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80.1996.172 • CATI TI 80.1996.172 Generato dall'IA

Tax Objection Deadline and Inter-Cantonal Apportionment Dispute

Numero d'incarto 80.1996.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, who was only partially taxable in the canton due to owning property there, appealed a tax assessment after the tax office rejected his objection as untimely, which was based on a subsequent inter-cantonal apportionment document concerning mortgage debt. The appellate tax court upheld the rejection, reasoning that the statutory 30-day deadline for filing an objection against a tax assessment is peremptory and requires a valid justification for late filing, which the taxpayer failed to provide, as relying on a later apportionment document does not constitute a permissible reason for extension; furthermore, the court noted that constitutional rules preventing double taxation do not restrict one canton's fiscal sovereignty in favor of another, obligating the taxpayer to follow the procedural law of the taxing canton, though it suggested the submission might be considered a timely public law appeal to the Federal Tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 175 cpv. 1 LT, Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 157 cpv. 4 LT, Art. 192 cpv. 5 LT; Tax Objection Deadline and Inter-Cantonal Apportionment Dispute: The appellate tax court upheld the rejection, reasoning that the statutory 30-day deadline for filing an objection against a tax assessment is peremptory and requires a valid justification for late filing, which the taxpayer failed to provide, as relying on a later apportionment document does not constitute a permissible reason for extension; furthermore, the court noted that constitutional rules preventing double taxation do not restrict one canton's fiscal sovereignty in favor of another, obligating the taxpayer to follow the procedural law of the taxing canton, though it suggested the submission might be considered a timely public law appeal to the Federal Tribunal.

Parole chiave

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diritto tributario norme di procedura atto tardivo tassazioni fiscali imposta immobiliare termine legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to costs provisions, leading to the imposition of costs.

art. 89 cpv. 3 OG

Mentioned in the reasoning regarding the possibility of filing a federal constitutional appeal, but not explicitly cited in the final orders.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00172 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996

in materia di: IC 93/94 - 95/96

presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________. __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il __________ __________ __________, domiciliato a __________ (Cantone __________ __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili a __________ __________ __________;

- che, con decisioni del 13 marzo e del 27 dicembre 1995, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava le tassazioni IC 1993/94 e IC 1995/96, nelle quali commisurava il reddito imponibile in fr. 12'190.– nella prima e 18'450.– nella seconda e la sostanza in fr. 462'655.–;

- che, in data 3 giugno 1996, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con particolare riguardo alla ripartizione dei debiti ipotecari e dei relativi interessi passivi;

- che, con decisione del 28 giugno 1996, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando altresì che le regole sulla doppia imposizione non limitano la sovranità fiscale di un Cantone in favore di un altro;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula nuovamente una modifica delle tassazioni emesse dall'autorità cantonale ticinese, siccome non conformi ai dati contenuti nel riparto emesso dal Cantone __________ __________;

- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

- che l'art. 175 cpv. 1 LT 1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv.

1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);

- che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

- che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio;

- che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;

- che, inoltre, la norma dell'art.

46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);

- che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

- che comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF

111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

- che, di fronte allo scritto del ricorrente, ci si può anche domandare se lo stesso non configuri proprio un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF 121 I 93);

- che, infatti, se lo scritto del 3 giugno 1996, indirizzato all'Ufficio di tassazione di Locarno, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe osservato il termine di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;

- che, pertanto, copia della presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso ed alla lettera del ricorrente del 3 giugno 1996.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

Copia al Tribunale federale, con allegati citati.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: