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80.1997.26 • CATI TI 80.1997.26 Generato dall'IA

Tax Assessment Upheld: Undocumented Income and Double Household Deduction Denied

Numero d'incarto 80.1997.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed an assessment that included an imputed income of CHF 50,000 based on their standard of living and denied a deduction for double household expenses, asserting the income was covered by an unproven large cash donation from a deceased Italian relative used to finance a property purchase. The court rejected the appeal because the taxpayers failed to provide convincing evidence of the alleged donation or the origin of the funds, which is required under tax law to justify expenditures exceeding declared income, and further denied the double household deduction since one spouse worked part-time and the other received substantial expense reimbursements from the employer that negated the claim for increased meal costs.

Regesto Legislator

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Art. 33 LT, Art. 33 cpv. 2 LT, Art. 25 cpv. 1 lett. c LT, Art. 22bis cpv. 1 DIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Assessment Upheld: Undocumented Income and Double Household Deduction Denied: The court rejected the appeal because the taxpayers failed to provide convincing evidence of the alleged donation or the origin of the funds, which is required under tax law to justify expenditures exceeding declared income, and further denied the double household deduction since one spouse worked part-time and the other received substantial expense reimbursements from the employer that negated the claim for increased meal costs.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito reddito ipotetico deduzione per spese spese di sostentamento domicilio fiscale in materia di doppia imposizione onere della prova del contribuente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the section preceding the final orders, establishing the basis for the costs assessment.

art. 231 LT 1994

Cited in the section preceding the final orders, establishing the basis for the costs assessment regarding cantonal tax.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order 4 to state that the decision is final for IC matters.

art. 146 LIFD

Cited in order 4 to state the possibility of appeal to the Federal Tribunal for IFD matters.

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00026 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 febbraio 1997

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da: · __________ e __________, __________, rappr. da: __________, __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il 13 febbraio 1992 i coniugi __________ e __________ hanno acquistato il mapp. n. __________ di __________ (__________). Il prezzo di fr. 370'000.-- è stato finanziato nella misura di ca. Lit. 100 milioni da un'asserita donazione da parte di __________, madre di __________, che risiedeva in Italia.

L'UT di __________, nella tassazione IC/IFD 1993-94, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dal rappresentante dei contribuenti (cfr. lettere del 7 febbraio e dell' 8 luglio 1996), esponeva loro, in relazione all’acquisto dell'immobile, un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 17 giugno 1996, confermata con decisione su reclamo del 13 gennaio 1997).

2. Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti dalla Studio fiduciario __________ di __________, chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 50'000.--, come pure la concessione della deduzione per doppia economia domestica di fr. 2'400.--. Rilevano che l'importo di fr. 100'000.-- ca. è stato loro donato dalla madre, deceduta nell'estate del 1992 e che il denaro è stato trasferito in Svizzera in diverse fasi dal fratello, che provvedeva a effettuare i prelevamenti in Italia. Producono, tra l'altro, la fotocopia del certificato di eseguita denuncia e di pagamento d'imposta relativa alla successione relitta da __________, deceduto a Mendrisio nel 1989, che aveva lasciato alla sorella __________, madre di __________, una sostanza in titoli (azioni bancarie) di Lit. 150'647'700.--.

In occasione dell’udienza del 22 aprile 1997 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il giudice delegato ha invitato il contribuente a provare l’entità della sostanza relitta dalla madre del ricorrente e i trasferimenti di denaro dall’Italia alla Svizzera, segnatamente gli eventuali prelevamenti in contanti effettuati in Italia, il loro cambio in valuta svizzera e/o il deposito su conti intestati al ricorrente.

3. Secondo l’art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).

4. 4.1.

I ricorrenti contestano il calcolo del dispendio, discusso dal proprio rappresentante con l’UT di __________, nella misura in cui l’autorità fiscale non ha computato il versamento di ca. Lit. 100'000'000.--, che __________ asserisce d’aver ricevuto dalla madre prima del suo decesso.

Nemmeno in questa sede, malgrado l’invito circostanziato del giudice delegato a provare il versamento dell'importo asserito, il contribuente ha saputo provare in modo convincente d’aver ricevuto dalla madre l'equivalente di ca. fr. 100'000.--.

Le prove offerte in merito all’asserita donazione sono quanto meno aleatorie e inconcludenti. In particolare non è stato prodotto il certificato di eseguita denuncia e di pagamento d’imposta relativo al decesso di __________, che avrebbe quanto meno permesso di stabilire se l’attivo ereditato nel 1989 dal fratello __________ (azioni della Banca __________) fosse ancora presente o invece fosse stato consumato. Né può essere considerata concludente la dichiarazione, rilasciata il 4 giugno 1997 dal signor __________, titolare della stazione __________ di __________, poiché la stessa non precisa l’entità degli importi, che egli avrebbe cambiato a __________, limitandosi soltanto ad asserire che si sarebbe trattato di diversi milioni di lire cambiate tra il dicembre del 1991 e il marzo del 1992. È inoltre irrilevante la fotocopia dell’assegno circolare di Lit. 15'000'000.— del 16 giugno 1992, che é addirittura posteriore al pagamento del prezzo della casa (11 marzo 1992).

4.2.

Anzi, nel caso concreto vi sono numerosi indizi che inducono a grande cautela e quindi a non aderire alla tesi del ricorrente. Innanzi tutto, egli ha preteso di aver ricevuto una donazione dalla madre solo dopo aver ricevuto la tassazione in discussione, quindi solo dopo aver preso atto della mancanza di liquidità in relazione al finanziamento dell’acquisto dell’abitazione.

Inoltre non ha nemmeno provato, benché sollecitato dal giudice delegato, la consistenza dell’attivo relitto dalla madre, deceduta poco tempo dopo aver ricevuto l’asserita donazione, precludendo così quanto meno una verifica indiretta della pretesa donazione.

La fotocopia poi dell’assegno del 16 giugno 1992 induce persino a ritenere che, se vi sono stati trasferimenti di denaro dall’Italia, essi non sono da mettere necessariamente e, soprattutto, senza ulteriori prove, in relazione con il pagamento del prezzo d’acquisto della casa, poiché, come già detto, a quell’epoca il prezzo era già stato soluto.

In simili condizioni si deve per forza ritenere non provata la versione fornita dal ricorrente.

5. Il ricorrente chiede inoltre la deduzione dell’importo di fr. 2'400.—per doppia economia domestica.

5.1.

Quando il domicilio non coincide con il luogo di lavoro e la distanza è notevole sì che al contribuente non è possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per i pasti presi fuori casa (art.

25 cpv. 1 lett. c LT, 22 bis cpv. 1 lett. b DIFD). Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa ecc.. Deducibile è il maggior costo cioè la parte del dispendio che supera quello normalmente causato dal pasto consumato a casa (cfr. CDT no 481 del 12 dicembre 1986 in re G.; RTT 1972 pag. 32).

5.2.

Se il pranzo di mezzogiorno è regolarmente preso fuori domicilio la deduzione è accordata in via forfetaria. Cantonalmente, per il periodo 1987/88, l'importo riconosciuto in deduzione era di fr. 1'900.- (cfr. decreto del CdS 14.10.86 RU 3.2). La stessa somma è deducibile ai fini dell'IFD (circolare dell'AFC 30.5.86). Se il dipendente beneficia di facilitazioni (es. mensa) da parte del datore di lavoro detto importo è ridotto della metà cioè a fr. 950.- cioè della metà. La deduzione non viene accordata se le spese sono state rifuse dal datore di lavoro giusta l'art. 327 a cpv. 1 CO (cfr. Känzig ibidem pag. 684-87).

In altre parole, i costi per i pasti fuori casa sono deducibili nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., I, p. 686, ad Art. 22bis cpv. 1 DIFD, num. 9; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, II, p. 371, ad Art.26, num. 27).

5.3.

Orbene, come ha rilevato l’UT in occasione dell’udienza del 22 aprile 1997, il ricorrente beneficia di una rifusione spese che si avvicina a fr. 20'000.—all’anno da parte del datore di lavoro, in ragione di due terzi per spese d’auto e per il terzo rimanente per le altre spese di trasferta, quindi anche per i pasti fuori casi.

La rifusione di queste altre spese da parte del datore di lavoro impedisce, in ossequio alla costante giurisprudenza, il riconoscimento della deduzione per doppia economia domestica.

È quindi appena il caso di rilevare che il ricorrente nemmeno si preoccupa di quantificare né di provare l'entità delle asserite spese per pasti fuori casa e l'eventuale esistenza di una parte non rimborsata dal datore di lavoro.

5.4.

Nessuna deduzione per doppia economia domestica (in relazione a pasti fuori casa) può infine essere riconosciuta a __________, poiché nel periodo di computo lavorava a tempo parziale e aveva quindi la possibilità di rientrare al proprio domicilio.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: