Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal concerning a disciplinary fine using the German language, despite the requirement for official dealings with the relevant cantonal authorities to be conducted in Italian. The court noted that filings not in Italian do not meet formal requirements and subsequently granted the appellant a 15-day grace period to submit an Italian translation, warning of inadmissibility for non-compliance. Because the appellant failed to provide the required translation within the specified deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing: The court noted that filings not in Italian do not meet formal requirements and subsequently granted the appellant a 15-day grace period to submit an Italian translation, warning of inadmissibility for non-compliance. Because the appellant failed to provide the required translation within the specified deadline, the court declared the appeal inadmissible and assessed costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible following failure to comply with the request for translation.
Cited as the basis for imposing procedural costs.
Cited to confirm that the decision is final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00042 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 1996
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il contribuente ha presentato il 5 febbraio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che al ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 27 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: