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80.1996.166 • CATI TI 80.1996.166 Generato dall'IA

Taxpayer Commuting and Business Travel Expense Deduction Appeal

Numero d'incarto 80.1996.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer employed as a painter whose home and employer's principal office were in the same municipality sought to deduct private transport expenses for travel between the employer's office and various work sites, arguing these costs were necessary due to the nature of the job. The court dismissed the appeal, reasoning that deductions for travel between the domicile and the *primary* place of work are not warranted when they coincide, and furthermore, expenses incurred for travel from the principal office to external job sites are business expenses that must be reimbursed by the employer under private law obligations, meaning they are not deductible professional expenses for the employee.

Regesto Legislator

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Art. 25 cpv. 1 LT-1994, Art. 26 cpv. 1 LIFD, Art. 25 LT-1994, Art. 3 cpv. DE dell, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Commuting and Business Travel Expense Deduction Appeal: The court dismissed the appeal, reasoning that deductions for travel between the domicile and the *primary* place of work are not warranted when they coincide, and furthermore, expenses incurred for travel from the principal office to external job sites are business expenses that must be reimbursed by the employer under private law obligations, meaning they are not deductible professional expenses for the employee.

Parole chiave

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deduzione delle spese professionali spese di trasporto professionale diritto dei trasporti lavoro a domicilio multa al contribuente imposta sulle persone fisiche Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 25 cpv. 1 LT-1994
Sia secondo l'art. 25 cpv.
Art. 26 cpv. 1 LIFD
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
Art. 25 LT-1994
1 lettere *a* - *c* dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Art. 3 cpv. DE dell
il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994).
Art. 144 LIFD
Cited in the preamble to the final orders regarding costs.
Art. 230 cpv. 3 LT
Cited in order point 4 to state that the decision is final for IC tax matters.
Art. 146 LIFD
Cited in order point 4 to state the deadline and forum for an appeal regarding IFD tax matters.
art. 231 LT 1994
Cited in the preamble to the final orders regarding costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the final orders regarding costs.

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the final orders regarding costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order point 4 to state that the decision is final for IC tax matters.

art. 146 LIFD

Cited in order point 4 to state the deadline and forum for an appeal regarding IFD tax matters.

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Testo completo

Incarto n. 80.96.00166 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 12 agosto 1996

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ ____________________ __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________, domiciliato a __________, svolge l'attività di pittore alle dipendenze dell'impresa di pittura __________ __________ __________ di __________.

Nella dichiarazione fiscale 1995-96, il contribuente chiedeva, fra l'altro, la deduzione di fr. 3'960.– all'anno per spese di trasporto con il mezzo privato.

Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 29 marzo 1996, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio negava la deduzione in questione, ritenendo che non ne fossero dati i requisiti.

Il contribuente impugnava la decisione con reclamo del 28 aprile 1996, argomentando di doversi spostare, per il proprio lavoro, in varie località del Cantone, fino a Bellinzona.

L'Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 15 luglio 1996, in cui confermava di non poter ammettere la deduzione delle spese di trasporto, data la coincidenza fra domicilio e sede dell'impresa di pittura. Aggiungeva che le spese per il trasporto dalla sede della ditta ai vari cantieri non potevano essere prese in considerazione, non essendo a carico del lavoratore bensì del datore di lavoro.

2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter dedurre dal proprio reddito le spese di trasporto. Contesta l'affermazione dell'autorità fiscale, secondo cui le spese per recarsi ai singoli cantieri di lavoro sarebbero a carico del datore di lavoro; al contrario, egli ed i suoi collegi sarebbero obbligati a raggiungere i luoghi di lavoro mediante la propria automobile privata.

3. 3.1.

Sia secondo l'art. 25 cpv.

1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

*a)* le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

*b)* le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

*c)* le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

*d)* le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. *b* LT-1994; art. 34 lett. *b* LIFD).

3.2.

Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere *a* - *c* dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

3.3.

Sono considerate *spese di trasporto* quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

3.3.1.

Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. *a* DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. *b* DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. *c* DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).

3.3.2.

Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.

5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

3.3.3.

La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'*idoneità*: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).

4. 4.1.

Il ricorrente è dipendente di un'impresa di pulizia con sede nello stesso comune ove egli è domiciliato. In applicazione dei princìpi enunciati, non può entrare in considerazione alcuna deduzione per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

Non possono essere dedotti d'altronde i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti.

4.2.

Non va infatti dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327*a* CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso

diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).

Il codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha

diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327*b* cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327*b* cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).

4.3.

Ne consegue che le considerazioni contenute nel ricorso, in merito alla necessità di frequenti spostamenti in varie località del Sottoceneri e talora anche del Sopraceneri, sono irrilevanti. Le relative spese sono infatti a carico del datore di lavoro, come detto, per espressa volontà del legislatore. Il lavoratore cui tali costi non fossero rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli spetta.

Laddove poi il ricorrente si addentra in argomentazioni, senz'altro pertinenti, circa la «grave crisi economica e finanziaria e le difficili condizioni di lavoro...» che «non consentono al datore di lavoro il rimborso di spese e trasferte», per concludere che «con gli altri compagni di lavoro siamo ben contenti di lavorare in queste condizioni» ci si potrebbe chiedere se egli si pronunci da operaio o da datore di lavoro di se stesso. Si evince infatti dagli atti che egli stesso ed il padre __________ detengono parte delle azioni dell'impresa di pittura __________ __________ __________ (il pacchetto di maggioranza è stato sottoscritto da una __________ con sede a __________).

5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: