Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1996.49 • CATI TI 80.1996.49 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Real Estate Profit Tax Assessment and Binding Settlement Agreement

Numero d'incarto 80.1996.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayers appealed the real estate profit tax assessment following the sale of their property, arguing they realized no profit because the proceeds were used to cover personal debts and damages caused by their son, despite having previously reached a settlement agreement with the tax authority that fixed construction costs and determined a taxable profit. The court dismissed the appeal, reasoning that the settlement agreement, treated as a binding public law contract akin to an out-of-court transaction, legally barred the taxpayers from unilaterally revoking the agreed-upon taxable base without proving essential error or new circumstances; furthermore, the court held that even without the settlement, the use of sale proceeds to pay personal debts is not a legally deductible investment cost for calculating real estate profit tax, which is strictly based on the difference between sale value and legally defined investment costs related to the property itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 128 cpv. 1 LT, Art. 134 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayers v. Tax Authority: Real Estate Profit Tax Assessment and Binding Settlement Agreement: The court dismissed the appeal, reasoning that the settlement agreement, treated as a binding public law contract akin to an out-of-court transaction, legally barred the taxpayers from unilaterally revoking the agreed-upon taxable base without proving essential error or new circumstances; furthermore, the court held that even without the settlement, the use of sale proceeds to pay personal debts is not a legally deductible investment cost for calculating real estate profit tax, which is strictly based on the difference between sale value and legally defined investment costs related to the property itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassazioni fiscali utile fiscale negozi immobiliari autorità fiscale imposta immobiliare sostanza immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the operative part, this article governs the assessment of court costs which are subsequently imposed on the losing parties.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order 4 to establish that the judgment is final.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.96.00049 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 5 marzo 1996

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da: · __________ e __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con atto pubblico iscritto a Registro fondiario in data 16 febbraio 1995, i coniugi __________ e __________ alienavano ai signori __________ e __________ la part. n. __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 900'000.–;

- che, con decisione dell'11 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava agli alienanti la tassazione dell'utile immobiliare, commisurato in fr. 375'000.–, corrispondente ad un'imposta di fr. 18'750.–;

- che i contribuenti interponevano reclamo in data 2 luglio 1995, facendo valere spese di miglioria non ancora considerate dall'autorità di tassazione;

- che, nel corso dell'udienza del 30 gennaio 1996, tenutasi presso l' Ufficio di tassazione di __________, le parti convenivano di definire i costi di costruzione e di miglioria in fr. 246'646.– e di considerare quale valore reinvestito nell'acquisto di un'abitazione ad __________ l'importo di fr. 566'578;

- che, nella decisione su reclamo notificata ai contribuenti il 3 marzo 1996, l'utile imponibile era pertanto ridotto a fr. 333'422.– e l'imposta a fr. 16'671.–;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ contestano di dover pagare un'imposta, adducendo di non avere effettivamente conseguito alcun utile, ma di avere dovuto impiegare il ricavo della vendita immobiliare per pagare debiti d'imposta e danni causati dal loro figlio tossicodipendente;

- che, benché la legge tributaria ticinese non lo preveda espressamente, l'istituto processuale dell'accordo transattivo *(«Verständigung»)*, è ammesso concordemente da dottrina e giurisprudenza (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 14; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,

2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108);

- che l'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337), ed è ammesso in particolare nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto;

- che, per la dottrina più risalente, l'accordo è considerato un mero atto preparatorio della notifica della tassazione (*«Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung»* [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]), che, sebbene non vincolante, non permetterebbe tuttavia alle parti di rimettere in discussione a piacimento il suo contenuto, per non privarlo di ogni rilevanza giuridica (Blumenstein, op. cit., p. 9);

- che la dottrina recente contesta la mera natura "procedurale" che si attribuisce in tal modo all'intesa e la definisce come un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della *transazione extragiudiziale*, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.);

- che gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente *«accordo»* quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece *«transazione»* se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo;

- che, di conseguenza, il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo, a meno che non provi di essere incorso in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3);

- che, nella fattispecie, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno sottoscritto, al termine di un'udienza presso l' Ufficio di tassazione, una transazione, con la quale sono stati definiti sia i costi di investimento computabili sia l'utile imponibile e la relativa imposta dovuta (cfr. *Verbale di audizione* del 30 gennaio 1996);

- che, in simili circostanze, non si vede come possano ora pretendere di rimettere in discussione l'accordo raggiunto, tanto più che neppure adducono di essere incorsi in errore o di essere stati tratti in inganno;

- che, d'altronde, se anche non vi fosse stata la transazione in questione, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto, non potendo entrare seriamente in considerazione l'argomento dei ricorrenti, secondo cui essi non avrebbero conseguito alcun utile con l'alienazione immobiliare, per il fatto di aver dovuto impiegare il ricavo per il pagamento di diversi debiti;

- che, infatti, l'utile immobiliare corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994) ed i soli costi di investimento deducibili sono quelli tassativamente elencati all'art. 134 cpv. 1 LT 1994;

- che, analogamente a quanto espressamente stabilito in relazione all'accertamento del reddito soggetto all'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 33 lett. *c* LT 1994), non sono pertanto deducibili le spese per l'estinzione di debiti, tanto più che, nel caso dell'imposta reale sugli utili immobiliari, base per l'accertamento dell'utile è il solo fondo (immobile) alienato, senza riguardo alla complessiva capacità contributiva dell'alienante;

- che il ricorso è pertanto manifestamente infondato;

- che, nel calcolo della tassa di giustizia e delle spese, che la legge pone a carico dei ricorrenti soccombenti, si terrà conto delle difficoltà economiche lamentate dai ricorrenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: