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80.1996.52 • CATI TI 80.1996.52 Generato dall'IA

Taxpayer Bound by Agreed Business Income Assessment

Numero d'incarto 80.1996.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, having agreed in a formal document with the tax office to set business income at a specific annual average amount, later disputed this assessment upon receiving the tax notice, arguing the agreed figure was too high, but the tax authority upheld the original decision based on the signed agreement. The court reasoned that although the initial recourse filing was procedurally late, the underlying challenge on the merits must fail because the agreement, treated as a binding public law contract akin to a judicial settlement (*transazione*), prevents the unilateral revocation of the settlement regarding factual circumstances that were not inherently uncertain or based on proven error or subsequent discovery.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Bound by Agreed Business Income Assessment: The court reasoned that although the initial recourse filing was procedurally late, the underlying challenge on the merits must fail because the agreement, treated as a binding public law contract akin to a judicial settlement (*transazione*), prevents the unilateral revocation of the settlement regarding factual circumstances that were not inherently uncertain or based on proven error or subsequent discovery.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito autorità fiscale convenzione contro la doppia imposizione reddito annuo medio imposta sugli utili contratto unilaterale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the orders regarding the cost assessment.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the orders regarding the cost assessment.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order point 4 to define the finality of the judgment regarding IC.

art. 146 LIFD

Cited in order point 4 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal for IFD.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00052 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1995

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ e __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, nel corso di un'udienza presso l' Ufficio di tassazione di __________, in data 4 settembre 1995, __________, panettiere domiciliato a __________, sottoscriveva un verbale, nel quale le parti concordavano, da un lato, la ripresa di capitali ed interessi non precedentemente dichiarati, e, dall'altro, di determinare il reddito aziendale in fr. 60'000.– in media annua;

- che, con decisione del 29 settembre 1995, pertanto, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, nella quale definiva il reddito aziendale in fr. 60'000.– ed il reddito imponibile in fr. 101'238.–;

- che il contribuente contestava la suddetta decisione con reclamo del 4 ottobre 1995, nel quale dichiarava il reddito aziendale inferiore ai fr. 60'000.– all'anno convenuti, dovendosi tenere in considerazione la circostanza che la farina bianca acquistata in un anno, e sulla quale era stata calcolata la cifra d'affari, non servirebbe solo alla fabbricazione delle michette ma anche a quella del pane;

- che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 dicembre 1995, richiamandosi all'accordo sottoscritto dalle parti al termine di una lunga discussione;

- che, in data 21 dicembre 1995, __________ ha inviato all' Ufficio di tassazione di __________ la decisione su reclamo notificatagli, con la seguente annotazione manoscritta:

*«in risposta alla vostra lettera del 18/12/95 a causa dell'errore del fiduciario che ha compilato la dichiarazione sig. __________, io non accetto un aumento superiore rispetto alle tassazioni precedenti. Oggi in questi anni ho meno lavoro e meno guadagno rispetto ai precedenti. Non prendo in considerazione questi importi. __________»;*

- che , con lettera raccomandata del 17 gennaio 1996, l' Ufficio di tassazione di Mendrisio si è rivolto al contribuente, chiedendogli di voler precisare, entro il 31 gennaio 1996, se lo scritto in questione debba ritenersi quale ricorso contro la decisione su reclamo del 18 dicembre 1995;

- che, in data 16 febbraio 1996, il contribuente ha comunicato all'autorità di tassazione di voler interporre ricorso;

- che il fatto che il contribuente abbia confermato l'intenzione di voler ricorrere contro la decisione su reclamo ben un mese dopo aver ricevuto la lettera con la quale l'autorità fiscale gli attribuiva a tal fine un termine di quindici giorni, basterebbe ad escludere la ricevibilità del ricorso, in quanto tardivo;

- che si vuole comunque precisare che il ricorso deve essere chiaramente respinto nel merito, per il fatto che il ricorrente vorrebbe rimettere in discussione un accordo da lui sottoscritto;

- che, benché la legge tributaria ticinese non lo preveda espressamente, l'istituto processuale dell'accordo transattivo *(«Verständigung»)*, è ammesso concordemente da dottrina e giurisprudenza (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 14; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,

2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108);

- che l'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337), ed è ammesso in particolare nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto;

- che, per la dottrina più risalente, l'accordo è considerato un mero atto preparatorio della notifica della tassazione (*«Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung»* [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]), che, sebbene non vincolante, non permetterebbe tuttavia alle parti di rimettere in discussione a piacimento il suo contenuto, per non privarlo di ogni rilevanza giuridica (Blumenstein, op. cit., p. 9);

- che la dottrina recente contesta la mera natura "procedurale" che si attribuisce in tal modo all'intesa e la definisce come un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della *transazione extragiudiziale*, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.);

- che gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente *«accordo»* quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece *«transazione»* se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo;

- che, di conseguenza, il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo, a meno che non provi di essere incorso in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3);

- che, nella fattispecie, il ricorrente, alla presenza anche del proprio rappresentante contrattuale, ha sottoscritto, al termine di un'udienza presso l' Ufficio di tassazione, un accordo, con il quale è stato definito il reddito aziendale (cfr. *Verbale di audizione* del 4 settembre 1995);

- che, in simili circostanze, non si vede come possa ora pretendere di rimettere in discussione l'accordo raggiunto, tanto più che neppure adduce di essere incorso in errore o di essere stato tratto in inganno;

- che, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: