Bricklayer's Appeal Against Income Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA self-employed bricklayer, who had declared minimal business income for 1995 and 1996 while residing abroad for parts of those years, appealed an assessment for 1997/98 that fixed his average annual business income at CHF 30,000, noting the tax authority had previously reduced the income assessment for the commencement of taxation period (May to December 1996) to CHF 20,000 based on his return to the Canton and marital status. The court ruled that the tax authority's contradictory estimations for the same computation period warranted accepting the appeal in part, reforming the contested decision to reduce the business income to CHF 20,000 based on the precedent set during the initial assessment for the commencement of taxation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Bricklayer's Appeal Against Income Assessment: The court ruled that the tax authority's contradictory estimations for the same computation period warranted accepting the appeal in part, reforming the contested decision to reduce the business income to CHF 20,000 based on the precedent set during the initial assessment for the commencement of taxation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order to establish the definitive nature of the judgment for the IC (Cantonal Tax).
Cited in the final order to specify the appeal procedure to the Federal Tribunal for the FID (Federal Direct Tax).
Cited above the operative section regarding costs/procedural matters for the judgment.
Cited above the operative section regarding costs/procedural matters for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 80.97.00188 · Lugano 18 dicembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 24 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, __________ __________, muratore indipendente, dichiarava un reddito aziendale di fr. 10’000.– per il 1995 e di fr. 9’500.– per il 1996, precisando altresì di avere risieduto in Svizzera solo da giugno ad ottobre nel primo anno e dal maggio ad ottobre nel secondo;
- che, notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 23 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 30’000.– in media annua ed il reddito imponibile per l’IC in fr. 22’096.–, cui corrispondeva un’imposta di fr. 317.– all’anno;
- che il contribuente risultava per contro esente dall’imposta federale diretta e dall’imposta cantonale sulla sostanza;
- che il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 luglio 1997, nel quale osservava di non disporre di alcun documento relativo alla propria attività lucrativa ed invocava la propria «difficile situazione fisica, finanziaria ed ora anche morale»;
- che l’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 24 novembre 1997, nella quale osservava che il reclamante era stato imposto per apprezzamento, «in considerazione del fabbisogno normale occorrente per vivere annualmente unitamente alla sua famiglia sia in patria che all’estero»;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di essere tassato in base a quanto dichiarato, adducendo di aver subito un infortunio nel 1987 e di non essere più in grado, da allora, di lavorare a tempo pieno;
- che, a dimostrazione della difficile situazione finanziaria in cui è venuto a trovarsi, il ricorrente invita la Camera a prendere visione di due ricorsi inoltrati alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, e dei relativi allegati;
- che si deve osservare che il contribuente si era trasferito all’estero (Filippine) nel 1995 e ha ripreso domicilio nel Cantone il 1° maggio 1996, data a partire dalla quale è stata intrapresa una tassazione per inizio dell’assoggettamento, in cui il reddito aziendale è stato commisurato in fr. 20’000.– (periodo di computo: 1.5.1996 – 21.12.1996);
- che, all'inizio dell'assoggettamento, il reddito è determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. *a* LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. *a* LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. *b* LIFD, 53 cpv. 1 lett*. b* LT);
- che è immediatamente evidente come la condotta dell’autorità di tassazione sia stata contraddittoria, avendo essa commisurato il reddito aziendale relativo allo stesso periodo di computo (da maggio a dicembre 1996) una volta (per la tassazione 1996) in fr. 20’000.– ed un’altra (per la tassazione 1997/98) in fr. 30’000.–;
- che, con riferimento proprio alla tassazione per inizio assoggettamento, il reddito aziendale era stato commisurato in un primo tempo in fr. 30’000.–, ma è poi stato ridotto a fr. 20’000.–, in seguito a reclamo, con la seguente motivazione: *«con il ritorno in Ticino dal 1.5.96 il contribuente risulta essere coniugato; pertanto avuto riguardo del fabbisogno normale occorrente per vivere unitamente alla moglie, in questa sede si reputa di poter ridurre il reddito aziendale medio annuo a fr. 20’000.–»*;
- che, data l’identità del periodo di computo valevole per le due tassazioni, la suddetta motivazione deve essere estesa anche alla tassazione qui in discussione;
- che, pertanto, si giustifica di ridurre il reddito aziendale a fr. 20’000.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 novembre 1997 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 20’000.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: