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80.1997.151 • CATI TI 80.1997.151 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Intermediate Income Tax Assessment Based on Earned Income Threshold

Numero d'incarto 80.1997.151
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The taxpayer appealed an intermediate income tax assessment issued after one spouse's dependent employment income increased significantly (from around 5,000 to over 26,000 annually), following a final assessment for the prior period. The court reasoned that the relevant tax law permits an intermediate assessment for a durable change in dependent earned income of at least 50%; however, established jurisprudence interprets this threshold for *increases* in income as requiring a doubling (100% increase) to prevent the assessment on marginal increases for part-time workers, and further clarified that the change must relate to the individual’s income, not the couple's aggregate income. Since the income in question had more than quintupled, fulfilling the requirement for doubling, and the duration requirement was also met, the appeal against the intermediate assessment was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal of Intermediate Income Tax Assessment Based on Earned Income Threshold: The court reasoned that the relevant tax law permits an intermediate assessment for a durable change in dependent earned income of at least 50%; however, established jurisprudence interprets this threshold for *increases* in income as requiring a doubling (100% increase) to prevent the assessment on marginal increases for part-time workers, and further clarified that the change must relate to the individual’s income, not the couple's aggregate income. Since the income in question had more than quintupled, fulfilling the requirement for doubling, and the duration requirement was also met, the appeal against the intermediate assessment was rejected.

Parole chiave

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tassazione intermedia imposta sul reddito cambiamento d'impiego reddito del coniuge reddito da attività lucrativa dipendente aumento del reddito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited in the reasoning before the operative part regarding the costs/fees applicable to the decision.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in the dispositive to declare the judgment as final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the reasoning before the operative part regarding the costs/fees applicable to the decision.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to declare the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00151 · Lugano 8 ottobre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 settembre 1997

in materia di: IC 93/94 intermedia

presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il

18 ottobre 1993 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ ed __________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui il reddito del lavoro veniva fissato in fr. 87'144.-- di media annua. La tassazione cresceva incontestata in giudicato e diveniva pertanto definitiva. Da qui il conteggio definitivo IC/IFD emesso dall'Ufficio di esazione il 28 febbraio 1994.

A partire dal 1° settembre 1993 il salario di __________ __________ passava da fr. 5'158.-- di media annua a fr. 26'052.--.

Il

16 giugno 1997 l'UT notificava pertanto ai coniugi __________ una tassazione intermedia, sia in materia di IC che di IFD, per inizio dell'attività. A seguito del reclamo presentato dai contribuenti, l'UT di __________, con decisione del 18 agosto 1997, precisava che il motivo della tassazione intermedia non era, come erroneamente indicato nella notifica di tassazione, l'inizio d'attività della moglie, bensì l'aumento del reddito in misura superiore al 50%. Per questo motivo confermava la tassazione intermedia in materia di IC, annullando invece la tassazione intermedia in materia di IFD, poiché la legge federale non prevede tale motivo di tassazione intermedia.

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento anche della tassazione intermedia in materia di IC, argomentando che il reddito complessivo della famiglia è passato da fr. 75'350.-- nel 1991-92 a fr. 102'477.-- nel 1993-94.

Rileva inoltre che il conteggio ricevuto il 28 febbraio 1994 era designato come definitivo e quindi non più soggetto a modificazione.

3. Secondo l'art. 99 lett. e) LT si fa luogo a intermedia in caso di modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo principale nella misura di almeno il 50%. La norma nella sua formulazione esprime in modo chiaro la volontà del legislatore e non concede spazio a interpretazioni diverse da quella che sgorga dal significato letterale delle parole. La modificazione é riferita al reddito (non all'attività) e deve esserlo nella misura di almeno il 50%; questa proporzione costituisce la soglia minima della riduzione del salario. Ne consegue che é dato il caso di intermedia anche quando l'attività fosse ridotta in misura inferiore al 50% ma che ciò non di meno il reddito lo é per almeno la metà. E, inversamente, che non é dato motivo di intermedia se l'attività fosse ridotta di oltre la metà senza riduzione del 50% del salario. Invero non sempre la riduzione del tempo di lavoro e del salario sono proporzionali.

Va inoltre rilevato che la modifica del reddito d'attività lucrativa dipendente deve essere, secondo la norma di legge, durevole. Secondo giurisprudenza e dottrina la modificazione è considerata durevole quando dura almeno due anni (cfr. per tutte CDT n. __________.__________.__________ del 4 novembre 1996 in re M. G.).

Questa Camera ha inoltre precisato che, al di là dell’apparentemente chiara lettera della norma, in caso di aumento del reddito la tassazione intermedia è data solo in caso di raddoppio. Infatti, in caso di applicazione letterale della norma, la tassazione per aumento del reddito del 50% nel caso di una persona che lavora a metà tempo dovrebbe essere effettuata già in caso di passaggio ad un orario di lavoro con corrispondente reddito del 75% (cfr. CDT n. 360 del 31 dicembre 1992 in re L.R.; inoltre Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in *Repertorio* 1991, pp. 214 ss.; si veda pure Basellandschaftilche Steuerpraxis, III, 1977, p. 237)

È del tutto pacifico, per quanto precede, che il motivo di tassazione intermedia per aumento o diminuzione del reddito, previsto dalla Legge tributaria del 1976 applicabile fino al termine del periodo fiscale 1993-94, deve realizzarsi nella persona del contribuente direttamente toccato. Esso non concerne quindi l’insieme dei redditi del lavoro della coppia né tanto meno l’insieme dei loro redditi, indipendentemente dalla loro natura.

4. Nel caso in esame __________ __________ a partire dal 1° settembre 1993 ha cambiato posto di lavoro incrementando la propria occupazione e, di conseguenza, il proprio reddito in misura considerevole: da un reddito annuo di poco superiore a fr. 5'000.-- è passata ad uno di oltre fr. 26'000.--. Risulta dunque chiaramente realizzata la condizione quantitativa del raddoppio del reddito, essendosi lo stesso più che quintuplicato.

L’aumento rilevato dall’UT perdurava ancora alla fine del 1996. Risulta quindi adempiuta anche la condizione temporale della durevolezza della modificazione.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di

diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: