to being an heir in an estate owning local real estate, appealed a succession and income tax assessment for 1993/94, arguing that the usufructuary mother should be solely responsible for the property taxes. The court declared the appeal inadmissible because it was not filed within the statutory thirty-day deadline following the notification of the prior decisions concerning the 1990 succession tax and the 1993/94 income tax, and the filing did not qualify as a request for revision, which must be submitted to the initial taxing authority, rendering the appeal untimely and procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 227 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Heir's Untimely Appeal of Succession and Income Tax Assessment: The court declared the appeal inadmissible because it was not filed within the statutory thirty-day deadline following the notification of the prior decisions concerning the 1990 succession tax and the 1993/94 income tax, and the filing did not qualify as a request for revision, which must be submitted to the initial taxing authority, rendering the appeal untimely and procedurally improper.

Parole chiave

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successione fiscale erede revisione della tassazione fiscale imposta immobiliare deposito tardivo autorità fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in relation to costs for the judgment.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00135 · Lugano 24 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 20 giugno 1998

in materia di: imposta di successione e/o IC 1993/94

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale membro di una comunione ereditaria proprietaria di sostanza immobiliare a __________;

- che il contribuente, con scritto del 10 giugno e con lettera successiva del 20 giugno 1998 redatta parzialmente in francese e parzialmente in italiano, contesta di dover pagare le imposte sulla sostanza ticinese, adducendo in particolare le seguenti motivazioni:

«Mia madre è, attualmente, una persona fisica solvibile potendo far fronte a tutte le spese comprese le varie imposte. Non posseggo, ufficialmente, nessun dato che mi provi il contrario. Al seguito del testamento di fu mio padre, la mamma è l’unica fruitrice dei beni immobiliari.

In conclusione è la fruitrice che è tenuta la pagamento delle imposte inerenti al bene immobiliare»;

- che alla lettera in questione sono allegate due decisioni dell’autorità fiscale ticinese: un progetto di tassazione dell’imposta di successione risalente al 13 settembre 1990 e la motivazione di una decisione su reclamo del 27 gennaio 1997, in merito alla tassazione IC 1993/94, in cui il ricorrente ha evidenziato la seguente frase:

«Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione e secondo le indicazioni fornite dal nuovo rappresentante della comunione ereditaria, la sostanza ed il relativo reddito sono stati esposti in parte uguale nella misura di 1/5 ciascuno agli eredi»;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- che, secondo l’art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

- che, nel caso in esame, non vi è alcuna decisione dell’autorità fiscale che sia impugnabile rispettando il termine dell’art. 227 LT, per il fatto che, come rilevato, la decisione in materia di imposta di successione risale addirittura al 1990 e quelle in materia di imposta sul reddito sono state notificate, rispettivamente, il 27 gennaio 1997 (IC 1993/94) e il 25 agosto 1997 (IC 1995/96);

- che, pertanto, come questa Camera ha fatto notare al ricorrente in ben due occasioni (cfr. lettere del 12 e del 24 giugno 1998), i termini di impugnazione delle decisioni per i periodi fiscali 1993/94 e 1995/96 sono ampiamente scaduti;

- che, del resto, lo scritto del ricorrente non può neppure essere trattato come istanza di revisione, dovendo quest’ultima essere inoltrata all’Ufficio di tassazione, quale autorità che ha emanato la decisione (234 cpv. 1 LT);

- che, nella misura in cui gli scritti del 10 e del 20 giugno 1998 dovessero essere considerati ricorso contro una delle decisioni su reclamo, ne deve essere constatata l’irricevibilità.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: