Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Procedural and Language Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a disciplinary fine for failure to submit a tax return, filing the appeal in French, which is not the official language of the canton, and initially failing to state specific conclusions or provide supporting evidence; the appellate court, while recognizing the general requirement for appeals to be in Italian, had previously notified the appellant of the language deficiency and gave a fifteen-day period to remedy both the language and the substantive defects, but the registered notification was returned because the appellant failed to retrieve it from the post office, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the formal deficiencies, as non-retrieval of a registered letter results in deemed notification on the last day of custody.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 2 LT, Art. 140 cpv. 2 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994; Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Procedural and Language Deficiencies: La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 120.–, sono a carico del ricorrente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for the inadmissibility of the appeal due to failure to state conclusions and specify evidence.
Cited in the reasoning for the inadmissibility of the appeal due to failure to meet formal requirements.
Cited in the preamble to the decision as the basis for determining the applicable law for imposing costs.
Cited in the preamble to the decision as the basis for determining the applicable law for imposing costs.
Cited in order 4 to declare the judgment as final for the direct tax administration (IC).
Cited in order 4 to specify the possibility of an appeal to the Federal Tribunal for the income tax administration (IFD).
Testo completo
Incarto n. 80.97.00228 · Lugano 10 febbraio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1997
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con decisione del 9 ottobre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 225.–, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98;
- che un reclamo contro la suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27 novembre 1997;
- che, con scritto del 27 dicembre 1997, redatto in lingua francese, il contribuente dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo, riservandosi di motivarlo e di documentarlo in un momento successivo;
- che l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep*. 1991 p. 234);
- che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 31 dicembre 1997, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e gli attribuiva un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
- che, nello stesso scritto, questa Corte ha pure richiamato l’attenzione del ricorrente sull’art. 227 cpv.
2 LT, che richiede l’indicazione, nell’atto di ricorso, delle conclusioni, dei
fatti sui quali esse sono fondate e dei mezzi di prova, e che precisa altresì che i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;
- che pertanto la Camera ha invitato il ricorrente, nello stesso termine di 15 giorni, a rimediare ai difetti di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova, con la comminatoria dell’irricevibilità prevista dall’art. 227 cpv. 2 LT e dall’art. 140 cpv. 2 LIFD;
- che peraltro il ricorrente non ha ritirato il suddetto invio raccomandato, che è ritornato alla Camera di
diritto tributario dopo la scadenza del termine di giacenza;
- che, quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene infatti depositato nella bucalettere un avviso di ritiro, nel qual caso l'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale;
- che, se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.);
- che, sulla base dei descritti presupposti, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per i difetti formali indicati;
- che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 120.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: