Appeal Dismissed for Untimely Language Submission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal concerning a disciplinary fine because the initial submission was filed in German, whereas Italian is the mandatory language for proceedings before the authorities in that canton, rendering the filing formally defective. The court provided the appellant a specific grace period to submit an Italian translation, but since the translation was not provided within that deadline, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 227 cpv. 3 LT-1994, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Appeal Dismissed for Untimely Language Submission: The court provided the appellant a specific grace period to submit an Italian translation, but since the translation was not provided within that deadline, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was applied to grant a grace period for submitting the translation, which the failure to meet resulted in the decision's main outcome.
This article was cited in reference to the ruling on costs.
This procedural article was cited in the dispositive to confirm the finality of the decision.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00025 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________, __________,
Considerato:
- che il contribuente ha presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
- che, in tal caso, alla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorsoun termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
- che, in concreto, alla parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
- che la parte ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
1. Il ricorso è irricevibile
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 20.--
per un totale di fr. 120.--
sono a carico della parte ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: