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80.1996.87 • CATI TI 80.1996.87 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Against Income Assessment Based on Estimated Private Expenditures

Numero d'incarto 80.1996.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed an assessment for the 1993-94 tax period where the taxing authority increased their reported business income, originally CHF 19,599, to CHF 35,000 annually based on estimated private expenditures like rent and car use, deeming the declared income insufficient to cover spending. Following an adversarial hearing where accounting data for 1995-96 was also examined and after the judge proposed a resolution, the court partially upheld the appeal, agreeing with the taxpayers to reduce the estimated average annual business income for both the 1993-94 and subsequent 1995-96 periods to CHF 27,500, remitting the case for recalculation.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Against Income Assessment Based on Estimated Private Expenditures: Following an adversarial hearing where accounting data for 1995-96 was also examined and after the judge proposed a resolution, the court partially upheld the appeal, agreeing with the taxpayers to reduce the estimated average annual business income for both the 1993-94 and subsequent 1995-96 periods to CHF 27,500, remitting the case for recalculation.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito ricalcolo del reddito reddito annuo medio autorità fiscale rilevazione e rendicontazione contabili deduzione per spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm that the judgment is final for the IC (income tax) proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00087 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 29 aprile 1996

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da: · __________ e __________, __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94, a decorrere dal 1° dicembre 1993, l' Ufficio di tassazione di __________ ha esposto, in via valutativa, ai coniugi __________ una reddito aziendale di fr. 35'000.-- di media annua, poiché quello risultante dal conto economico di fr. 19'599.-- sarebbe stato insufficiente per coprire il dispendio (cfr. decisione su reclamo del 5 aprile 1996).

2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano il reddito aziendale esposto loro dall' Ufficio di tassazione. In particolare dissentono sul consumo per l'affitto privato valutato in fr. 18'000.-- e su quello per l'uso privato dell' automobile valutato in fr. 5'000.--.

3. All'udienza del 17 settembre 1996, dopo aver esaminato in contraddittorio anche i dati contabili relativi al periodo 1995-96 e aver chiesto informazioni sull'affitto privato, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito aziendale tanto per il periodo 1° dicembre 1993 - 31 dicembre 1994 che per il successivo periodo ordinario 1995-96 in fr. 27'500.-- di media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 aprile 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 27'500.-- di media annua.

§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emanazione di nuovi conteggi IC/IFD 1993-94 (con effetto dal 1° dicembre 1993) e per evasione del reclamo pendente contro la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: