Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Justifiable Delay
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, only partially taxable in the Canton of the appeal due to property ownership there, appealed a tax assessment for 1993/94 after the relevant deadline, basing the request for modification on an intercantonal allocation report received later from their canton of domicile concerning mortgage debts and interest. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed four months late, noting that statutory appeal deadlines are peremptory and require demonstration of justifiable non-culpable reasons for delay, which were absent here; furthermore, the court affirmed that preventing double taxation via constitutional provisions does not limit one canton's fiscal sovereignty in favor of another, meaning each canton's specific tax and procedural laws, including deadlines, must be followed independently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 181 LT, Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 4 LT, Art. 192 cpv. 5 LT; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Justifiable Delay: The court ruled the appeal inadmissible because it was filed four months late, noting that statutory appeal deadlines are peremptory and require demonstration of justifiable non-culpable reasons for delay, which were absent here; furthermore, the court affirmed that preventing double taxation via constitutional provisions does not limit one canton's fiscal sovereignty in favor of another, meaning each canton's specific tax and procedural laws, including deadlines, must be followed independently.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision cited for the decision regarding costs, as the appeal was declared inadmissible.
Cited in the final order declaring the judgment definitive.
Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal against the decision on the appeal, which justifies the finding of inadmissibility (though the actual inadmissibility ruling does not explicitly cite it, it is used to set the procedural framework for the appeal examined).
Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal against the decision on the appeal, which justifies the finding of inadmissibility (though the actual inadmissibility ruling does not explicitly cite it, it is used to set the procedural framework for the appeal examined).
Testo completo
Incarto n. 80.96.00229 · Lugano 27 gennaio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 novembre 1996
in materia di: IC 93/94
presentato da: · __________, __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il __________, domiciliato a __________ (Canton __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili a __________;
- che, con decisione del 18 luglio 1994, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 19'275.– e la sostanza in fr. 331’440.–;
- che, in data 31 maggio 1996, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con particolare riguardo alla ripartizione dei debiti ipotecari e dei relativi interessi passivi;
- che, con decisione dell’8 luglio 1996, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando altresì che le regole sulla doppia imposizione non limitano la sovranità fiscale di un Cantone in favore di un altro;
- che, con ricorso del 10 novembre 1996 alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente una modifica delle tassazioni emesse dall'autorità cantonale ticinese, siccome non conformi ai dati contenuti nel riparto emesso dal Canton __________;
- che l’ulteriore scritto del 31 dicembre 1996 dell’avv. __________ di __________, designato rappresentante del ricorrente, non solo è irrito, ma trascura completamente le questioni procedurali alla base della decisione impugnata, limitandosi a censure di merito;
- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 181 LT 1976, art. 227 cpv. 1 LT 1994);
- che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);
- che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);
- che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché ha ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Canton Berna;
- che, stando così le cose, il ricorso a questa Camera deve essere dichiarato irricevibile, in quanto interposto quattro mesi dopo la notifica della decisione contestata;
- che, a titolo abbondanziale, si rileva comunque che, se anche la Camera potesse entrare nel merito del ricorso, non potrebbe comunque censurare la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo ad esso interposto;
- che l'art. 175 cpv. 1 LT 1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, mentre il contribuente aveva impugnato la decisione del 18 luglio 1994 con reclamo del 31 maggio 1996;
- che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che si richiama ad un’informazione assunta presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, un contribuente non ha
diritto di ottenere dall’autorità di tassazione del Canton Ticino la modifica di una tassazione cresciuta in giudicato, per il solo fatto che ha ricevuto il riparto intercantonale emesso dall’amministrazione delle contribuzioni del proprio cantone di domicilio;
- che, infatti, la norma dell'art.
46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
- che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
- che d’altronde il ricorrente non si è neppure servito dell’ulteriore facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA
53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
- che, nella misura in cui, con la sua lettera del 31 dicembre 1996, il ricorrente chiede che il reclamo sia considerato quale istanza di revisione, gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché esamini lo scritto del 31 maggio 1996, precedentemente trattato come reclamo tardivo, quale istanza di revisione;
- che l'art. 234 cpv. 1 LT 1994 attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda di revisione, sicché l'istanza del ricorrente deve essere esaminata e decisa dall' Ufficio di tassazione di __________, quale autorità che ha emanato la decisione del 18 luglio 1994, cresciuta in giudicato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 150.-, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: