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80.1996.2 • CATI TI 80.1996.2 Generato dall'IA

Insurance Agent Income Reassessment and Settlement

Numero d'incarto 80.1996.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employed insurance agent initially declared employment income for 1991 and 1992, which the tax office increased by disallowing certain professional expenses, specifically travel and entertainment, deemed excessive compared to the professional activity. After the taxpayer appealed the reassessment, the appellate tax court accepted the appeal and, based on an agreement reached between the parties during the hearing, reformed the prior decision, reducing the average annual employment income for the 1993-94 tax period to a specified lower amount, resulting in no judgment fees or costs being levied.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 184 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 184 cpv. 3 LT 1976; Insurance Agent Income Reassessment and Settlement: After the taxpayer appealed the reassessment, the appellate tax court accepted the appeal and, based on an agreement reached between the parties during the hearing, reformed the prior decision, reducing the average annual employment income for the 1993-94 tax period to a specified lower amount, resulting in no judgment fees or costs being levied.

Parole chiave

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revisione d'imposta reddito annuo medio imposta sui salari spese professionali guadagno assicurato mandatario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 184 cpv. 3 LT 1976

Cited in the dispositive to state that the judgment is final for the IC tax.

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal for the IFD tax.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00002 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 1996

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da: · __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________, domiciliato a __________, è assicuratore alle dipendenze della __________ SA.

Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94, il contribuente esponeva un reddito del lavoro di fr. 84'525.– per il 1991 e di fr. 65'452.– per il 1992, al netto delle spese di trasporto, di trasferta, per l'ufficio, la pubblicità e di ogni altro costo professionale.

Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993-94, con decisione del 30 maggio 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna elevava peraltro il reddito del lavoro a fr. 86'000.– in media annua, spiegando di aver effettuato la ripresa di alcune spese professionali, in particolare quelle di trasporto e di trasferta, giudicate eccessive.

Con tempestivo reclamo del

6 giugno 1994, il contribuente contestava le riprese in questione, ritenendo conformi alla realtà le indicazioni contenute nella dichiarazione fiscale. L'autorità fiscale respingeva il gravame con decisione dell'11 dicembre 1995, sottolineando la sproporzione esistente fra le spese di trasporto e quelle per i pasti con i clienti, da un lato, e l'attività effettivamente svolta nel periodo di computo, dall'altro.

2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta le affermazioni contenute nell'impugnata decisione dell' Ufficio di tassazione e chiede che il reddito sia stabilito conformemente alla dichiarazione fiscale.

All'udienza del 29 febbraio 1996, su proposta del Presidente della Camera, le parti hanno convenuto di ridurre il reddito del lavoro per il periodo fiscale 1993-94 a fr. 80'000.– in media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995 è riformata nel senso che il reddito del lavoro è ridotto a fr. 80'000.– in media annua.

2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: