Taxpayer Appeal Moot Due to Administrative Tax Revision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the initial tax assessment for the 1995-96 period, which the taxing authority had initially set based on an estimated income, even though the taxpayer had subsequently filed a successful administrative complaint that resulted in a revised assessment reducing the taxable income below the minimum threshold, effectively making the taxpayer exempt from tax for that year. The appellate court deemed the appeal inadmissible as moot because the underlying tax assessment being contested had already been reformed by the administrative decision, rendering the appeal without an object, and further noted that other grievances raised, such as alleged criminal acts or civil claims, were outside its jurisdictional competence for tax matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Moot Due to Administrative Tax Revision: The appellate court deemed the appeal inadmissible as moot because the underlying tax assessment being contested had already been reformed by the administrative decision, rendering the appeal without an object, and further noted that other grievances raised, such as alleged criminal acts or civil claims, were outside its jurisdictional competence for tax matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in relation to the decision on costs, although no costs were actually charged.
Cited in relation to the decision on costs, although no costs were actually charged.
Cited to declare the judgment final for the IC (Income Tax).
Cited to establish the deadline and admissibility for an appeal to the Federal Tribunal concerning the IFD (Wealth Tax).
Testo completo
Incarto n. 80.96.00226 · Lugano 13 gennaio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 28 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da: · __________, __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 19 agosto 1996 l’ Ufficio di tassazione notificava a __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui le esponeva d’ufficio quale unico fattore di reddito un reddito d’altra fonte di fr. 20’000.--;
- che il 3 settembre 1996 la contribuente presentava reclamo in tempo utile;
- che con decisione del 25 novembre 1996 l’ Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo e riduceva il reddito imponibile a fr. 6’422.--, cioè a un importo inferiore al minimo imponibile;
- che con tempestivo ricorso del 28 novembre 1996 __________ avversa nuovamente la notifica di tassazione del 19 agosto 1996, lamentando tra l’ altro gravi ripercussioni sui suoi interessi e altri soprusi di cui sarebbe vittima;
- che il ricorso presentato dalla __________ è manifestamente privo d’oggetto, poiché l’ Ufficio di tassazione con l’impugnata decisione su reclamo del 25 novembre 1996 ha riformato la contestata notifica di tassazione e stabilito che la contribuente è esente da imposta in quanto il suo reddito è inferiore al reddito minimo imponibile;
- che pertanto non mette conto entrare nel merito delle ulteriori lamentele;
- che in ogni caso - si rileva a titolo del tutto abbondanziale - eventuali illeciti penali accennati nel ricorso (“Abuso di Funzione e di Potere, Abuso di ufficio e Falsificazione”) non sono di competenza di questo Tribunale, come non lo sono nemmeno gli eventuali aspetti di natura civile (risarcimento di presunti danni materiali e morali);
- che neppure la decisione in materia di concessione dei sussidi per la cassa malati è, con ogni evidenza, di competenza di questa Camera;
- che comunque l'autorità incaricata dell'applicazione di quella legge non potrà non tener conto dell’esito del reclamo consegnato nella decisione dell' Ufficio di tassazione del 25 novembre 1996;
- che infine le numerose esecuzioni per imposte scadute pendenti nei confronti della ricorrente non possono minimamente riguardare le imposte IC/IFD 1995-96, poiché non ancora passate in giudicato, ma che, come ha potuto accertare questa Camera, esse concernono unicamente imposte relative a precedenti periodi fiscali;
- che, vista la situazione economica della ricorrente, si fa astrazione in via eccezionale dall’accollare alla parte soccombente spese e tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile in quanto privo d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: