Taxpayer Contest of Intermediate Assessment Following Property Divestiture and Acquisition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, who was limitedly taxable in the canton due to owning real estate there, contested an intermediate tax assessment for 1993/94, arguing that after donating his property on December 13, 1993, the tax liability should only cover the period from January 1 to December 12, 1993. The court reasoned that, pursuant to the relevant tax law regarding changes in intercantonal/international taxation bases for limitedly taxable persons, the intermediate assessment was correctly issued effective December 13, 1993, as it accounted for the divestiture of the property in one municipality (which was subject to the previous ordinary tax assessment) and the acquisition of new property in another municipality as of December 10, 1993, resulting in a single intermediate assessment that effectively replaced the previous one from the date of the final transaction, thereby rejecting the appeal while exceptionally waiving court costs due to confusion caused by conflicting municipality listings on the assessment notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Contest of Intermediate Assessment Following Property Divestiture and Acquisition: The court reasoned that, pursuant to the relevant tax law regarding changes in intercantonal/international taxation bases for limitedly taxable persons, the intermediate assessment was correctly issued effective December 13, 1993, as it accounted for the divestiture of the property in one municipality (which was subject to the previous ordinary tax assessment) and the acquisition of new property in another municipality as of December 10, 1993, resulting in a single intermediate assessment that effectively replaced the previous one from the date of the final transaction, thereby rejecting the appeal while exceptionally waiving court costs due to confusion caused by conflicting municipality listings on the assessment notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in relation to the costs decision (no costs levied).
Cited in the dispositive to declare the judgment as final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00212 · Lugano 12 dicembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 novembre 1996
in materia di: IC 93/94 int.
presentato da: · __________, __________, rappr. da: __________ AG, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________, attualmente domiciliato in __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare;
- che, in data 10 dicembre 1993, il contribuente acquistava, in comproprietà con la ex moglie, la part. __________ RFD di __________;
- che, con atto pubblico iscritto a Registro fondiario il 13 dicembre 1993, il contribuente donava alle figlie i suoi immobili di __________;
- che, con decisione del 24 giugno 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ gli notificava una tassazione intermedia per «modificazione dei rapporti con altri cantoni o con l’estero», per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 12’000.– in media annua (imposta annua fr. 1’347.85) e la sostanza in fr. 161’185.– (imposta annua fr. 530.15);
- che il contribuente contestava la tassazione in questione con reclamo del 26 giugno 1996, nel quale faceva valere debiti ed interessi passivi;
- che l’autorità di tassazione accoglieva il gravame, con decisione del 16 settembre 1996, nella quale riduceva il reddito imponibile a fr. 7’040.– e la sostanza a fr. 136’020.–;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la suddetta decisione su reclamo, argomentando di non essere più imponibile quale proprietario di un immobile a __________, in seguito alla donazione del 13 dicembre 1993, ragione per cui la tassazione 1993/94 dovrebbe essere limitata al periodo di assoggettamento dal 1° gennaio al 12 dicembre 1993;
- che, secondo l'art. 99 lett. *d* LT 1976, il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali o internazionali;
- che, in virtù del principio dell'imposizione degli immobili nel loro luogo di situazione, tipico caso di applicazione della lett. *d* dell'art. 99 LT è:
• nel caso di contribuenti *illimitatamente imponibili*, vale a dire di contribuenti con domicilio o dimora fiscali in Ticino, la compera o la vendita di immobili o di stabilimenti d'impresa all'estero (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 114);
• nal caso di soggetti fiscali *limitatamente imponibili* in ragione della loro appartenenza economica (art. 7 cpv. 1 lett. *b* LT), l'aumento o la diminuzione della sostanza posseduta e del reddito conseguito in Ticino;
- che, in applicazione di tale disposizione, nel mese di dicembre del 1993, avrebbero dovuto essere intraprese due tassazioni intermedie nei confronti del ricorrente, limitatamente imponibile:
• la prima, con effetto a partire dal 10 dicembre 1993, per acquisto di sostanza a __________: in tale occasione, la tassazione ordinaria 1993/94, nella quale erano imposti la sola sostanza immobiliare di __________ ed il relativo reddito, avrebbe dovuto essere modificata, aggiungendovi la sostanza acquistata a __________ ed il relativo reddito;
• la seconda, con effetto a partire dal 13 dicembre 1993, per vendita di sostanza a __________: la tassazione intermedia precedente avrebbe allora dovuto essere modificata, stralciando il patrimonio immobiliare di __________ ed il reddito che ad esso si riferisce;
- che, tuttavia, per comprensibili esigenze di semplificazione, l’Ufficio di tassazione ha emesso una sola tassazione intermedia, con effetto a partire dal 13 dicembre 1993, nella quale ha da un lato stralciato la sostanza ed il reddito del Comune di __________ e dall’altro aggiunto gli elementi relativi al Comune di __________;
- che, pertanto, come si evince chiaramente dal “calcolo dettagliato” allegato alla decisione impugnata, la tassazione ordinaria per il periodo fiscale 1993/94 (notificata il 13 giugno 1994) rimane in vigore per il solo periodo di assoggettamento dal 1° gennaio 1993 al 12 dicembre 1993, mentre viene sostituita dalla tassazione intermedia per il periodo di assoggettamento dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994;
- che, come risulta poi dal riparto intercomunale, tutta la sostanza e tutto il reddito assoggettati alla tassazione intermedia in questione sono attribuiti, ai fini dell’imposta comunale, al solo Comune di __________, non essendovi più alcun elemento imponibile nel Comune di __________;
- che, di conseguenza, le considerazioni del ricorrente, in merito all’assoggettamento della sostanza di __________ e del relativo reddito, ancora dopo la cessione alle figlie avvenuta il 13 dicembre 1993, non trovano riscontro nei fatti;
- che il ricorrente è verosimilmente stato tratto in inganno però dalla contraddizione delle indicazioni che figurano sulla decisione impugnata, ove da un lato (in alto a destra, sulla decisione) è indicato quale Comune in cui il contribuente è assoggettato __________, mentre dall’altro il riparto attribuisce tutti i fattori imponibili al Comune di __________;
- che per questa ragione, nonostante la reiezione del ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: