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80.1997.102 • CATI TI 80.1997.102 Generato dall'IA

Foundation Withdraws Property Gain Tax Appeals After Denial of Reinvestment Exemption

Numero d'incarto 80.1997.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A foundation that owned several land parcels appealed property gain tax assessments following various sales and the exercise of purchase and pre-emption rights by third parties, challenging the taxability based on an alleged reinvestment exemption under Article 126 of the relevant tax law, though the initial tax authority had denied the exemption stating reinvestment prerequisites were not met. Following arguments and discussion at the appeal hearing, the appealing foundation withdrew its three appeals, leading the court to strike the appeals from the record and forgo collection of court fees or costs.

Regesto Legislator

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Art. 125 LT, Art. 126 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Foundation Withdraws Property Gain Tax Appeals After Denial of Reinvestment Exemption: Following arguments and discussion at the appeal hearing, the appealing foundation withdrew its three appeals, leading the court to strike the appeals from the record and forgo collection of court fees or costs.

Parole chiave

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franchigie fiscali fondazione stima fiscale immobiliare diritto fondiario autorità fiscale diritto di prelazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the dispositive section regarding the fee for the decision, although no fee was ultimately charged.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.97.00102 80.97.00103 80.97.00104 · Lugano 8 ottobre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 giugno 1997

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da: · Fondazione __________ __________, __________ __________, rappr. da: Ufficio contabile __________ __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. La Fondazione __________ era proprietaria di diverse particelle nel Comune di __________.

Il 5 aprile 1993, con rogito del notaio __________ __________, costituiva sulla part. n. __________ di mq 3540 e sulla part. n. __________ di mq 1293 un diritto di compera a favore di __________ __________ per un prezzo di fr. 1'300'000.--. Contestualmente veniva costituito un diritto di prelazione, sempre a favore di __________ __________, sulla part. n. __________ di mq 3855.

Il diritto di compera veniva prorogato a più riprese. Il 22 dicembre 1995, con rogito del notaio __________, veniva infine ceduto alla __________ __________, che lo esercitava il 16 luglio 1996, per un prezzo di fr. 1'450'000.--;

Il 1° marzo 1996, sempre con rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva all'arch. __________ __________ la part. n. __________ di mq 3575 al prezzo di fr. 1'000'000.--;

Il 3 aprile 1996, pure con rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva al dott. __________ __________ __________ __________ __________ la part. n. __________ di mq 3855 al prezzo di fr. 1'600'000.--, sulla quale l'arch. __________ __________ esercitava il diritto di prelazione che era stato costituito a suo favore (cfr. rogito del notaio __________ __________ del 5 aprile 1993).

Venivano inoltre vendute, sia notato a titolo del tutto abbondanziale, altre particelle - le cui tassazioni non sono litigiose -, segnatamente la n. __________ di mq 2801 all'arch. __________ al prezzo di fr. 12'000.--; la part. n. __________ di mq 9065 sempre a __________ al prezzo di fr. 30'000.-- e infine la part. n. __________ di mq

539 a __________ __________, al prezzo di fr. 12'000.--.

2. Il 26 febbraio 1997 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in __________ emetteva le tassazioni sugli utili immobiliari relative alle suddette cessioni, segnatamente:

- la cessione del diritto di compera sulle part. n. __________ e n. __________ da parte di __________ __________ alla __________ __________;

- il trapasso delle part. n. __________ e n. __________, mediante esercizio del

diritto di compera ceduto, dalla Fondazione __________ alla __________ __________;

- il trapasso della part. n. __________ dalla Fondazione __________ a __________ __________;

- il trapasso della part. n. __________, mediante esercizio del diritto di prelazione, da parte della Fondazione __________ a __________ __________;

La tassazione relativa alla cessione del diritto di compera tra __________ e la __________ __________ non è litigiosa, almeno per quanto risulta in questa sede.

Tutte le altre tassazioni sono state contestate dall'avv. __________ __________ con tempestivo reclamo, invocando l'applicazione dell'art. 125 LT, poiché la Fondazione __________ avrebbe reinvestito il ricavato. Il calcolo delle relative tassazioni non è invece contestato in quanto tale. Con decisioni del 27 maggio 1997 l'UT ha respinto i reclami, rilevando che in concreto non erano dati i presupposti del reinvestimento.

3. Con i presenti, tempestivi ricorsi la Fondazione __________, assistita dalla __________ __________, chiede l'esenzione dall'imposizione giusta l'art. 126 LT.

La Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere i ricorsi.

4. All'udienza del 18 settembre 1997, dopo ampia discussione, sentite anche le spiegazioni della Divisione cantonale delle contribuzioni e del Giudice, la ricorrente ha dichiarato di ritirare i tre ricorsi.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: