Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1997.146 • CATI TI 80.1997.146 Generato dall'IA

Withholding Agent Appeal Dismissed for Untimely Claim of Bookkeeping Error

Numero d'incarto 80.1997.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An employer, who was the withholding agent for income tax, appealed a tax authority's assessment that uncovered an unremitted withholding tax amount of 700.10, which the employer later attributed to an internal bookkeeping error discovered after a previous, partially successful appeal regarding the employee's tax rate. The court dismissed the appeal, reasoning that the initial assessment process, including the subsequent appeal and judgment, provided the employer, as the withholding agent and jointly liable party, with the opportunity to raise all relevant objections, and that the newly alleged error stemming from internal accounting deficiencies did not qualify as a valid ground for the extraordinary remedy of revision, as it was a matter that could and should have been raised during the ordinary legal proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 237 cpv. 1 LT, Art. 237 cpv. 2 LT, Art. 238 cpv. 1 LT, Art. 196 cpv. 2 LT, Art. 232 cpv. 2 LT, Art. 147 cpv. 2 LIFD; Withholding Agent Appeal Dismissed for Untimely Claim of Bookkeeping Error: The court dismissed the appeal, reasoning that the initial assessment process, including the subsequent appeal and judgment, provided the employer, as the withholding agent and jointly liable party, with the opportunity to raise all relevant objections, and that the newly alleged error stemming from internal accounting deficiencies did not qualify as a valid ground for the extraordinary remedy of revision, as it was a matter that could and should have been raised during the ordinary legal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
errore contabile imposta alla fonte amministrazione fiscale procedura di tassazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva censure tardive Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the final orders regarding the costs.

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the final orders regarding the costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order point 4 to establish the final nature of the judgment regarding the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in order point 4 to establish the possibility of appeal to the Federal Tribunal regarding the Federal Direct Tax (IFD).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.97.00146 · Lugano 8 ottobre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 28 agosto 1997

in materia di: imposte alla fonte

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, in data 1° aprile 1995, l’Ufficio imposte alla fonte notificava alla __________ __________ un rapporto di revisione, in cui, oltre ad apportare alcune rettifiche relative a asseriti rimborsi spese, correggeva l’aliquota applicabile alla partita fiscale del dipendente __________, e chiedeva il versamento di un importo di fr. 700.10, conteggiato a titolo di imposte trattenute ma non riversato al fisco;

- che la __________ __________ presentava reclamo in tempo utile contestando solo la ripresa relativa al dipendente __________;

- che l’Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo con decisione del 3 maggio 1996, contro cui la reclamante interponeva tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario;

- che, con sentenza dell’11 ottobre 1996, la Camera accoglieva parzialmente il ricorso, riformando la decisione su reclamo del 3 maggio 1996 nel senso che ai salari versati dalla __________ __________ al dipendente __________ dovesse essere applicata l'aliquota dell'8.1%, corrispondente al salario annuo di fr. 66'234.--;

- che, ricevuto il nuovo conteggio, da cui risultava un debito di fr. 4’556.–, la __________ __________ chiedeva all’autorità fiscale spiegazioni in merito al calcolo degli interessi ed all’importo di fr. 700.10, corrispondente alla differenza fra imposta dovuta e imposta conteggiata;

- che, in seguito allo scritto dell’Ufficio imposte alla fonte, in cui venivano fornite le spiegazioni richieste, la __________ __________ contestava la ripresa di fr. 700.10, osservando che, dall’esame delle schede contabili, aveva scoperto che «la differenza di CHF 700.15 è dovuta ad un errore di riporto da parte del nostro “programma stipendi”»;

- che, dopo un ulteriore scambio epistolare, in cui l’autorità fiscale faceva ripetutamente presente alla debitrice d’imposta che il rapporto di revisione non poteva più essere rimesso in discussione, essendo passato in giudicato con la sentenza della Camera di diritto tributario, con decisione del 25 giugno 1997 l’Ufficio imposte alla fonte negava l’esistenza di un motivo di revisione del rapporto in questione;

- che un reclamo contro la suddetta decisione veniva respinto dallo stesso Ufficio, in data 28 luglio 1997;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la decisione dell’autorità fiscale, adducendo di aver avuto conoscenza della ripresa di fr. 700.10 solo dopo l’intimazione della sentenza della Camera e lamentando la mancata informazione da parte dell’ispettore, nel corso della procedura di revisione;

- che il datore di lavoro, quale debitore della prestazione, è tenuto, tra l'altro, a riscuotere l'imposta, a specificare al lavoratore la percentuale di ritenuta applicata, a trasmettere all'autorità fiscale i conteggi delle imposte trattenute, a fornire tutte le informazioni richieste e a permettere i controlli esperiti dall'autorità fiscale (cfr. art. 237 cpv. 1 LT 1976);

- che, conformemente all'art. 237 cpv. 2 LT 1976, il debitore della imposta alla fonte è solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta ed è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi all'autorità fiscale;

- che, secondo l'art. 238 cpv. 1 LT 1976, se il debitore della prestazione imponibile non ha trattenuto o ha operato una trattenuta insufficiente, I'Autorità di tassazione reclama l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il contribuente;

- che, nella fattispecie, come detto, la revisione presso gli uffici della ricorrente, effettuata nel 1995, aveva permesso di rilevare una serie di errori sia nel calcolo delle imposte da trattenere sia nel conteggio delle imposte trattenute;

- che, fra l’altro, l’ispettore incaricato della revisione aveva segnalato una differenza tra il totale delle imposte trattenute, registrato nella contabilità della ricorrente, e il totale riportato nel conteggio annuale 1993, trasmesso all’autorità fiscale, per complessivi fr. 700.10;

- che non deve essere dimenticato che tale discrepanza è stata riscontrata nel corso di una revisione presso gli stessi uffici della società ricorrente, alla presenza del contabile sig. __________, che evidentemente nulla ha eccepito in merito all’asserito errore di conteggio;

- che, in simili circostanze, mal si comprende come la ricorrente possa, a due anni dall’intimazione di detto rapporto, rivolgersi all'autorità fiscale, contestando la ripresa in questione, tanto più che nel frattempo si è svolta una lunga procedura di reclamo prima e di ricorso poi, nella quale però è sempre stata contestata solo la ripresa relativa alla posizione del dipendente __________ __________;

- che, infatti, la procedura avviata con l’intimazione del rapporto di revisione equivale ad una vera e propria procedura di tassazione nei confronti del debitore dell’imposta, il quale ha pertanto la possibilità di far valere tutte le censure in merito alle correzioni effettuate dall’autorità;

- che l'unico rimedio giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv.

2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);

- che, in considerazione della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

- che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in *ASA* 61 pp. 450‑451);

- che non sono dunque chiaramente adempiuti i requisiti della revisione, essendo il preteso errore censurato dalla ricorrente riconducibile a incongruenze esistenti nella propria contabilità interna;

- che appare incomprensibile che l’amministratrice unica della ricorrente possa lamentare una “violazione dei principi essenziali della procedura”, per non essere stata personalmente informata delle irregolarità riscontrate nel corso della revisione, alla luce della circostanza che ella stessa ha avviato con il suo reclamo la procedura scaturita nella sentenza di questa Camera, sentenza che è stata preceduta da una fase istruttoria piuttosto lunga, nel corso della quale ella è pure stata sentita personalmente, in contraddittorio con l’autorità fiscale;

- che il ricorso deve pertanto essere respinto;

- che, in considerazione della sua soccombenza, la ricorrente è tenuta al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. II ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: