Taxpayer Appeal for Intermediate Taxation Due to Disability Pension Offset
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, appealing the ordinary income and property tax assessment for 1995-96 based on a declared average annual income for 1993-94, was seeking an update to the taxation due to being granted a full disability pension retroactively from April 1, 1996. The court determined that the appeal did not contest the ordinary assessment but functioned as a request for an intermediate taxation due to cessation of activity caused by disability, which requires a separate extraordinary assessment to account for altered income factors. Consequently, the appeal was rejected, the prior decision on the claim was confirmed, and the case file was returned to the tax office to formally rule on the taxpayer's request for an intermediate taxation upon cessation of activity, contingent upon the taxpayer submitting documentation regarding the disability pension and any substitute benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Taxpayer Appeal for Intermediate Taxation Due to Disability Pension Offset: The court determined that the appeal did not contest the ordinary assessment but functioned as a request for an intermediate taxation due to cessation of activity caused by disability, which requires a separate extraordinary assessment to account for altered income factors. Consequently, the appeal was rejected, the prior decision on the claim was confirmed, and the case file was returned to the tax office to formally rule on the taxpayer's request for an intermediate taxation upon cessation of activity, contingent upon the taxpayer submitting documentation regarding the disability pension and any substitute benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 4 to confirm the final nature of the judgment regarding Income Tax (IC).
Cited in order 4 to specify the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal regarding Wealth Tax (IFD).
Cited in the section 'visti per le spese' (costs provision) related to the appeal.
Cited in the section 'visti per le spese' (costs provision) related to the appeal.
Testo completo
Incarto n. 80.97.00158 · Lugano 14 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 settembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione ha esposto al contribuente ciò che ha dichiarato d’aver conseguito negli anni di computo 1993-94, vale a dire fr. 100’774.-- di media annua (cfr. decisione su reclamo dell’8 settembre 1997);
che nel verbale dell’audizione del
25 luglio 1997, che ha preceduto la decisione su reclamo, l’UT aveva invitato il contribuente a produrre la documentazione relativa alla rendita d’invalidità, che gli era stata concessa dall’AI, allo scopo di poter procedere all’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività;
che con il presente, tempestivo ricorso, interposto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, il ricorrente fa presente di essere stato posto al beneficio di una rendita intera AI con effetto retroattivo dal 1° aprile 1996, chiedendo l’aggiornamento della tassazione 1995-96;
che, come già spiegatogli dall’UT nel verbale del 15 luglio 1997, la cessazione dell’attività è motivo di tassazione intermedia e comporta l’emissione di una tassazione straordinaria, in cui si tiene conto dei fattori di reddito che si sono modificati a seguito dell’evento generatore della tassazione intermedia;
che il presente ricorso non contesta in nessun modo la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, ma configura nella sostanza una domanda di tassazione intermedia per cessazione dell’attività a seguito d’invalidità;
che gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’UT perché proceda nei propri incombenti;
che il ricorrente va, dal canto suo, invitato a produrre la documentazione relativa alla concessione di una rendita intera d’invalidità e a eventuali prestazioni sostitutive
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 2 settembre 1997 è confermata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti, segnatamente si pronunci, con decisione formale, sulla richiesta del ricorrente di tassazione intermedia per cessazione dell'attività (invalidità).
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: