Taxpayer Income Valuation Appeal and Prudential Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, who provided an estimated business income of significantly less than the tax authority's assessment, contested the official income valuation, citing temporary disability and childcare responsibilities for a dependent child, while failing to substantiate the actual income for the relevant tax years despite repeatedly filing estimates. The court partially accepted the appeal, recognizing the complexity of accurately determining the income without proper documentation, and ultimately reformed the prior decision by setting the average annual business income to a prudential figure agreed upon by both parties during the hearing, consequently remitting the matter for new calculations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Taxpayer Income Valuation Appeal and Prudential Settlement: The court partially accepted the appeal, recognizing the complexity of accurately determining the income without proper documentation, and ultimately reformed the prior decision by setting the average annual business income to a prudential figure agreed upon by both parties during the hearing, consequently remitting the matter for new calculations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order to state that the decision is final for IC tax matters.
Cited in the final order regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal for IFD tax matters.
Cited as the legal basis considered for awarding costs (even though no costs were ultimately charged).
Cited as the legal basis considered for awarding costs (even though no costs were ultimately charged).
Testo completo
Incarto n. 80.98.00108 · Lugano 8 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice: · Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da: · __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente ha dichiarato un reddito aziendale di fr. 17'500.- di media annua senza il supporto di alcun dato contabile. L’UT esponeva invece al contribuente un reddito in via valutativa, che veniva fissato in fr. 42'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’ 11 agosto 1997) e poi ridotto in sede di reclamo a fr. 38'000.- (cfr. decisone su reclamo del 27 aprile 1998), con la seguente motivazione:
Il contribuente contesta la notifica di tassazione osservando che i dati presentati con la relativa dichiarazione non sono stati presi in considerazione; nel periodo fiscale in questione (1997/98) il reclamante precisa che é stato inabile al lavoro per alcuni mesi, beneficiando di una indennità giornaliera di Fr. 65.-, mentre la figlia, bisognosa di cure, non permette una continuità nella sua attività poiché la stessa deve essere accompagnata per cure fisioterapiche tre volte per settimana non potendo in altro modo aiutare la madre della bimba di tre anni. (…)
Giova ricordare che il contribuente ha esposto in modo valutativo il reddito conseguito dalla sua attività quale artigiano e ciònon solo per il periodo in esame, ma già da diversi bienni. L'UT ha quindi proceduto d'ufficio a definire il reddito aziendale in base ai dati presentati in suo possesso, raffrontandoli con quanto dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione e nei periodi di tassazione precedenti.
Anche in sede di reclamo il reclamante non presenta i dati a comprovare in modo esatto l'andamento della sua attività professionale del biennio di computo, gioco forza stabilire ora in modo preciso il reddito conseguito risulta assai arduo; alla luce delle argomentazioni contenute nel reclamo si decide di riformare il R.A., in Fr. 38'000.- netti annui, importo equo e prudenziale avuto riguardo dei salari di categoria, poiché il contribuente, di professione fabbro, é attivo anche nel campo edile quale artigiano muratore. (…)
2. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente si riconferma nei dati indicati nella dichairazione d'imposta, confermando che gli stessi corrispondono alla realtà. Chiede pertanto la riduzione del reddito imponibile.
3. In occasione dell’udienza del 20 agosto 1998, dopo discussione, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 33'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1998 è riformata nel senso che il reddito aziendale è stabilito in fr. 33'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: