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80.1996.37 • CATI TI 80.1996.37 Generato dall'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Deficient Submission

Numero d'incarto 80.1996.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, who was only liable for tax in the canton due to property ownership, filed a submission that merely stated an objection to tax assessments but failed to specify conclusions, facts, or means of proof as required by the tax law, even after being explicitly warned by the court and given a deadline to amend the deficient appeal. The court ruled the appeal inadmissible because the initial submission, and the subsequent correspondence containing only supporting documents without any clarification, failed to meet the minimum legal requirements for admissibility, justifying the declaration of inadmissibility and the imposition of costs upon the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 317 LT, Art. 227 cpv. 1 prima, Art. 227 cpv. 2 prima, Art. 176 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Deficient Submission: The court ruled the appeal inadmissible because the initial submission, and the subsequent correspondence containing only supporting documents without any clarification, failed to meet the minimum legal requirements for admissibility, justifying the declaration of inadmissibility and the imposition of costs upon the appellant.

Parole chiave

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imposta minima tassazioni fiscali regime della proprietà imposta immobiliare inoltro della dichiarazione fiscale inosservanza di prescrizioni d'ordine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 317 LT
Art. 227 cpv. 1 prima
- che la legge attribuisce al contribuente la facoltà di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT 1994);
Art. 227 cpv. 2 prima
- che la legge esige dal ricorrente, in primo luogo, che indichi, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, e, in secondo luogo, che alleghi o designi esattamente i documenti probatori (art. 227 cpv. 2 prima frase LT 1994);
Art. 176 cpv. 1 LT
Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited in the preamble to the cost decision, related to the imposition of costs.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in order 4, declaring the judgment final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the cost decision, related to the imposition of costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order 4, declaring the judgment final.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00037 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1996

in materia di: IC/IFD 91/92 - IC 93/94

presentato da: · __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di immobili;

- che, in data 15 gennaio 1996, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente due decisioni su reclamo, relative alle tassazioni IC 1991-92 e IC 1993-94;

- che, il 15 febbraio 1996, il contribuente ha inviato alla Camera di diritto tributario, mediante raccomandata, *un «foglio di trasmissione»* prestampato, con le seguenti parole manoscritte:

*«Gegen die TASSAZIONE NR. 100530 + 100531 v. 15.1.96 erhebe ich vorsorglich EINSPRUCH. Mit freundlichen Grüssen.»*;

- che, con lettera del 16 febbraio 1996, la Camera di diritto tributario ha avvertito il ricorrente che la legge tributaria non prevede la possibilità di interporre ricorsi non motivati e gli ha attribuito un termine di dieci giorni per emendare il proprio gravame, con la comminatoria dell'irricevibilità;

- che, in data 22 febbraio 1996, il ricorrente ha trasmesso alla Camera copia di conteggi bancari relativi a un mutuo ipotecario, un riassunto degli interessi passivi pagati negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, e copia delle decisioni impugnate;

- che, in virtù di una disposizione transitoria, secondo la quale contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di

diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994), alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995 si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28);

- che la legge attribuisce al contribuente la facoltà di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT 1994);

- che la legge esige dal ricorrente, in primo luogo, che indichi, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, e, in secondo luogo, che alleghi o designi esattamente i documenti probatori (art. 227 cpv. 2 prima frase LT 1994);

- che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità (art. 227 cpv. 2 seconda frase LT 1994);

- che le stesse condizioni erano richieste dall'abrogata legge tributaria del 1976, secondo cui, qualora un ricorso non fosse motivato in fatto e in diritto, non indicasse le prove e non contenesse una proposta, al ricorrente doveva essere impartito un termine ragionevole per adeguarvisi, con la comminatoria dell'irricevibilità (cfr. art.

176 cpv. 1 LT 1976);

- che le autorità fiscali non pongono particolari requisiti di forma e di contenuto, proprio in considerazione del fatto che di solito i reclami e i ricorsi sono redatti da profani: è sufficiente che si tratti di uno scritto che contiene una proposta, una motivazione e un'indicazione dei mezzi di prova, al punto che si ritiene basti una lettera ordinaria, che neppure viene designata "reclamo" o "ricorso", come pure una formulazione sommaria con la quale il reclamante fa una chiara richiesta (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 234 s.);

- che nel presente caso le descritte condizioni minime per l'ammissibilità di un ricorso non sono assolutamente adempiute: dallo scritto del 15 febbraio 1996 non era possibile evincere non solo quali fossero le motivazioni del ricorso ma neppure quali decisioni fossero contestate;

- che pertanto, con lettera del 16 febbraio 1996, la Camera di diritto tributario ha invitato il ricorrente a emendare il gravame, ricordandogli le disposizioni della legge tributaria che ne definiscono i requisiti ed attribuendogli un termine di dieci giorni, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il suddetto termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che, come detto, il ricorrente si è limitato a trasmettere copia di documenti bancari, senza alcuna indicazione di conclusioni o di fatti idonei a consentire alla Camera di entrare nel merito del ricorso;

- che in simili circostanze il gravame deve essere dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le spese devono essere messe a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: