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80.1996.62 • CATI TI 80.1996.62 Generato dall'IA

Taxpayer Linguistic Inadmissibility Appeal

Numero d'incarto 80.1996.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer lodged an appeal concerning municipal taxes using German, despite being subject to the jurisdiction of an Italian-speaking authority, and repeatedly requested a German translation after the initial municipal decision was deemed inadmissible for addressing a linguistic issue rather than the tax assessment itself. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, while linguistic freedom is constitutionally protected, the principle of territoriality in linguistic zones overrides individual language preference when dealing with local authorities, making adherence to the official language (Italian) a mandatory formal requirement for submissions, and the court, having already granted a warning and a deadline for translation, had no recourse but to declare the untranslated German appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Linguistic Inadmissibility Appeal: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, while linguistic freedom is constitutionally protected, the principle of territoriality in linguistic zones overrides individual language preference when dealing with local authorities, making adherence to the official language (Italian) a mandatory formal requirement for submissions, and the court, having already granted a warning and a deadline for translation, had no recourse but to declare the untranslated German appeal inadmissible.

Parole chiave

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libertà di lingua imposta locale autorità fiscale lingua ufficiale tassazioni fiscali diritti del contribuente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Provision mentioned for the assessment of costs regarding the final decision.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Provision mentioned for the assessment of costs regarding the final decision.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00062 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 15 marzo 1996

in materia di: imposte comunali

presentato da: · __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con scritto del 2 marzo 1996, redatto in lingua tedesca, __________ ritornava al Comune di __________ la decisione concernente il calcolo dell'imposta comunale per gli anni 1989 e 1990, chiedendone la traduzione in tedesco;

- che il Municipio di __________, con decisione del 13 marzo 1996, dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, non concernendo esso né l'assoggettamento né il calcolo dell'imposta bensì una questione linguistica;

- che __________ scriveva nuovamente al Comune di __________, ribadendo di non conoscere l'italiano ed esigendo la traduzione in tedesco della decisione notificatagli;

- che il Municipio di __________ ha trasmesso il suddetto scritto alla Camera di diritto tributario, quale autorità di ricorso;

- che questa Camera ha indirizzato al contribuente, il 25 marzo 1996, una lettera raccomandata, con la quale lo ha invitato a tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancata traduzione;

- che, per tutta risposta, il contribuente ha rinviato alla Camera, in data 26 marzo 1996, lo scritto ricevuto, allegando una lettera in cui, in lingua tedesca, contesta in tono polemico la pretesa delle autorità ticinesi di comunicare in italiano con cittadini domiciliati in cantoni di lingua tedesca;

- che, secondo dottrina e giurisprudenza, la *libertà linguistica*, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale: nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;

- che, tuttavia, il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il *principio di territorialità*, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua;

- che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile anche con con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);

- che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF

102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. __________.__________.__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);

- che, di fronte al ricorso del contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306;

102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès

- Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep.* 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 25 marzo 1996, a segnalare il vizio al ricorrente e ad attribuirgli contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;

- che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, a questa Camera non resta altra alternativa se non quella di dichiararlo irricevibile.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 200.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: