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80.1996.82 • CATI TI 80.1996.82 Generato dall'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing

Numero d'incarto 80.1996.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Taxpayers filed an appeal regarding a fine in the German language to the Ticino court, which requires official submissions to be in Italian as an essential formal requirement. The court granted the appellants a fifteen-day grace period, under threat of inadmissibility, to provide an Italian translation of their appeal, but as no translation was submitted by the deadline, the court declared the appeal inadmissible and imposed costs.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing: The court granted the appellants a fifteen-day grace period, under threat of inadmissibility, to provide an Italian translation of their appeal, but as no translation was submitted by the deadline, the court declared the appeal inadmissible and imposed costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa al contribuente lingua ufficiale disposizioni fiscali dichiarazione fiscale tardiva assistenza amministrativa fiscale internazionale requisiti di forma Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 227 cpv. 3 LT-1994
The appeal was declared inadmissible because the required Italian translation was not provided after being formally requested under this provision.
Art. 231 LT
Costs were imposed on the appellants based on this provision.
Art. 230 cpv. 3 LT
This provision was cited to establish that the decision is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 227 cpv. 3 LT-1994

The appeal was declared inadmissible because the required Italian translation was not provided after being formally requested under this provision.

art. 231 LT

This provision was cited to determine the allocation of costs.

art. 230 cpv. 3 LT

This provision was cited to establish that the decision is final.

art. 231 LT

Costs were imposed on the appellants based on this provision.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00082 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 19 aprile 1996

in materia di: tassa di diffida

presentato da: · __________, __________ e __________, __________, rappr. da: __________ AG, __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

- che i contribuenti hanno presentato il 19 aprile 1996 un ricorso in materia di tassa di diffida redatto in lingua tedesca;

- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

- che, in tal caso, ai ricorrenti, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

- che ai ricorrenti - tramite la loro rappresentante - è stato assegnato per lettera raccomandata il

24 aprile 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

- che, nel termine assegnato, non è stata presentata la traduzione;

visto per le spese l’art. 231 LT;

decreta

1. Il ricorso è irricevibile

2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: