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80.1997.162 • CATI TI 80.1997.162 Generato dall'IA

Co-owners' Late Appeal on Real Estate Profit Tax Inadmissible

Numero d'incarto 80.1997.162
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Four co-owners appealed decisions regarding real estate profit tax assessments, arguing for increased investment expense deductions after their initial appeal to the taxation authority was declared inadmissible for failing to provide requested documentation and not responding to a subsequent procedural invitation. The appellate court found the appeal inadmissible because the filing was clearly late, as the appeal was mailed after the statutory 30-day deadline following the notification of the decision on the initial administrative appeal, and the appellants provided no justification for the delay that would warrant a full reinstatement of the time limit.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994; Co-owners' Late Appeal on Real Estate Profit Tax Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because the filing was clearly late, as the appeal was mailed after the statutory 30-day deadline following the notification of the decision on the initial administrative appeal, and the appellants provided no justification for the delay that would warrant a full reinstatement of the time limit.

Parole chiave

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beni immobili atto tardivo tassazioni fiscali imposta reale autorità fiscale deduzione per spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

This provision was cited in relation to the costs, as the decision fixed the court fees based on it.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

This provision declares the judgment as final in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00162 · Lugano 14 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 28 settembre 1997

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da: · 1. __________ __________, __________ __________,

2. __________ __________, __________ __________,

3. __________ __________, __________ __________,

4. __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, nel corso del 1995, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ vendevano quattro appartamenti di un condominio di __________, del quale essi erano comproprietari;

- che, con quattro decisioni del 27 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai venditori altrettante tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in via di apprezzamento, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale, neppure dopo essere stati multati;

- che, con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, i contribuenti chiedevano di elevare le deduzioni per spese di investimento e di correggere la ripartizione millesimale di una delle quote di PPP vendute;

- che, non essendo stata allegata al reclamo alcuna documentazione delle spese chieste in deduzione, l'Ufficio di tassazione invitava i reclamanti, con scritto del 16 giugno 1997, a completare il gravame entro il 4 luglio oppure a chiedere di essere convocati in udienza, avvertendoli nel contempo che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo;

- che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l’autorità di tassazione dichiarava inammissibile il gravame, con quattro decisioni, intimate ai venditori in data 21 agosto 1997;

- che, con reclamo (*recte:* ricorso) alla Camera di diritto tributario, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contestano la decisione dell’autorità fiscale, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, e ripropongono la richiesta di dedurre ulteriori 40’000 franchi circa a titolo di costi di investimento;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 227 cpv. 1 LT 1994);

- che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);

- che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

- che, nel presente caso, le decisioni impugnate sono state notificate ai ricorrenti, rispettivamente, il 25 agosto 1997 (____________________) e il 22 agosto 1997 (____________________, __________ __________, __________ __________), mentre il ricorso è stato consegnato alla posta solo il 30 settembre 1997, quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla legge;

- che il ricorso sarebbe tardivo anche se si considerasse quale data di notifica quella indicata sulle decisioni stesse (27 agosto 1997);

- che, del resto, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dai ricorrenti, né sarebbe comunque immaginabile che un impedimento possa aver ostacolato tutti e quattro i ricorrenti negli stessi giorni.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: