Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1996.25 • CATI TI 80.1996.25 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Language Submission

Numero d'incarto 80.1996.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed an appeal concerning a disciplinary fine because the initial submission was filed in German, whereas Italian is the mandatory language for proceedings before the authorities in that canton, rendering the filing formally defective. The court provided the appellant a specific grace period to submit an Italian translation, but since the translation was not provided within that deadline, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Appeal Dismissed for Untimely Language Submission: The court provided the appellant a specific grace period to submit an Italian translation, but since the translation was not provided within that deadline, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
lingua della procedura multe disciplinari deposito tardivo precetto esecutivo procedura disciplinare ritiro dell'istanza giudiziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 227 cpv. 3 LT-1994
This article was applied to grant a grace period for submitting the translation, which the failure to meet resulted in the decision's main outcome.
Art. 231 LT
This article was cited in reference to the ruling on costs.
Art. 230 cpv. 3 LT
This procedural article was cited in the dispositive to confirm the finality of the decision.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 227 cpv. 3 LT-1994

This article was applied to grant a grace period for submitting the translation, which the failure to meet resulted in the decision's main outcome.

art. 231 LT

This article was cited in reference to the ruling on costs.

art. 230 cpv. 3 LT

This procedural article was cited in the dispositive to confirm the finality of the decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.96.00025 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________, __________,

Considerato:

- che il contribuente ha presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;

- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

- che, in tal caso, alla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

- che, in concreto, alla parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

- che la parte ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

visto per le spese l’art. 231 LT;

decreta

1. Il ricorso è irricevibile

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 20.--

per un totale di fr. 120.--

sono a carico della parte ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: