Foundation Tax Exemption Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA foundation, previously granted exemption from income, capital, donation, and succession taxes based on its public utility function as a hospital, appealed a tax authority's decision to subject it to these taxes after it chose not to join the Cantonal Hospital Entity, arguing its public utility purpose remained unchanged despite the legislative evolution; however, the appeal was withdrawn by the foundation during the proceedings after discussions concerning the taxability of potential gratuitous transfers, leading the court to strike the case from the rolls without imposing fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Foundation Tax Exemption Withdrawal: Precedentemente un’istanza volta a conseguire l’esonero dal pagamento delle imposte sul reddito era stata accolta dall’autorità cantonale competente con decisione del 19 settembre 1978.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reference to costs ('visto per le spese') related to the final order.
Cited in the dispositive to declare the judgment final.
Testo completo
Incarto n. 80.96.00202 · Lugano 5 marzo 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 1996
in materia di: assoggettamento all'imposta sull'utile e sul capitale assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni
presentato da: · Fondazione __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 7 giugno 1982 l’Ospedale __________ (__________), con sede a __________, formulava istanza di esenzione dal pagamento delle imposte di donazione e successione. L’istanza veniva accolta dall’ allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni con decisione del 12 luglio 1982.
Precedentemente un’istanza volta a conseguire l’esonero dal pagamento delle imposte sul reddito era stata accolta dall’autorità cantonale competente con decisione del 19 settembre 1978.
Il 19 maggio 1994 l’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni comunicava all’ __________ l’intenzione di riesaminare la pratica alla luce del fatto che non aveva aderito all’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).
Dopo approfondita istruttoria la Divisione delle contribuzioni, rivedendo le precedenti decisioni di esenzione, con due distinte decisioni del 18 settembre 1996 stabiliva che l’ __________ sarebbe stato assoggettato sia all’imposta sull’utile e il capitale sia all’imposta di donazione e successione dal 1° gennaio 1997.
2. Con il presente, tempestivo ricorso l’ __________ chiede l’annullamento delle due suddette decisioni e conseguentemente la conferma delle precedenti decisioni di esenzioni sia in materia di imposta ordinaria sia in materia di imposta di successione e donazione.
Argomenta sostanzialmente di chiedere l’esenzione non tanto in quanto persona giuridica di diritto pubblico, quanto piuttosto quale persona giuridica che persegue scopi di pubblica utilità (interesse pubblico), come era avvenuto vigente la vecchia LT del 1976. Rileva inoltre che la sua funzione all’interno della pianificazione ospedaliera cantonale non è mutata e continua a essere conglobato nella pianificazione. Nega infine di perseguire uno scopo imprenditoriale, facendo presente di non aver mai conseguito utili di sorta e di aver potuto sopravvivere solo grazie al patrimonio della Fondazione e alle donazioni e devoluzioni di privati.
La Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso. Dopo aver ripercorso l’evoluzione della struttura sanitaria cantonale fino alla creazione dell’ EOC, l’autorità fiscale rileva che l’ OM, non aderendo all’ EOC, dopo la modifica legislativa del 1982, ha abbandonato per sua libera scelta e, meglio, perché desiderava mantenere una posizione indipendente, lo statuto di ospedale pubblico.
D'altronde, nemmeno un esame del caso alla luce dei presupposti classici della pubblica utilità, come invocato nel ricorso, consentirebbe, secondo la Divisione cantonale delle contribuzioni, una diversa soluzione.
3. All’udienza del 23 gennaio 1997 le parti illustravano ulteriormente le rispettive posizioni, chiedendo, al termine dell'udienza, di tenere in sospeso la procedura contenziosa, in modo da consentire loro di esaminare in contraddittorio la natura delle eventuali devoluzioni a titolo gratuito, che sarebbero risultate imponibili.
Con lettera del 19 febbraio 1997 l' __________ comunicava a questa Camera di ritirare il ricorso presentato il 16 ottobre 1996 contro le decisioni della Divisione cantonale delle contribuzioni.
In simili condizioni la causa deve venire stralciata dai ruoli.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: