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80.1997.55 • CATI TI 80.1997.55 Generato dall'IA

Teachers' Appeal Regarding Double Household Expense Deduction for Free School Meals

Numero d'incarto 80.1997.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers, both employed as teachers, appealed the rejection of their claim for an annual deduction related to double household expenses stemming from one spouse having to take lunch at school, arguing the situation had not changed since a prior tax period when the deduction was allowed. The court rejected the appeal, reasoning that the deduction for supplementary meal expenses requires the benefit not to be included in taxable income, but in the current case, the in-kind benefit (free school meals) was not reported as income on the salary certificate, and furthermore, since the meal consumption was likely tied to job duties involving supervising students during the break, the purpose of the deduction—to offset extra expenditure due to necessity—was not met, especially as the taxpayers were receiving free meals.

Regesto Legislator

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Art. 25 cpv. 1 LT-1994, Art. 26 cpv. 1 LIFD, Art. 25 LT-1994, Art. 22bis cpv. 1 DIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Teachers' Appeal Regarding Double Household Expense Deduction for Free School Meals: The court rejected the appeal, reasoning that the deduction for supplementary meal expenses requires the benefit not to be included in taxable income, but in the current case, the in-kind benefit (free school meals) was not reported as income on the salary certificate, and furthermore, since the meal consumption was likely tied to job duties involving supervising students during the break, the purpose of the deduction—to offset extra expenditure due to necessity—was not met, especially as the taxpayers were receiving free meals.

Parole chiave

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deduzione dal reddito imposta di consumo imposta annuale sussidio per le spese scolastiche prestazioni complementari coniuge occupato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 25 cpv. 1 LT-1994
- che, sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art.
Art. 26 cpv. 1 LIFD
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
Art. 25 LT-1994
1 lettere *a - c* dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
Art. 22bis cpv. 1 DIFD
9 ad art. 22bis cpv. 1 DIFD, p.
Art. 144 LIFD
Cited in the preamble to the final orders as a basis for ruling on costs related to the Federal Direct Tax.
Art. 230 cpv. 3 LT
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Art. 146 LIFD
Cited in the final order to specify the deadline and procedure for appealing the Federal Direct Tax (IFD) part of the judgment to the Federal Tribunal.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in the final order to establish that the judgment regarding the Cantonal Tax (IC) is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order to establish that the judgment regarding the Cantonal Tax (IC) is final.

art. 146 LIFD

Cited in the final order to specify the deadline and procedure for appealing the Federal Direct Tax (IFD) part of the judgment to the Federal Tribunal.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the final orders as a basis for ruling on costs related to the Federal Direct Tax.

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the final orders as a basis for ruling on costs related to the Cantonal Tax.

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00055 · Lugano 4 giugno 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 7 marzo 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

- che i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, sono entrambi docenti ed insegnano rispettivamente in una scuola cantonale ed in un istituto del Comune di __________;

- che, con decisione del 30 settembre 1996, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ha commisurato il loro reddito imponibile, ai fini dell’imposta cantonale per il biennio 1995/96, in fr. 90’586.–, e, per l’imposta federale diretta, in fr. 93’779.–;

- che, con reclamo del 10 ottobre 1996, i contribuenti contestavano fra l’altro il mancato riconoscimento di una deduzione di fr. 1’485.– in media annua, per doppia economia domestica, sottolineando l’obbligo per la signora __________ di consumare il pranzo a scuola, a mesi alterni;

- che l’autorità di tassazione confermava la propria decisione su questo punto, con decisione del

24 febbraio 1997, nella quale osservava quanto segue: *«...da informazioni assunte presso il Comune di __________ risulta che le prestazioni in natura (pasti presi dalla moglie presso la mensa scolastica) non sono comprese nel certificato di salario»*;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ postulano nuovamente la deduzione di fr. 1’485.– per doppia economia domestica, che sarebbe stata loro accordata nel periodo fiscale 1989/90 e poi negata nel periodo successivo, pur non essendo mutate le condizioni personali;

- che, sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;

- che tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. *b* LT-1994; art. 34 lett. *b* LIFD);

- che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere *a - c* dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;

- che sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio: la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell'8 novembre 1994);

- che la deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell'8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell'8 novembre 1994);

- che per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. *a* Ordinanza del

10 febbraio 1993): per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993);

- che, nel caso in esame, la ricorrente chiede la deduzione per il pranzo di mezzogiorno che è obbligata a consumare a scuola, a mesi alterni, adducendo che i pasti offerti dalla scuola sono conteggiati come salario in natura ai fini del calcolo dei contributi AVS/AI/IPG/AD;

- che l’autorità fiscale, per contro, ha correttamente osservato come al riconoscimento della richiesta detrazione si opponga la circostanza che le suddette prestazioni in natura non siano computate al salario ai fini fiscali, non figurando nel certificato di salario;

- che, infatti, la pretesa dei ricorrenti pare temeraria, se solo si pensa che lo scopo della deduzione per doppia economia domestica è di tener conto del maggior dispendio determinato dalla necessità di consumare un pasto fuori casa (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, n. 9 ad art. 22bis cpv. 1 DIFD, p. 686; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, n. 27 ad art. 26, p. 371), mentre la signora __________ beneficia addirittura di pasti di mezzogiorno gratuiti;

- che, in simili circostanze, sarebbe piuttosto giustificata l’imposizione di un reddito in natura, corrispondente al valore dei pasti gratuiti;

- che comunque si può prescindere, nella fattispecie, dall’aggiunta di un reddito in natura, giacché la consumazione del pasto di mezzogiorno con gli allievi della scuola comunale avviene nell’ambito dello svolgimento del lavoro della ricorrente, che verosimilmente comprende altresì l’assistenza agli scolari nella pausa di mezzogiorno;

- che, d’altra parte, non giova ai ricorrenti neppure il riferimento alla tassazione del periodo fiscale 1989/90, ove sarebbe stata ammessa la detrazione fatta valere, dal momento che nella relativa decisione su reclamo si osserva che, diversamente da quanto si è constatato per il periodo fiscale qui in esame, *«nel certificato di salario della moglie risultano esposti fr. 600.– l’anno, per consumo gratuito del pasto presso la scuola»*;

- che, pertanto, la decisione impugnata merita di essere integralmente confermata;

- che l’esito del ricorso comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: