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80.1997.71 • CATI TI 80.1997.71 Generato dall'IA

Taxpayers v. Municipality: Income and Property Tax Assessment Appeal

Numero d'incarto 80.1997.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers residing in the jurisdiction since 1993 appealed their income and property tax assessment, specifically contesting the imputed rental value of their owner-occupied apartment in a two-family building, arguing it was unfairly based on the rent charged for the similar rented unit, and challenging the flat-rate maintenance deduction percentage applied. The appellate tax court partially upheld the appeal after an in-court settlement where the parties agreed to set the rental value for the taxpayers' unit at a specific annual figure, exclude the rental value for 1993 due to ongoing renovations, set a value for a previously inhabited cottage sold in 1995, include the sale value of that cottage mistakenly omitted, and differentiate maintenance deduction rates (15% for the owner-occupied, renovated part and 25% for the rented part), resulting in the original decision being reformed accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Taxpayers v. Municipality: Income and Property Tax Assessment Appeal: The appellate tax court partially upheld the appeal after an in-court settlement where the parties agreed to set the rental value for the taxpayers' unit at a specific annual figure, exclude the rental value for 1993 due to ongoing renovations, set a value for a previously inhabited cottage sold in 1995, include the sale value of that cottage mistakenly omitted, and differentiate maintenance deduction rates (15% for the owner-occupied, renovated part and 25% for the rented part), resulting in the original decision being reformed accordingly.

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare imposta sul reddito appuramento dell'elenco oneri valore locativo imposte comunali proprietà immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 144 LIFD
Mentioned prior to the dispositive as the article governing the costs/fees for the specific tax matter (LIFD).
Art. 230 cpv. 3 LT
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Art. 146 LIFD
Cited in the dispositive to specify the appeal deadline to the Federal Tribunal for the wealth tax (IFD).
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in the dispositive to rule that the judgment is final for the income tax (IC).
art. 231 LT 1994
Mentioned prior to the dispositive as the article governing the costs/fees for the specific tax matter (LT).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to rule that the judgment is final for the income tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive to specify the appeal deadline to the Federal Tribunal for the wealth tax (IFD).

art. 144 LIFD

Mentioned prior to the dispositive as the article governing the costs/fees for the specific tax matter (LIFD).

art. 231 LT 1994

Mentioned prior to the dispositive as the article governing the costs/fees for the specific tax matter (LT).

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00071 · Lugano 8 ottobre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 5 maggio 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. I coniugi __________ e __________ __________ sono domiciliati a __________ dal 1° aprile 1993, quando vi si sono trasferiti in provenienza da __________ (__________).

Con decisione del 24 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro la tassazione IC/IFD 1995/96. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 marzo 1997, nel quale contestavano il reddito della sostanza immobiliare, ed in particolare il valore locativo dell’appartamento da loro occupato nell’abitazione situata sul mapp. n. __________ RFP di __________. A loro avviso, non si giustificava il criterio di calcolo adottato dall’autorità, consistente nel considerare il valore locativo uguale alla pigione percepita per la locazione dell’altro appartamento ubicato nello stesso stabile.

L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 aprile 1997, così motivata:

*«... A norma delle disposizioni emanate dalla Divisione delle contribuzioni il valore locativo viene stabilito tenendo conto della pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un bene equivalente.*

*«In caso di abitazioni occupate dal proprietario in uno stabile bifamiliare, il valore locativo viene determinato sulla base degli affitti pagati.*

*«Considerando che l’appartamento occupato dal proprietario è simile a quello affittato, l’autorità fiscale si riconferma nella decisione del 24.2.97».*

2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano sia il valore locativo del loro appartamento sia la deduzione per spese di manutenzione.

Per quanto attiene al primo aspetto, ripropongono in sostanza le considerazioni già alla base del reclamo, adducendo di essere discriminati rispetto alla maggior parte dei proprietari, il cui valore locativo è calcolato in base al valore di stima ufficiale. Quanto invece alle deduzioni, ritengono che la percentuale forfettaria del 15% del reddito, che si applica alle case nuove o riattate, debba valere solo per la parte della loro casa che è stata oggetto dei lavori di ristrutturazione; per la parte abitata dall’inquilino, chiedono per contro l’applicazione del tasso del 25%.

3. All’udienza del 23 settembre 1997, dopo discussione, esaminata la planimetria relativa alla riattazione, le parti, con il consenso del Giudice delegato, hanno convenuto quanto segue:

a) il valore locativo della parte del mapp. n. __________ abitata dai ricorrenti viene commisurato in fr. 16'000.– in media annua;

b) considerato che l'abitazione nel corso del 1993 era in fase di riattazione, viene stralciato il valore locativo relativo all'anno di computo 1993;

c) per l'anno 1993 viene esposto il valore locativo del mappale n. __________, vale a dire del rustico abitato durante la riattazione e venduto in seguito: esso viene fissato in fr. 3'500.–;

d) quanto alla sostanza, viene aggiunto il valore di stima di fr. 73'720.–, relativo al rustico venduto nel corso del 1995 e omesso per errore nella tassazione intermedia;

e) la deduzione forfettaria per spese di manutenzione viene fissata per l'abitazione affittata nella misura del 25%, poiché non è stata toccata dalla riattazione, e nella misura del 15% per l'abitazione propria.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1997 è riformata conformemente a quanto indicato al cons. 3.

§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all’Ufficio tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: