Taxpayer Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Correction of Transcription Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a tax decision because an amount for "titles-credits-cash" remained incorrectly listed at the original value of CHF 1,545,111 instead of the CHF 1,345,111 agreed upon during a prior hearing regarding the 1993-94 assessment, despite the correction being promised in the decision on appeal. The court deemed the appeal moot because the tax authority subsequently issued a new decision, annulling the previous one and correcting the transcription error, relying on the principle that calculation and writing errors in a final decision can be corrected either upon request or ex officio by the last authority that adopted the error, as such administrative mistakes should be corrected based on general legal principles like good faith.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 198 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Correction of Transcription Error: The court deemed the appeal moot because the tax authority subsequently issued a new decision, annulling the previous one and correcting the transcription error, relying on the principle that calculation and writing errors in a final decision can be corrected either upon request or ex officio by the last authority that adopted the error, as such administrative mistakes should be corrected based on general legal principles like good faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in relation to the decision on costs (vuoi per le spese).
This provision was cited in the dispositive to declare the judgment final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00023 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 1996
in materia di: IC 93/94
presentato da: · __________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto in fatto che:
- esaminando il reclamo contro la tassazione IC 1993-94, in sede di audizione, il 14 novembre 1995, Ufficio di tassazione e contribuente convenivano di rettificare la posta "titoli-crediti-numerario" in fr. 1'345'111.-- invece di fr. 1'545'111.--;
- tuttavia nella decisione su reclamo, emessa il 15 gennaio 1996, per un errore di trascrizione, alla posta "titoli-crediti-numerario" continua a figurare l'importo originario, non rettificato, di fr. 1'545'111;
- con tempestivo ricorso il contribuente chiede la rettifica dell'importo della posta "titoli-crediti-numerario", conformemente a quanto convenuto con l' Ufficio di tassazione;
- in data 12 febbraio 1996 l'Ufficio di tassazione ha emesso una nuova decisione su reclamo, che annullava la precedente, in cui veniva corretta la svista;
Considerato in diritto che:
- giusta l'art. 198 cpv. 1 LT gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in una decisione passata in giudicato sono rettificati, a richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti;
- per autorità cui sono sfuggiti deve intendersi quella che ha deciso per ultima nel cui giudizio ha fatto proprio l'errore commesso dalle istanze inferiori, non essendo lecito ad una istanza inferiore modificare una decisione dell'autorità superiore (cfr. CDT n. 188 del 19 maggio 1988 in re C.E. e P.);
- gli errori in cui incorre l'autorità di tassazione al momento dell'introduzione o della cancellazione di codici nell'ordinatore non costituiscono errori di calcolo in senso stretto, poiché non sono di natura contabile. Essi vanno nondimeno corretti in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico quali la buona fede e il divieto dell'abuso di diritto (cfr. Sammlung BGE n. 632 del 24 giugno 1985; inoltre CDT n. 185 del 3 settembre 1990 in re A. W.;
- l'autorità di tassazione, come si è visto, ha già rettamente proceduto a correggere lo spiacevole errore di trascrizione;
- pertanto il ricorso è divenuto privo d'oggetto;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: