Tax Assessment Appeal Regarding Privatization Profit Valuation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing the cessation of a business activity in 1992, the tax authority levied a full final tax assessment, which the appellant contested by seeking the exclusion of profit derived from the privatization of part of the business premises. The initial objection was rejected by the tax office, leading to an appeal where the appellant challenged the valuation parameters used for the property portion. The appellate court appointed its own expert who proposed a revised fair market value based on the income approach, leading to a reduced business asset value; as both parties agreed to this revised valuation, the court partially granted the appeal, overturned the previous decision, and remanded the case for recalculation of the special tax.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Tax Assessment Appeal Regarding Privatization Profit Valuation: The initial objection was rejected by the tax office, leading to an appeal where the appellant challenged the valuation parameters used for the property portion. The appellate court appointed its own expert who proposed a revised fair market value based on the income approach, leading to a reduced business asset value; as both parties agreed to this revised valuation, the court partially granted the appeal, overturned the previous decision, and remanded the case for recalculation of the special tax.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order to declare the decision final.
Cited as the basis for the decision regarding costs (which resulted in no costs being levied).
Testo completo
Incarto n. 80.96.00091 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1996
in materia di: IC 92
presentato da: · __________, __________, rappr. da: __________ SA, __________,
Letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
- che __________, già titolare del Bar __________ , ha cessato l'attività aziendale nel corso del 1992;
- che il 12 marzo 1996 l' Ufficio di tassazione di __________ ha notificato alla contribuente un'imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia ex art. 101 LT 1976, determinando l'imponibile sia per l' IC sia per l' IFD , già dedotto il contributo AVS, in fr. 120'475,10;
- che __________ ha presentato reclamo contro la suddetta notifica, chiedendo lo stralcio dell'utile derivante dalla privatizzazione della parte dell'immobile in cui era situato l'esercizio pubblico;
- che l'UT con decisione del
22 aprile 1996 ha respinto il reclamo, rilevando come la valutazione dell'utile derivante dalla privatizzazione di parte dell'immobile poggi su una valutazione effettuata dal perito dell'Ufficio cantonale di stima;
- che con il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo relativa alla notifica della tassazione speciale (profitto in capitale) imposta cantonale 1992, __________, assistita dalla Fiduciaria __________ SA, chiede lo stralcio dal profitto in capitale della parte attribuita all'immobile, contestando i parametri utilizzati dal perito dell'Ufficio cantonale di stima;
- che questa Camera ha dato incarico al proprio perito di verificare, alla luce delle puntuali contestazioni contenute nel ricorso, la valutazione posta dall'UT alla base della propria decisione;
- che nel suo rapporto del
25 giugno 1996 il perito propone di considerare, tutto ben considerato, quale valore venale quello che scaturisce dal valore a reddito, vale a dire fr. 3'750'000.--;
- che pertanto il valore della parte aziendale scende da fr. 850'000.-- a fr. 821'500.--;
- che le parti hanno dato il proprio accordo alla suddetta valutazione;
- che pertanto gli atti del procedimento devono essere retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta il nuovo conteggio dell'imposta speciale;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 aprile 1996 è riformata a'sensi dei considerandi.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno perché emetta il nuovo conteggio.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: