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80.1996.234 • CATI TI 80.1996.234 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Late Payment Interest Jurisdiction

Numero d'incarto 80.1996.234
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a municipal decision imposing late payment interest for the 1995 municipal tax due to a delayed installment payment, with the taxpayer seeking instead to claim interest accrued on their overpaid installments. The Appellate Tax Court declared the appeal inadmissible, reasoning that legal issues concerning the collection and enforcement of taxes, including late payment interest, fall outside its jurisdiction and must be addressed exclusively through administrative or executive channels, specifically referring jurisdiction for such matters to the State Council.

Regesto Legislator

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Art. 296 cpv. 1 LT, Art. 296 cpv. 2 LT, Art. 297 LT, Art. 208 LOC, Art. 209 LOC, Art. 231 LT; Taxpayer Appeal on Late Payment Interest Jurisdiction: The Appellate Tax Court declared the appeal inadmissible, reasoning that legal issues concerning the collection and enforcement of taxes, including late payment interest, fall outside its jurisdiction and must be addressed exclusively through administrative or executive channels, specifically referring jurisdiction for such matters to the State Council.

Parole chiave

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imposte comunali pagamento di interessi esecuzione fiscale tempestività della tassazione fiscale accordo fiscale preliminare debito fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to declare the judgment as final.

art. 231 LT 1994

Cited when considering the costs, although no costs were ultimately levied.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00234 · Lugano 5 marzo 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 1996

in materia di: interessi di ritardo per l'imposta comunale 1995

presentato da: · __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con reclamo del 29 ottobre 1996, indirizzato al Municipio di __________, __________ chiedeva l’annullamento degli interessi di ritardo relativi all’imposta comunale 1995, commisurati dall’autorità di riscossione in fr. 97,20;

- che il Municipio di __________ respingeva il reclamo, con decisione del 2 dicembre 1996, precisando che il contribuente aveva pagato la terza rata di acconto in ritardo;

- che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede che il Comune di __________ gli versi l’importo di fr. 47,90 a titolo di interessi attivi sulle rate di acconto relative all’imposta comunale 1995;

- che i Comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta in due o più rate (art. 296 cpv. 1 LT 1994) e le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta (art.

296 cpv. 2 LT 1994);

- che la scadenza delle singole rate d'imposta è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso (art. 297 LT 1994);

- che il termine di pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dalle scadenze (art. 297 LT 1994);

- che i Comuni provvedono con decreto a disciplinare la riscossione dell'imposta comunale, ricalcando sostanzialmente la normativa cantonale, che è disciplinata dal periodico decreto concernente la riscossione dell'imposta cantonale e dal regolamento che stabilisce i tassi d'interesse e di sconto in materia d'imposta cantonale (con riferimento alla normativa in materia di IFD o di altri Cantoni si vedano: Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 460; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1091).

- che, nella fattispecie, il ricorso verte sull’interpretazione e sull’applicazione di un decreto comunale, cioè su questioni che riguardano l'esazione dell'imposta comunale;

- che questa Camera ha ripetutamente avuto modo di affermare che i problemi giuridici connessi all'esazione delle imposte esulano, come d'altronde già sotto l'imperio della vecchia Legge di procedura tributaria (LPT) e della Legge tributaria del 1976, dalla competenza di questa Camera e devono essere trattate esclusivamente in sede amministrativa o esecutiva (CDT n. 2 del 19 gennaio 1981 in re P. SA; RTT 1970 p. 25);

- che la procedura di reclamo e di ricorso non si riferisce infatti né alla riscossione delle imposte né degli interessi di mora o di ritardo, bensì unicamente alla definizione degli elementi di sostanza e di reddito imponibili (CDT n. 23 del 12 gennaio 1977 in re F.; RTT 1970 p. 25; CDT n. 363 del 31 dicembre 1992 in re O.F. SA; CDT n. 240 del 12 dicembre 1994 in re M.F., in RDAT I‑1995 n. 1t);

- che, in virtù dell’art.

208 LOC, «contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti» e la legittimazione attiva è data ad ogni cittadino del comune e ad ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo (art. 209 LOC), né mancano, d’altronde, esempi di decisioni emanate dal Consiglio di Stato su ricorsi in materia di riscossione delle imposte comunali (cfr. p. es. RDAT 1979 p. 146);

- che, pertanto, gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, per competenza.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, per competenza.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: