Taxpayer Appeal of Untimely Fee Warning Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, who became subject to unlimited taxation in the Canton after relocating, received an initial official warning in August 1995 to submit their tax declaration, followed by a second warning in March 1996 for failing to pay the resulting warning fee; the taxpayer appealed the second warning to the collection office, which deemed the appeal inadmissible as untimely and forwarded it to the taxation office, which also dismissed it as late, leading to the court concluding that the appeal correctly targeted the collection authority's warning regarding the fee, not the initial declaration warning, meaning the collection authority should have ruled on the merits of the appeal, thus the court annulled the dismissal and remanded the case for a decision on the substance of the appeal, while also noting potential legal questions regarding the application of the fee collection statute to unpaid warning fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 198 cpv. 3 LT, Art. 198 cpvv, Art. 242 cpv. 3 LT, Art. 242 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal of Untimely Fee Warning Dismissal: - che la Camera non può comunque fare a meno di interrogarsi sull'applicabilità dell'art. 242 cpv. 3 LT 1994, che prevede l'intimazione di una diffida per inosservanza dei termini di pagamento, anche al caso del mancato versamento di una tassa di diffida di fr. 30.–, quando la disposizione in questione si riferisce espressamente alla riscossione delle imposte e dei relativi interessi (cfr. art. 242 cpv. 1 LT 1994).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited regarding costs but no costs were actually imposed in the operative part.
Cited to establish that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00098 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 maggio 1996
in materia di: tassa di diffida
presentato da: · __________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________, precedentemente domiciliata a __________ (__________) insieme al marito, ha trasferito il proprio domicilio a __________ il 1° gennaio 1995, divenendo illimitatamente imponibile nel Canton Ticino;
- che, non avendo ricevuto la dichiarazione fiscale 1995/96, in data 10 agosto 1995 l' Ufficio di tassazione di __________ diffidava la contribuente a volerla inoltrare nel termine di dieci giorni, avvertendola delle conseguenze della eventuale inosservanza dei suoi obblighi;
- che, non essendo stata pagata la tassa di diffida, il 22 marzo 1996, l'Ufficio esazione e condoni diffidava la contribuente a pagare, avvertendola che, altrimenti, avrebbe avviato la procedura esecutiva per l'incasso;
- che la contribuente impugnava la diffida, con reclamo del 26 marzo 1996 all' Ufficio esazione e condoni, osservando di avere ritenuto che la richiesta di proroga, tempestivamente inviata all'autorità di tassazione con riferimento alla partita fiscale dei coniugi __________ e __________ (n. di contr. __________.__________.__________.__________), valesse anche per la tassazione della sola moglie __________;
- che l' Ufficio di tassazione di __________, cui l'autorità di riscossione aveva trasmesso il gravame ritenendosi incompetente, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;
- che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- che la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT 1994);
- che pertanto, se la ricorrente avesse voluto contestare la diffida del 10 agosto 1995, il reclamo del 26 marzo 1996 sarebbe indubbiamente stato tardivo;
- che, tuttavia, la signora __________ ha chiaramente impugnato non la diffida dell'agosto 1995 bensì la successiva diffida del 22 marzo 1996, intimatale per non aver pagato la tassa relativa alla prima diffida, tanto è vero che ha indirizzato il proprio reclamo non all'autorità di tassazione ma all'autorità di esazione;
- che, infatti, per l'art.
242 cpv. 3 LT 1994, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227;
- che pertanto l'Ufficio di esazione avrebbe dovuto entrare nel merito del reclamo contro la diffida del 22 marzo 1996, invece di trasmetterlo all' Ufficio di tassazione di __________;
- che, stando così le cose, questa Camera non può che annullare la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione e trasmettere gli atti all'autorità di riscossione, perché entri nel merito del gravame;
- che la Camera non può comunque fare a meno di interrogarsi sull'applicabilità dell'art. 242 cpv. 3 LT 1994, che prevede l'intimazione di una diffida per inosservanza dei termini di pagamento, anche al caso del mancato versamento di una tassa di diffida di fr. 30.–, quando la disposizione in questione si riferisce espressamente alla riscossione delle imposte e dei relativi interessi (cfr. art. 242 cpv. 1 LT 1994).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
19 aprile 1996 è annullata.
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio esazione e condoni, perché si pronunci nel merito del reclamo.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: