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80.1997.150 • CATI TI 80.1997.150 Generato dall'IA

Municipality v. Tax Authority: Final Tax Apportionment Correction Barred

Numero d'incarto 80.1997.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a tax authority's decision that sought to amend a prior inter-municipal tax apportionment for the 1993/94 period, which had already become final (*res judicata*), by invoking a statute allowing correction of calculation errors; the court found that the revised apportionment, which changed how business income was split between the municipality of domicile and the municipality where the professional practice was located, was not a simple calculation or writing error but rather an issue of substantive tax apportionment that should have been raised through a timely objection to the original final decision, thus precluding correction under the invoked provision and leading to the annulment of the revised apportionment.

Regesto Legislator

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Art. 235 LT, Art. 251 cpv. 1 LT, Art. 251 cpv. 2 LT, Art. 256 cpv. 1 LT, Art. 286 cpv. 1 LT, Art. 257 cpv. 1 LT; Municipality v. Tax Authority: Final Tax Apportionment Correction Barred: § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 luglio 1997 e il riparto intercomunale del 21 aprile 1997 sono annullati.

Parole chiave

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autorità fiscale disposizioni fiscali forza di cosa giudicata materiale errore di calcolo revisione della tassazione fiscale calcolo del reddito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Mentioned as the basis for the decision regarding costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to declare the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00150 · Lugano 5 dicembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 5 settembre 1997

in materia di: riparto intercomunale

presentato da: · Comune di __________, __________ __________, rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione del 30 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alle parti (contribuente e Comuni interessati al riparto) la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava l’imposta dovuta dal __________. __________ __________ e dalla moglie __________ e ripartiva i fattori imponibili fra i Comuni, ai fini del prelievo dell’imposta comunale;

- che, a quest’ultimo proposito, al Comune di domicilio (__________) era attribuita una quota dell’imposta cantonale sul reddito pari a fr. 44’557.20, al Comune di __________ una quota di fr. 9’720.35 ed a __________ una quota di fr. 1’974.45;

- che, non essendo stata contestata da nessuna delle parti, la suddetta decisione passava in giudicato;

- che, in data 21 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione notificava alle parti un nuovo riparto intercomunale dell’imposta, in cui attribuiva al Comune di __________ una quota dell’imposta sul reddito pari a fr. 24’930.90 ed al Comune di __________ una quota di fr. 29’346.65, con la seguente motivazione: *«annulla e sostituisce il precedente riparto»*;

- che, con ulteriore decisione del 26 maggio 1997, l’autorità fiscale notificava alle parti una tassazione intermedia per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1994, in seguito alla cessazione dell’attività lucrativa della moglie;

- che, ricevuto il nuovo riparto del 21 aprile 1997, il Comune di __________ ne chiedeva l’annullamento, con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, richiamandosi alla sopravvenuta *res* *judicata* della tassazione e del relativo riparto del 30 gennaio 1995;

- che l’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 29 luglio 1997, così motivata:

*«- la nuova notifica è avvenuta per correggere un errore di calcolo (art. 235 LT) intervenuto al momento della stesura del riparto del 30.1.95;*

*«- la motivazione è la seguente: il comune di situazione dello studio medico non poteva infatti sapere che il reddito professionale non era stato diviso fra il luogo di situazione dello studio e il luogo di domicilio del contribuente, errore rilevato dall'Ufficio circondariale di tassazione al momento della stesura della tassazione intermedia 1993/94 notificata il 26.5.97»;*

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il Comune di __________ postula l’annullamento della decisione di riparto del 29 luglio 1997 e la conferma del riparto del 30 gennaio 1995, passato in giudicato;

- che l'imposta sul reddito d'attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e sulla sostanza mobiliare investita è dovuta in ogni comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa (art. 251 cpv. 1 LT 1976), ma al comune di domicilio spetta tuttavia il 50% degli elementi imponibili (cfr. art. 251 cpv. 2 LT 1976);

- che, in altre parole, per le persone fisiche che svolgono un'attività indipendente in uno o più comuni diversi da quello di domicilio, il 50% del reddito d'attività e della sostanza mobiliare investita in aziende individuali o società di persone sono assegnati al comune di domicilio, mentre il restante 50% è ripartito fra i comuni in cui il contribuente possiede installazioni stabili e permanenti, mediante le quali svolge una parte importante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo dell'attività (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 191);

- che contro il riparto il contribuente e i Comuni interessati possono inoltrare reclamo all' Autorità di tassazione entro trenta giorni dall'intimazione (art. 256 cpv. 1 LT 1976, ora art. 286 cpv. 1 LT 1994) e contro la decisione su reclamo gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni dalla decisione impugnata (art. 257 cpv. 1 LT 1976, ora art. 287 cpv. 1 LT 1994);

- che, in contrasto con quanto dispone la legge, nel riparto allegato alla notifica della tassazione del 30 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione ha attribuito l’intero reddito aziendale al Comune di __________, invece di ripartirlo con il Comune di __________, ove ha sede lo studio __________ del __________. __________;

- che, tuttavia, il Comune di __________, cui tale decisione era stata notificata, non ha interposto reclamo, lasciando che passasse in giudicato;

- che, per rimediare a tale errore, l’autorità ha invocato l’art. 235 LT 1994, che permette di rettificare «gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato..., su richiesta o d’ufficio» entro cinque anni dalla notifica;

- che, per la giurisprudenza, vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (cfr. Sammlung BGE n. 632 del 24 giugno 1985);

- che deve cioè trattarsi di un errore che sorge in fase di stesura e non nella formazione della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale) e che è pertanto anche agevolmente riconoscibile (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, p. 722);

- che è di immediata evidenza che, nella fattispecie, non si è in presenza di alcun errore di calcolo e nemmeno di scrittura, bensì di un vero e proprio problema di allestimento del riparto, ove non è d’altronde possibile stabilire se lo stesso sia stato originato da una mancata rivendicazione del comune di __________ oppure da un errore di applicazione della legge da parte dell’autorità di tassazione;

- che, di conseguenza, si tratta chiaramente di una censura che il comune avrebbe dovuto sollevare con un reclamo tempestivo all’autorità fiscale;

- che non è neppure condivisibile la considerazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui *«il comune di situazione dello studio medico non poteva... sapere che il reddito professionale non era stato diviso fra il luogo di situazione dello studio e il luogo di domicilio del contribuente»,* data l’entità dell’importo che avrebbe dovuto essere suddiviso e che invece è stato integralmente attribuito al Comune di domicilio;

- che il ricorso è pertanto accolto e la decisione impugnata deve essere annullata.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 luglio 1997 e il riparto intercomunale del 21 aprile 1997 sono annullati.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: