Taxpayer Appeal Regarding Foreign Annuity and Tax Rate Remanded for Supplementary Investigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the tax assessments for the 1993-94 and 1995-96 income periods, seeking the exclusion of a life annuity already taxed abroad and the application of a reduced tax rate, presenting new documentation including foreign tax authority decisions for the first time on appeal. The court found that because the appeal has a devolutive effect, granting full review powers to the appellate body, it could not agree with the federal tax administration's direct instruction to the cantonal authority for further investigation; consequently, the court annulled the prior appeal decisions and remanded the case, including the new documents, back to the tax office for supplementary investigation and a new formal decision on the objection to preserve the taxpayer's right to a double degree of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324 cpv. 1 LT, Art. 324 cpv. 2 LT, Art. 317 LT, Art. 201 LIFD, Art. 221 cpv. 2 LIFD, Art. 144 LIFD; Taxpayer Appeal Regarding Foreign Annuity and Tax Rate Remanded for Supplementary Investigation: The court found that because the appeal has a devolutive effect, granting full review powers to the appellate body, it could not agree with the federal tax administration's direct instruction to the cantonal authority for further investigation; consequently, the court annulled the prior appeal decisions and remanded the case, including the new documents, back to the tax office for supplementary investigation and a new formal decision on the objection to preserve the taxpayer's right to a double degree of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to establish that the judgment is final for the Cantonal Tax (IC).
Cited in the dispositive to establish the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the Direct Federal Tax (IFD).
Cited as the basis for viewing the costs regulations (though costs were waived).
Cited as the basis for viewing the costs regulations (though costs were waived).
Testo completo
Incarto n. 80.97.00135 · Lugano 14 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 agosto 1997
in materia di: IC/IFD 93/94 - 95/96
presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ notificava una pensione di fr. 63'220.-- di media annua, che le veniva integralmente esposta nella notifica di tassazione (cfr. notifica di tassazione del 12 maggio 1997, confermata con decisione su reclamo del 17 luglio 1997). Analogo importo veniva dichiarato dalla contribuente per il periodo IC/IFD 1995-96 ed esposto dall'UT nella relativa tassazione (cfr. notifica di tassazione del 19 maggio 1997, confermata con decisione su reclamo del 21 luglio 1997).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita dal fiduciario __________ __________, chiede lo stralcio da entrambe le tassazioni della rendita vitalizia in quanto già imposta in Germania, come pure l'applicazione dell'aliquota ai redditi in Svizzera e in Ticino, ridotta conformemente alla prassi.
Produce nuova documentazione, segnatamente la convenzione notarile relativa alla rendita e una dichiarazione del Finanzamt di __________.
L' Amministrazione federale delle contribuzioni, esaminando il ricorso, afferma di essere giunta a una conclusione diversa da quella dell'Autorità fiscale ticinese e ha chiesto alla Divisione cantonale delle contribuzioni di procedere a un'indagine più approfondita.
La Divisione cantonale delle contribuzioni, dal canto suo, con lettera del 4 novembre 1997 ha chiesto, alla luce della nuova documentazione prodotta dalla ricorrente, di retrocedere gli atti all'UT per un adeguato riesame e per nuove decisioni.
Con lettera 6 novembre 1997 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto la decisione su reclamo del
24 ottobre 1997 del Finanzamt di __________.
3. 3.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
3.2.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
3.3.
Il ricorso ha effetto devolutivo. La decisione sull'oggetto della contestazione viene cioè trasferita all'autorità di ricorso, alla quale spetta il compito di esaminare la decisione dell'autorità di tassazione sia in fatto sia in diritto. L'autorità di ricorso ha, in altre parole, pieno potere cognitivo. Di conseguenza deve procedere a tutti gli accertamenti fattuali necessari a consentire la corretta applicazione del diritto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, N. 1 ad art. 109, p. 268 s.). Essa non è necessariamente tenuta a effettuare in prima persona le misure d'indagine e ad assumere le prove. Delegandone la competenza, deve comunque sempre rispettare il principio della parità di trattamento (Känzig/Behnisch, op. cit., N. 7 ad art. 109, p. 272 s.).
4. 4.1.
Nel caso in esame, l' Amministrazione federale delle contribuzioni, preso atto dei documenti prodotti per la prima volta con il ricorso, ha invitato direttamente la Divisione cantonale delle contribuzioni a procedere a un'indagine più approfondita. La Divisione cantonale delle contribuzioni, dal canto suo, propone formalmente che l'autorità di ricorso retroceda gli atti all'autorità di tassazione per le indagini del caso e per nuova decisione formale su reclamo, suscettibile d'essere impugnata.
La ricorrente ha prodotto per la prima volta in questa sede della documentazione atta a meglio chiarire la fattispecie e a consentire una corretta applicazione dei disposti di legge. Parte di detti documenti, segnatamente la recentissima decisione su reclamo del
25 ottobre 1997 del Fianzamt di __________, non poteva essere prodotta in data anteriore.
In simili condizioni, non può essere condiviso l'incarico diretto conferito dall' Amministrazione federale delle contribuzioni alla Divisione cantonale delle contribuzioni di compiere un'indagine più approfondita, opponendovisi l'effetto devolutivo del ricorso.
La carenza degli accertamenti contenuti nell'incarto fiscale consente a questa Camera di aderire sostanzialmente alla proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni.
Le decisioni su reclamo del 17 e del 21 luglio 1997 vanno quindi annullate in ordine. Gli atti del procedimento, compresi i nuovi documenti vanno retrocessi all'ufficio di tassazione perché esperisca un complemento d'indagine e si pronunci di nuovo sul reclamo del contribuente con decisione formale suscettibile d'essere nuovamente impugnata davanti a questa Camera.
Tale soluzione, rispettosa dell'effetto devolutivo connesso alla presentazione del ricorso, consente altresì di meglio tutelare i diritti processuali della contribuente, garantendole nuovamente il doppio grado di giurisdizione.
4.2.
Data la particolarità del caso (produzione di documenti solo in parte tardiva) si può prescindere dal prelevare spese e tassa di giustizia. Alla ricorrente non possono comunque essere riconosciute ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 e del 21 luglio 1997 sono annullate in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per complemento d'indagini e nuova decisione formale su reclamo.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: