Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers filed an appeal regarding a fine in the German language to the Ticino court, which requires official submissions to be in Italian as an essential formal requirement. The court granted the appellants a fifteen-day grace period, under threat of inadmissibility, to provide an Italian translation of their appeal, but as no translation was submitted by the deadline, the court declared the appeal inadmissible and imposed costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing: The court granted the appellants a fifteen-day grace period, under threat of inadmissibility, to provide an Italian translation of their appeal, but as no translation was submitted by the deadline, the court declared the appeal inadmissible and imposed costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the required Italian translation was not provided after being formally requested under this provision.
This provision was cited to determine the allocation of costs.
This provision was cited to establish that the decision is final.
Costs were imposed on the appellants based on this provision.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00082 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 19 aprile 1996
in materia di: tassa di diffida
presentato da: · __________, __________ e __________, __________, rappr. da: __________ AG, __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che i contribuenti hanno presentato il 19 aprile 1996 un ricorso in materia di tassa di diffida redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, ai ricorrenti, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che ai ricorrenti - tramite la loro rappresentante - è stato assegnato per lettera raccomandata il
24 aprile 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che, nel termine assegnato, non è stata presentata la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: