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80.1997.123 • CATI TI 80.1997.123 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Business Income Tax Dispute and Settlement on Capital Gains and Property Classification

Numero d'incarto 80.1997.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers, involved in floriculture, road maintenance, and real estate ownership through a partnership and a newly formed corporation, appealed tax assessments for business income (IC/IFD) which included capital gains from transferring properties between business and private spheres, challenging the imposition of capital gains tax, especially concerning the partnership's alleged duty to keep accounts. Following an investigation and dispute over the taxability of various properties and the already-taxed real estate gains, the parties reached a settlement during the appeal hearing to classify one property as private, reduce the assessed IFD and IC profit by 600,000 monetary units based on construction costs, abandon other principle disputes, and treat a prior real estate gains tax payment as a prepayment, leading the court to partially uphold the appeals based on this agreement and remand the matter for recalculated tax assessments.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayers v. Tax Authority: Business Income Tax Dispute and Settlement on Capital Gains and Property Classification: Following an investigation and dispute over the taxability of various properties and the already-taxed real estate gains, the parties reached a settlement during the appeal hearing to classify one property as private, reduce the assessed IFD and IC profit by 600,000 monetary units based on construction costs, abandon other principle disputes, and treat a prior real estate gains tax payment as a prepayment, leading the court to partially uphold the appeals based on this agreement and remand the matter for recalculated tax assessments.

Parole chiave

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imposta sugli utili immobiliari autorità fiscale tassazioni fiscali imposta sulle società regime della proprietà fine del processo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 144 LIFD
This article concerning costs was cited in the section immediately preceding the final orders ('visti per le spese').
Art. 230 cpv. 3 LT
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Art. 146 LIFD
This procedural rule dictates that an appeal to the Federal Tribunal is admissible for the IFD (Imposta federale diretta).
art. 231 LT 1994
This article concerning costs was cited in the section immediately preceding the final orders ('visti per le spese').
art. 230 cpv. 3 LT 1994
This procedural rule determines that the decision is final for the IC (Imposta cantonale).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

This article concerning costs was cited in the section immediately preceding the final orders ('visti per le spese').

art. 231 LT 1994

This article concerning costs was cited in the section immediately preceding the final orders ('visti per le spese').

art. 230 cpv. 3 LT 1994

This procedural rule determines that the decision is final for the IC (Imposta cantonale).

art. 146 LIFD

This procedural rule dictates that an appeal to the Federal Tribunal is admissible for the IFD (Imposta federale diretta).

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00123 80.97.00124 · Lugano 29 settembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sui ricorsi del 22 luglio 1997

in materia di: IC/IFD 91/92

presentati da: · __________ __________ __________, __________ __________ rappr. da: Fiduciaria __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. a. La società in nome collettivo F.lli __________ è attiva nel campo della floricoltura e dell’orticoltura a __________. Nei vivai della ditta venivano fatte crescere, in serra o in campo aperto, piantine che erano poi vendute direttamente a privati o a grandi magazzini. Inoltre la ditta svolge attività accessorie nel campo della produzione in proprio di fiori e ortaggi e nell’ambito della manutenzione delle strade (calla neve, pulizia dei cigli stradali).

Il 1° luglio 1990 veniva costituita la __________ & __________ __________, di cui sono azionisti oltre ai fratelli __________ e __________ __________, anche due ex dipendenti della società in nome collettivo F.lli __________ e il signor __________, giardiniere. La __________ & __________ __________ assumeva dalla F.lli __________ tutta la parte relativa alla produzione delle piantine e dei fiori. La F.lli __________ continuava invece l’attività nel campo della manutenzione stradale.

b. I fratelli __________ sono comproprietari di diversi beni immobili, segnatamente:

- a __________: part. RFD n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (tutte vendute nell’aprile del 1988) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno;

- a __________: part. RFD n. __________, __________ (venduta il 4 novembre 1994) e __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno;

- a __________: part. RFD n. __________ in comproprietà, assieme a __________ __________, in ragione di un terzo ciascuno;

- a __________: part. RFD n. __________, __________ e __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno.

Dopo la costituzione della __________ & __________ __________, la part. N. __________ e parte della part. N. __________ di __________ sono state affittate dai fratelli __________ alla neocostituita società per una durata di quindici anni.

c. Nel novembre del 1991 l’Ispettorato fiscale della Divisione cantonale delle contribuzioni effettuava una verifica fiscale presso la ditta F.lli __________ con lo scopo precipuo di determinare il profitto in capitale derivante dal trapasso nella sostanza provata dei terreni e delle aree utilizzate a scopo aziendale (cfr. Rapporto di verifica dell’ 8 gennaio 1996). Gli Ispettori giungevano alla conclusione che, sussistendo perfetta identità tra comproprietari e membri della società in nome collettivo ed essendo gli immobili adibiti prevalentemente a scopi aziendali, l’utile derivante dal loro trasferimento nella sfera privata andava imposto quale profitto in capitale. Secondo gli Ispettori, tale utile era imponibile anche per l’IFD, poiché la società in nome collettivo, benché non iscritta a Registro di commercio, sottostava, a loro avviso, all’obbligo di tenere la contabilità.

2. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 del 17 luglio 1995 l’Ufficio di tassazione esponeva:

a __________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'782.- di media annua per l’IC e di fr. 1'555'940.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di fr. 56'467.- per l’IC e

ad __________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'733.- di media annua per l’IC e di fr. 1'612'407.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di fr. 56'467.- di media annua sia per l’IC sia per l'IFD.

3. __________ e __________ __________, entrambi assistiti dalla Fiduciaria __________ __________, presentavano separatamente reclamo in tempo utile, contestando in particolare per quanto concerne l’IFD l’obbligo della società in nome collettivo F.lli __________ di tenere la contabilità e quindi il conseguimento di un profitto in capitale imponibile in relazione al trasferimento degli immobili nella sfera della sostanza privata. I reclamanti contestavano inoltre con riferimento all’IC l’inclusione dell’utile conseguito con la vendita del terreno di __________, già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare, come pure di quello relativo al trasferimento nella sfera privata di immobili o parti di immobili usati a esclusivi scopi privati.

Con decisione su reclamo del 23 giugno 1997, successiva quindi alla verifica dell’Ispettorato fiscale, l' Ufficio di tassazione stralciava dal reddito aziendale l'utile conseguito con la vendita di __________, perché già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare.

Il reddito aziendale IC veniva rettificato:

per __________ __________ in fr. 574'258.- di media annua e quello IFD in fr. 1'628'781.-;

per __________ __________ in fr. 573'091.- di media annua e per l'IFD in fr. 1'628'781.-.

4. Con i presenti, tempestivi ricorsi i contribuenti, assistiti dalla Fiduciaria __________ __________, chiedono in via principale lo stralcio per l'IFD dell'utile di liquidazione e comunque in via subordinata per l'IFD e in via principale per l'IC lo stralcio dall'utile di tutti gli immobili che hanno avuto e hanno tuttora una destinazione ed un carattere privato. Chiedono inoltre l'annullamento della tassazione IMVI del 21 gennaio 1994 relativa alla vendita dell'immobile di __________.

5. 5.1.

In occasione dell'udienza preliminare, in cui le parti si sono inizialmente confermate nelle rispettive posizione, il giudice ha chiesto, tra l'altro, un complemento d'istruttoria all'Ispettorato fiscale e si è riservato di invitare l' Amministrazione federale delle contribuzioni a prendere posizione sulla contestazione relativa all'obbligo della collettiva F.lli __________ di tenere la contabilità.

5.2.

Al termine del complemento istruttorio, il giudice ha nuovamente convocato le parti, che, in occasione della discussione finale del 17 settembre 1998, con il consenso del giudice, sono addivenute al seguente accordo:

*1. Il mappale __________ di __________, adibito ad abitazione privata e separato dall'azienda, viene considerato di natura privata.*

*2.

Tenuto conto dei costi di costruzione e di altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria e dell'udienza, l'utile assoggettato per IFD e per l'aliquota IC viene ridotto di fr. 600'000.--.*

*3.

Vengono abbandonate tutte le altre contestazioni di principio.*

*4.

L'IMVI soluta nel 1993 verrà considerata quale acconto sulle imposte dovute.*

Questo accordo, raggiunto dopo prolungata istruttoria, merita conferma e fungerà da base per l'emissione di nuovi conteggi d'imposta da parte dell'autorità fiscale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono parzialmente accolti a'sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 6).

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: