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80.1998.11 • CATI TI 80.1998.11 Generato dall'IA

Taxpayer Withdrawal of Alimony Income Appeal

Numero d'incarto 80.1998.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an intermediate tax assessment for 1993/94, seeking to exclude alimony payments received from the taxable income on the grounds that marital separation had ended and cohabitation resumed between 1992 and 1995, despite the husband having previously claimed deductions for these support payments without asserting reconciliation. The court noted that the initial tax authority rejected the appeal due to insufficient documentation regarding the cohabitation period, and while the court ordered further investigation, the appellant subsequently informed the court that she was withdrawing her appeal concerning the 1993/94 assessment during a hearing concerning the factual background of the spousal relationship and economic status, leading the court to strike the appeal from the roll without imposing fees.

Regesto Legislator

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Art. 246 cpv. 1 LT, Art. 246 cpv. 2 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Withdrawal of Alimony Income Appeal: The court noted that the initial tax authority rejected the appeal due to insufficient documentation regarding the cohabitation period, and while the court ordered further investigation, the appellant subsequently informed the court that she was withdrawing her appeal concerning the 1993/94 assessment during a hearing concerning the factual background of the spousal relationship and economic status, leading the court to strike the appeal from the roll without imposing fees.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito situazione familiare autorità fiscale ritiro dell'azione di divorzio reddito ipotetico del coniuge caso di rigore coniugale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in the preamble to the final orders regarding costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order no. 4 to declare the judgment final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00011 · Lugano 3 dicembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1998

in materia di: IC 93/94

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. I coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, hanno chiesto, con petizione dell’11 ottobre 1990 alla Pretura di __________ -__________, la separazione per tempo indeterminato. Con sentenza del 21 novembre 1990, il Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, assegnando alla madre l’autorità parentale sulle figlie ed omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione, la quale prevedeva in particolare l’obbligo per il marito di versare l’importo mensile di fr. 3’200.– per il sostentamento della moglie e delle figlie.

Con decisione del 18 dicembre 1991, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia per separazione, con effetto a partire dal 1° agosto 1990.

2. In data 16 dicembre 1996, l'Ufficio di tassazione notificava alla signora __________ __________ le tassazioni IC 1991/92 e IC 1993/94. In esse, il reddito imponibile era commisurato, rispettivamente, in fr. 24’000.– e fr. 24’200.–. Dagli alimenti versati alla contribuente dal marito erano infatti state concesse le deduzioni previste dalla legge, compresa quella per figli a carico.

Con reclamo del 15 gennaio 1997 all’Ufficio di tassazione, la contribuente argomentava che la separazione dal marito era durata solo fino alla fine del 1992, data in cui era stata ricoverata in ospedale; da tale momento fino al nuovo esperimento di conciliazione intervenuto in data 15 marzo 1995 il marito era quindi tornato a stare con la famiglia.

L’autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 19 gennaio 1998, con la seguente motivazione:

*«Dalla documentazione acquisita agli atti non è possibile stabilire con esattezza la durata del periodo di convivenza dei coniugi __________. In simili condizioni non sono date le premesse per azzerare gli elementi di reddito della tassazione in rassegna.*

*Per questi motivi l’autorità di tassazione non può che confermare la decisione di prima istanza e dichiarare il reclamo respinto».*

3. Con tempestivo ricorso, accompagnato da una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, __________ __________ chiede lo stralcio degli alimenti dalla propria tassazione. Argomenta che spetta all’autorità di tassazione la prova dell’effettiva convivenza dei coniugi e precisa poi che tale prova è stata comunque da lei offerta in modo ineccepibile, ragione per cui il reddito della sua tassazione deve essere azzerato.

4. Dall’esame congiunto degli atti fiscali dei due coniugi questa Camera ha rilevato che i coniugi __________ si sono separati nel 1990 (cfr. sentenza di separazione legale del pretore di __________) e le partite fiscali sono dunque state separate da quella data, con conseguente considerazione degli alimenti versati dal marito alla moglie. Il marito ha chiesto ed ottenuto la deduzione del contributo di mantenimento nelle tassazioni 1991/92, 1993/94 e 1995/96, senza mai addurre una sopravvenuta riconciliazione. Al contrario, l’avvocato del signor __________, interpellato dall'Ufficio di tassazione, ha negato una riconciliazione. D’altra parte, non è neppure ben chiaro se il marito, fino al momento di inoltrare la causa di divorzio, nel 1995, abbia precedentemente costituito un proprio domicilio separato da quello della moglie.

In considerazione di tali circostanze, nell’intento di esaminare meglio l’effettivo svolgimento dei rapporti personali ed economici fra i coniugi __________, fra il 1990 e il 1994, la Camera di diritto tributario, in data 27 marzo 1998, ha trasmesso gli atti all’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni, invitandolo ad aprire una procedura di ricupero e di sottrazione nei confronti del signor __________ __________, per poter sentire, in tale ambito, la versione di quest’ultimo e chiedergli di produrre la documentazione necessaria a stabilire lo svolgimento dei fatti alla base del ricorso.

5. In data 11 novembre 1998, l’Ufficio procedure speciali ha trasmesso alla Camera di diritto tributario un verbale di audizione del giorno prima, dal quale risulta che la ricorrente ha affermato di ritirare il ricorso contro la tassazione 1993/94.

Dallo stesso verbale risulta che la ricorrente ha richiesto sussidi per figli agli studi e per la cassa malati, in considerazione della precaria situazione economica in cui si trova.

A tale proposito si ricorda alla ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il Segretario: